Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8825 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8825 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, prossimo congiunto del condannato NOME NOME (deceduto) nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2025 della Corte d’appello di Genova Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ,3c-,F.,’ , r(t)e-0c),A4e.,15 k e – L- , & GLYPH cà’S,S) –
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 giugno 2025, la Corte di appello di Genova dichiarava l’inammissibilità dell’istanza di revisione presentata da NOME COGNOME, prossimo congiunto di NOME COGNOME, condannato alla pena dell’ergastolo dalla Corte di assise di appello di Firenze con sentenza del 31 maggio 1999, divenuta irrevocabile il 26 settembre 2000 (quando questa Corte di cassazione ne rigettava il ricorso), per i delitti, consumati in concorso con NOME COGNOME (parimenti condannato in via definitiva) e NOME COGNOME (condannato, in separato processo, in prime cure anche per altri tre – rispetto ai quattro oggetto della presente richiesta di revisione – duplici omicidi contestatigli nell’ambito della indagine relativa al “mostro di Firenze”, assolto in appello, deceduto in costanza di giudizio di rinvio determinato
dall’annullamento della pronuncia assolutoria), di omicidio aggravato e di vilipendio di cadavere, in danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME (commessi il 9 settembre 1985) e in danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME (commessi il 29 luglio 1984).
Istanza che – volta a confutare l’attendibilità delle dichiarazioni di accusa di NOME COGNOME – doveva ritenersi presentata (come chiariva la difesa su sollecitazione del Collegio d’appello all’udienza del 20 giugno 2025) avverso tutti i fatti omicidiari per i quali NOME era stato ritenuto colpevole con la predetta sentenza, e, quindi, anche quelli commessi ai danni di NOME COGNOME e NOME COGNOME il 10 settembre 1983 e quelli commessi ai danni di NOME COGNOME e NOME COGNOME il 19 DATA_NASCITA 1982, sempre in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME.
1.1. Premetteva la Corte che la domanda di revisione relativa al duplice omicidio COGNOME/COGNOME si fondava:
sull’espletamento di una nuova perizia entomologica forense (anticipata dalle due consulenze prodotte dal richiedente) volta a diversamente collocare l’epoca della loro morte, in particolare della morte della COGNOME, che, rispetto a quanto accertato nel processo, avrebbe dovuto essere retrodatata di almeno due giorni, dalla tarda serata dell’8 settembre 1985 (come accertato nel processo) al 6/7 settembre; la perizia, fondata sull’analisi delle larve d’insetto rinvenute sul cadavere della COGNOME (come rilevate nelle fotografie dell’epoca), sarebbe stata espletata con tecniche non disponibili al momento del processo; la diversa datazione dell’evento morte avrebbe costituito una insuperabile smentita della ricostruzione dei fatti offerta, sul duplice omicidio COGNOME/COGNOME, da NOME COGNOME (e, di conseguenza, anche sugli altri fatti omicidiari, su cui COGNOME aveva riferito);
su un elemento di prova, già presente agli atti ma non adeguatamente valutato, come le conclusioni del medico legale prof. COGNOME che aveva ipotizzato come il vilipendio sul cadavere della NOME potesse essere stato realizzato al di fuori della tenda (ove il cadavere era stato rinvenuto), così confutando, anche su tale segmento della complessiva condotta, le dichiarazioni del COGNOME;
su una fotografia della COGNOME, scattata poco tempo prima del suo assassinio, mai prodotta gli atti, a confutazione delle deposizione di NOME COGNOME e di NOME COGNOME che avevano riferito dell’esistenza in vita della stessa (e di NOME COGNOME), per averli visti fare colazione nel bar dai medesimi gestito, proprio la mattina dell’8 settembre 1985; l’immagine ritratta nella fotografia, infatti, era assolutamente diversa da quella comparsa negli organi di stampa, grazie alla quale
i due testi avevano riconosciuto le vittime; si sarebbe dovuto, anche, escutere il teste NOME COGNOME che aveva rinvenuto e fornito la fotografia prodotta.
