Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18876 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18876 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 9/6/2023 della Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9/6/2023, la Corte di appello di Perugia rigettava l’istanza con la quale NOME COGNOME aveva chiesto la revisione della sentenza emessa il 3/7/2020 dal Tribunale di Roma, parzialmente riformata il 7/7/2021 dalla Corte di appello di Roma, irrevocabile il 21/9/2022.
Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo – con unico motivo – il vizio di motivazione e la violazione di legge. La Corte di appello avrebbe
rigettato la richiesta di revisione con argomento viziato, che non valuterebbe in modo adeguato i plurimi elementi di novità presentati – frutto di investigazioni difensive – quali le intercettazioni ambientali attivate, in altri e para procedimenti penali, presso il carcere di Roma e presso l’abitazione nella quale il coimputato NOME COGNOME era ristretto agli arresti domiciliari; da questo compendio, in particolare, risulterebbe che il COGNOME non avrebbe avuto alcuna conoscenza dello stupefacente rinvenuto a Roma nell’appartamento di INDIRIZZO, immobile riconducibile esclusivamente proprio al NOME (che infatti si esprimerebbe sempre al singolare). Ancora, la sentenza non avrebbe considerato alcune conversazioni tra quest’ultimo, il padre e la madre, dalle quali risulterebbe l’estraneità del ricorrente allo stupefacente in questione, della cui detenzione lo stesso NOME si sarebbe assunto ogni responsabilità; a fronte di ciò, peraltro, la Corte di appello avrebbe affermato che il mancato riferimento al COGNOME nelle conversazioni non ne escluderebbe il concorso, con ragionamento palesemente illogico. Sempre estranee ad ogni valutazione, poi, sarebbero le dichiarazioni rese dal COGNOME in udienza, con le quali sarebbe stata esclusa ogni responsabilità del ricorrente. La sentenza impugnata, dunque, si fonderebbe esclusivamente sulla presenza di questi sul posto al momento del ritrovamento dello stupefacente, ma tale elemento avrebbe dovuto essere valutato alla luce delle prove nuove introdotte, che lo escluderebbero; sul punto, peraltro, la Corte si sarebbe contraddetta, citando una conversazione (1123 del 22/5/2018) dalla quale risulterebbe il contrario. Il vizio di motivazione, infine, emergerebbe nel passo della sentenza che valorizza, a carico del ricorrente, il mancato possesso di sostanza al momento dell’arresto, così come il ritrovamento di un telefono cellulare a lui riconducibile, del quale, tuttavia, non sarebbe stata valutata la data di ultim utilizzo, precedente il sequestro di oltre un mese. CONSIDERATO IN DIRITTO Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Occorre premettere che, per costante e condiviso indirizzo, ai fini dell’esito positivo del giudizio di revisione la prova nuova deve condurre all’accertamento in termini di ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio (per tutte, Sez. 5, n. 34515 del 18/6/2021, Fadda, Rv. 281772); ebbene, la sentenza impugnata ha escluso che le captazioni prodotte dal COGNOME possedessero tale idoneità, motivando sul punto con argomento del tutto solido, privo di qualunque illogicità manifesta e, dunque, immeritevole di censura in questa sede.
In particolare, con riguardo alle conversazioni in carcere tra tale NOME COGNOME e la sorella NOME, dalle quali risulterebbe “un certo distacco” del primo quanto alle sorti del COGNOME, la Corte di appello ha sottolineato, per un verso, che un tale atteggiamento si spiegava agevolmente con l’estraneità del ricorrente al sodalizio contestato al COGNOME (tanto da non essere mai stato indagato nel procedimento n. 8393/18, relativo all’art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), e, per altro verso, che tali conversazioni non riguardavano affatto la vicenda per la quale il COGNOME è stato condannato con sentenza definitiva, così da non poter ricoprire alcun rilievo nel giudizio di revisione.
In ordine, poi, alle conversazioni domiciliari tra NOME COGNOME ed i propri familiari, la sentenza ha escluso che il loro tenore fosse idoneo a scardinare la motivazione a fondamento delle sentenze di condanna, non giustificando neppure un ragionevole dubbio quanto alla responsabilità del COGNOME per il delitto di cui all’art. 73, per come accertata in forza di oggettivi elementi di prova, quali: a) fatto che, appena prima dell’arresto, il ricorrente fosse stato visto uscire – insieme al NOME – dall’appartamento in cui era custodito lo stupefacente; b) il ritrovamento di un telefono cellulare pacificamente riferibile al COGNOME all’interno di un borsone contenente droga, rinvenuto nello stesso immobile; c) la particolare modalità (citofono) con la quale questo apparecchio era utilizzato, generando solo squilli e messaggi SMS dal linguaggio criptico.
6.1. Ancora, la Corte di appello ha richiamato le parole del NOME (arrestato in flagranza con il ricorrente il 10/1/2018), soffermandosi sui punti valorizzati nella richiesta di revisione, ossia il fatto che l’uomo – parlando proprio della vicenda in esame – si fosse riferito a sé sempre in prima persona e senza menzionare alcun partecipe, oltre a raccontare di aver dovuto “licenziare” un ragazzo addetto alla preparazione delle dosi, alla quale lui stesso si era dunque dovuto applicare. Ebbene, la sentenza ha evidenziato, al riguardo, che il mancato riferimento al COGNOME non poteva affatto intendersi come estraneità dello stesso, dato che il soggetto stava riferendo soltanto di quanto a lui accaduto; analogamente, nessun rilievo particolare poteva essere attribuito all’essersi – il NOME – espresso in prima persona, visto che, conversando con il padre, egli aveva detto che “m’hanno arrestato” e non “ci hanno arrestato”, sebbene il contestuale arresto anche del ricorrente fosse circostanza pacifica.
6.2. A differenti conclusioni, peraltro, non poteva condurre una conversazione avuta dal NOME il 22/5/2018 con un soggetto sconosciuto, dalla quale, anzi, si doveva trarre che, appena risaliti in macchina (uscendo dall’appartamento, subito prima di essere arrestati), COGNOME aveva preso le chiavi dell’immobile, poi effettivamente rinvenute nel vano portaoggetti lato passeggero; un’interpretazione diversa dello stesso dialogo, peraltro, non può essere compiuta
in questa sede, nonostante l’esplicita sollecitazione contenuta nel ricorso (pag. 16). Sotto altro profillo, la versione alternativa offerta dalla difesa, concernente presunto trasporto di un divano, è stata poi ritenuta non verosimile, sia perché non sostenuta da alcun riscontro, sia perché difficilmente conciliabile con un appartamento – quello nel quale era stato ritrovato lo stupefacente – non abitato e destinato esclusivamente a luogo di custodia. E senza tacere il fatto che tale consegna non era mai stata ipotizzata in sede di merito, al pari, peraltro, dell’ulteriore tesi – dunque introdotta soltanto con la richiesta di riesame – secondo cui il COGNOME si sarebbe trovato sul posto esclusivamente per acquistare stupefacente, peraltro non rinvenuto sulla sua persona al momento dell’arresto. Infine, quanto al tempo di ultimo utilizzo del telefono già citato (che si assume precedente al sequestro di oltre un mese), si osserva che la circostanza non ha costituito oggetto di prova nuova nell’istanza di revisione, così da non poter essere valutata in questa sede.
7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
I GLYPH nsigliere estensore
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2024
Il Presliente