1.1.1. Quanto al duplice omicidio COGNOME si offriva come prova non valutata:
la testimonianza di NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali erano stati sentiti dai carabinieri subito dopo i fatti ed avevano riferito di avere udito degli spari intorno alle 21.40/21.45 del 29 luglio 1984 (il giorno del duplice omicidio) e, quindi, in un orario non compatibile con quanto riferito da COGNOME che aveva precisato come fosse partito con i suoi complici, per recarsi nel luogo ove avevano consumato il duplice omicidio, intorno alle 22.00 da San Casciano, distante dal luogo del fatto circa 70 km; si sollecitava inoltre l’escussione, come testimoni, di NOME COGNOME, su quanto appreso dal già citato NOME COGNOME, suo marito, e di NOME sulle abitudini di sua figlia NOME COGNOME in ordine alla sue uscite in orario serale.
1.1.2. In una successiva memoria la difesa chiedeva l’audizione del teste NOME COGNOME sulla presenza nel luogo del duplice omicidio COGNOME/COGNOME di un ciclomotore e non di un furgone (come era emerso nel giudizio di cui si chiedeva la revisione).
Con una ulteriore memoria, la difesa produceva delle integrazioni delle consulenze entomologiche volte ancora a supportare la retrodatazione del momento del decesso della NOME.
1.2. Tutto ciò permesso, la Corte territoriale non riteneva che le nuove prove offerte fossero tali da superare anche solo il vaglio di ammissibilità del giudizio di revisione.
Le stesse infatti erano volte, in sostanza, a porre in discussione l’attendibilità di quanto riferito da NOME COGNOME e non ponevano in dubbio gli ulteriori elementi di prova su cui si era fondata la declaratoria di colpevolezza del COGNOME in ordine ai quattro duplici omicidi per i quali era stato condannato.
L’unico elemento, invero, che poteva incidere su un dato di fatto acclarato nella sentenza di condanna era la perizia entomologica, volta a confutare la data del commesso reato in relazione, peraltro, al solo duplice omicidio COGNOME/COGNOME.
E, tuttavia, l’ipotesi di retrodatazione della condotta omicidiaria trovava immediata smentita non solo nelle valutazioni della perizia collegiale autoptica svolta nell’immediatezza ma anche dalle deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME che, come si era ricordato nello stesso ricorso, avevano riferito che le due vittime
(riconosciute nelle foto comparse sui quotidiani dell’epoca) avevano fatto colazione nel bar da loro gestito proprio la mattina dell’8 settembre 1985.
La difesa, inoltre, aveva dimenticato che al fatto omicidiario era stato presente (oltre a NOME COGNOME, che ne aveva riferito, ed al condannato COGNOME) anche un conoscente di NOME COGNOME, tale NOME COGNOME, ritenuto un mero connivente (si era accompagnato al COGNOME incredulo del fatto che costoro consumassero tale specie di delitti), che aveva confermato la ricostruzione dell’accaduto esattamente come riferita dal COGNOME stesso.
1.3. Quanto alla perizia entomologica, i cui esiti erano stati anticipati dalla due consulenze prodotte, la Corte osservava quanto appresso.
La stessa era solo astrattamente idonea a scardinare l’acquisito compendio probatorio, non essendolo, però, in concreto.
L’accertamento peritale, infatti, non avrebbe potuto che svolgersi sulle fuer, -L- dell’epoca del cadavere della COGNOME, così non consentendo conclusioni dotate di validità scientifica in assenza di ogni possibilità di campionatura di larve ed uova. Doveva inoltre considerarsi che gli elaborati consulenziali prodotti si fondavano anche su una errata stima della temperatura d’ambiente alla quale erano stati esposti i due cadaveri (e, soprattutto, quello della COGNOME).
I due corpi, infatti, quello di COGNOME, rinvenuto all’interno della tenda da campeggio dei due, e quello di COGNOME, rinvenuto all’esterno (entrambi scoperti intorno alle ore 17.00 del 9 settembre 1985), presentavano stati di decomposizione diversi, compatibili con le diverse temperature (ben maggiore quella di NOME vista anche la stagione estiva ancora in essere) a cui erano stati sottoposti.
La perizia autoptica collegiale, svolta nell’immediatezza, aveva collocato l’evento morte, per entrambi (tenendo appunto conto dei diversi stadi di decomposizione, riconducibili alle diverse temperature patite), alla tarda serata del giorno prima, 1’8 settembre 1985, in considerazione anche del rigor mortis ancora presente nei cadaveri e della risoluzione dello stesso nelle successive sette ore.
Di contro, le consulenze prodotte dalla difesa a supporto dell’istanza di revisione:
quanto all’elaborato del prof. COGNOME, autore della verifica entomologica, lo stesso aveva riconosciuto che l’esame delle uova e delle larve d’insetto era avvenuto solo sulle fotografie del cadavere della COGNOME presenti agli atti;
il consulente COGNOME, all’esito di apposita sperimentazione, aveva concluso che l’eventuale stazionamento del cadavere della NOME nella tenda avrebbe influito in modo trascurabile sulla decomposizione dello stesso.
A tale ultima affermazione, tuttavia, la Corte territoriale obiettava che l’esperimento era fallace p.) .” destato fatto presupponendo che la tenda fosse aperta mentre, dalle fotografie dell’epoca, risultava aperto solo il suo involucro esterno e, invece, chiuso quello interno. La temperatura esterna era stata poi mal stimata ricomprendendovi le intere 24 ore precedenti piuttosto che quelle reali, inferiori a tale lasso di tempo ed in cui prevalevano le ore diurne, più calde.
I consulenti non avevano poi considerato che il cadavere del COGNOME mostrava segni di decomposizione incompatibili con una parallela retrodatazione del decesso, non essendo stata rilevata sul medesimo alcuna larva (nonostante quanto da ultimo affermato dal consulente COGNOME).
Alcune delle foto utilizzate dai consulenti poi erano state scattate il giorno successivo al rinvenimento dei cadaveri.
La Corte territoriale concludeva così che l’espletamento della perizia richiesta non avrebbe apportato alcun dato nuovo, atto ad eventualmente scardinare il precedente costrutto probatorio.
1.4. Secondo la Corte distrettuale, neppure le ulteriori prove sollecitate in relazione al medesimo duplice omicidio avevano il carattere della novità e della rilevanza.
Il perito COGNOME aveva, nel corso del processo, ben chiarito come il vilipendio del cadavere della NOME fosse avvenuto all’interno della tenda, così superando il dubbio in antecedenza formulato dal prof. COGNOME.
La produzione della fotografia, che si assume coeva, della NOME era priva di rilievo posto che i due testimoni baristi si erano detti sicuri del riconoscimento di NOME COGNOME e di NOME COGNOME e ne avevano anche correttamente indicato la nazionalità estera e la vettura da costoro utilizzata.
I testi COGNOME e COGNOME avevano riferito di avere sentito, la sera del duplice omicidio COGNOME/COGNOME, dei colpi d’arma da fuoco ma non vi era certezza che fossero i colpi con i quali i due giovani erano stati uccisi.
Prive del requisito della novità erano anche le deposizioni della madre della COGNOME, sulle abitudini serali della stessa, e di NOME COGNOME, sulla presenza sul luogo del fatto, in occasione del duplice omicidio COGNOME, di un ciclomotore piuttosto che di un furgone, tutte volte a rivalutare l’attendibilità del COGNOME gi compiutamente vagliata.
Avverso la ricordata decisione ha proposto ricorso l’istante NOME COGNOME, a mezzo dei propri difensori AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, deducendo, in un unico complesso motivo, la violazione di legge ed in particolare dell’art. 634 cod. proc. pen.
Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale aveva travalicato i limiti del giudizio di inammissibilità sull’istanza di revisione, avendo valutato l’idoneità e la congruenza della nuova prova, costituita dalle due consulenze entomologiche.
Nella fase della ammissibilità del giudizio di revisione, infatti, la Corte avrebbe dovuto limitarsi a delibare i nuovi elementi di prova, valutando la loro possibile incidenza sul precedente quadro probatorio e la loro astratta idoneità a determinare la riforma del giudizio di condanna. Una verifica, pertanto, di sola non manifesta infondatezza della richiesta di revisione.
Era, infatti, preclusa, in tale sede, un’anticipazione del giudizio di merito (sulla revisione), a cui, invece, era riservata la valutazione puntuale della capacità delle nuove prove di sovvertire il precedente giudicato di condanna.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità era univoca e costante e da ultimo rappresentata dalla sentenza n. 25132 del 4 luglio 2025, laddove si legge che (si riportano i brani riprodotti nel ricorso):
“Il principio che governa in questa fase l’esercizio dei poteri di valutazione delle nuove prove prevede, dunque, che il giudice vagli l’idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare – ove eventualmente accertati nella fase rescissoria – che il condannato deve essere prosciolto: questa valutazione opera sul piano astratto, e riguarda la capacità delle prove nuove – tenuto conto di quelle già acquisite nel corso del processo – di incidere in maniera significativa sul giudizio di colpevolezza espresso nei confronti del condannato, «dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti» (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563 – 01), «non potendo tale controllo estendersi alla “tenuta” della sentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia, che va obbligatoriamente realizzato in contraddittorio» (Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, Sdumè, Rv. 271821 – 01)”;
“da tanto consegue che l’inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza può essere dichiarata, ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., solo quando le ragioni poste a suo fondamento risultano ictu °culi inidonee, per intrinseci limiti emergenti dalla stessa domanda, a incidere sull’esito del giudizio già esaurito, dovendo devolversi alla fase rescissoria la concreta valutazione dell’effettiva idoneità delle allegazioni difensive a dimostrare l’errore contenuto nel giudicato, determinandone il superamento.”
Del resto, tornando alle ragioni per cui era stata richiesta la revisione della condanna di NOME COGNOME, la Corte d’appello aveva riconosciuto che la perizia entomologica prospettata, giustificata dagli esiti delle due consulenze prodotte, costituiva una prova a carattere scientifico dotata del requisito della novità perché
fondata su tecniche non disponibili all’epoca del processo e, quindi, astrattamente ammissibile.
E, tuttavia, la Corte aveva ritenuto che la perizia fosse, in concreto, inidonea a condurre ad un diverso esito decisorio, e ciò per le ragioni argomentate da pagina 4 a pagina 9 dell’ordinanza impugnata, entrando pertanto nel “merito” della persuasività della prova e della concludenza della stessa nella prospettiva di una riforma del giudicato di condanna. Concludenza che aveva negato.
Doveva, invece, considerarsi, afferma il ricorrente, come la prova fosse sia ammissibile (in conseguenza della sua riconosciuta “novità”) sia decisiva, posto che la stessa Corte d’appello aveva affermato che la prospettata retrodatazione del giorno dell’omicidio della COGNOME avrebbe mutato il quadro probatorio, smentendo la ricostruzione del fatto riferita dal COGNOME.
Era parimenti errata la decisione circa l’inammissibilità delle ulteriori prove, visto che, anche in tal caso, la Corte aveva espresso un giudizio riservato alla successiva fase di merito.
Le nuove deposizioni dei testi NOME COGNOME e NOME COGNOME erano anch’esse volte a dimostrare l’inattendibilità del COGNOME.
Costoro infatti avevano riferito (già all’epoca ma il loro apporto dichiarativo non era stato adeguatamente vagliato) che, in occasione del duplice omicidio COGNOME/COGNOME, avevano sentito degli spari, non esplosi da arma da caccia, fra le 21.40 e le 21.45, un orario incompatibile con quanto riferito dal COGNOME, circa il loro arrivo sul posto (lui stesso, COGNOME e COGNOME, erano partiti da San Casciano, percorrendo poi i 70 km necessari, tra le 21.30 e le 22.00).
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME AVV_NOTAIO, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ha inviato breve memoria in cui ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’art. 634 cod. proc. pen. dispone che la richiesta di revisione sia dichiarata inammissibile quando sia proposta fuori dalle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 (e quindi nel caso in cui il giudicato non riguardi pronunce di condanna o non si sollevi una delle ipotesi di revisione previste), quando non si osservino le
disposizioni contenuto negli artt. 631, 632, 633, 641 (e, quindi, quando non si prospetti un’ipotesi che conduca al proscioglimento del condannato, e quando non sia adottate le forme previste) e, infine, quando la richiesta risulti “manifestamente infondata”.
Ne deriva che il vaglio di ammissibilità della richiesta (e la declaratoria di sua inammissibilità) deve comprendere anche la verifica della possibilità che le “nuove prove” (l’ipotesi oggetto del presente giudizio), e le “prove non valutate” (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443 – 01) possano, in ipotesi, sovvertire il giudicato di condanna conducendo al proscioglimento del condannato e che la richiesta stessa non sia manifestamente infondata.
Nell’interpretare il dato normativo, questa Corte di cassazione ha, così, avuto modo di precisare che:
in tema di revisione, la valutazione preliminare del giudice circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell’astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d’inconferenza e/o inaffidabilità della stessa (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R. Rv. 288137 – 03);
in tema di revisione, la declaratoria d’inammissibilità della richiesta per essere le prove nuove palesemente inidonee ad inficiare l’accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna si sottrae a censure in sede di legittimità, nel caso in cui risulti fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024, Rigano, Rv. 287210 – 01);
in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l’affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, Conti, Rv. 253437 01 in un caso in cui si era ritenuta corretta la decisione di inammissibilità della Corte di merito la quale aveva ritenuto che le dichiarazioni che scagionavano il condannato presentassero significative discordanze e che non fossero decisive sia alcune immagini fotografiche sia le osservazioni sullo stato dei luoghi; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, COGNOME, Rv. 273029 – 01 in cui si erano valutate le dichiarazioni scritte di amici e della fidanzata dell’imputato, acquisite a distanza di tempo dai fatti contestati, sfornite di riscontri e non idonee a mettere in crisi il quadro istruttorio basato sulla confessione dell’imputato e sulla duplice chiamata in correità degli altri imputati del delitto di rapina);
– in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasivìtà e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell’impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405 – 01 ove si è ritenuto legittima la valutazione della Corte di appello di immediata inconferenza, rispetto all’impianto probatorio già esistente, della prova dedotta come “nuova”, verificandone anche l’incapacità a scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni).
E’ allora evidente come, nel giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione, la “prova nuova” offerta debba essere valutata sia in sé, per la sua persuasività, sia in rapporto al quadro probatorio che aveva determinato la condanna e, quindi, alla possibilità che la stessa consenta la riforma della medesima in senso assolutorio.
Così come aveva fatto la Corte d’appello nel valutare la richiesta di revisione proposta da NOME COGNOME e nel ritenerla inammissibile.
Quanto, infatti, alla perizia entomologica richiesta, la Corte ne aveva ritenuto la non persuasività, in sé, e la non concludenza rispetto al quadro probatorio già formatosi.
Quanto al suo stesso fondamento si era congruamente osservato come il rilievo delle uova e delle larve degli insetti presenti su un cadavere, in specie quello della vittima femminile del duplice omicidio di NOME COGNOME e di NOME COGNOME del 9 settembre 1985, dedotto solo dalle fotografie dell’epoca (di non particolare qualità e definizione, anche considerando i quarant’anni trascorsi) non potesse ritenersi talmente affidabile da poter costituire in sé una prova certa della diversa datazione del giorno e dell’ora del decesso.
Anche considerando le ulteriori emergenze rinvenibili agli atti.
Prima fra tutte, la conclusione della perizia autoptica collegale, esperita nell’immediatezza, che dall’esame complessivo (e non limitato ai soli insetti formatisi sul corpo della donna) di entrambi i cadaveri, dal rilievo delle temperature, dall’osservato (ancora presente) “rigor mortis”, dalla risoluzione del medesimo nelle ore successive, dal diverso stadio di putrefazione dei due cadaveri, evidentemente dovuto alle diverse temperature a cui gli stessi si erano trovati esposti aveva fissato (muovendo dal rinvenimento del pomeriggio del 9 settembre 1984) l’epoca della morte alla notte precedente, con esclusione pertanto di ogni possibile retrodatazione a due/tre giorni prima.
Del resto, la perizia entomologica volta a retrodatare la morte della NOME, trovava smentita nel fatto che nella richiesta di revisione non si proponeva analogo accertamento nei confronti del cadavere di NOME COGNOME, che, invece, con tutta evidenza, era stato ucciso nel medesimo contesto cronologico oltre che spaziale.
Ed ancora, il diverso stato di decomposizione dei cadaveri dei due giovani confutava anche l’ipotesi, formulata dai consulenti del COGNOME, circa il fatto che lo stazionamento del corpo della donna all’interno della tenda non avesse inciso sul progredire della sua decomposizione, che invece, di fatto, era ben più progredita di quella del corpo dell’uomo.
A tacere della circostanza che il corpo della giovane si era trovato all’interno della tenda chiusa e non aperta come ipotizzato nell’esperimento giudiziale del consulente del richiedente.
A tale ultimo proposito (dove fosse stata uccisa e dove si trovasse il corpo di NOME), era stato poi superato l’iniziale dubbio espresso dal prof. COGNOME alla luce di quanto riferito dall’altro perito, COGNOME.
2.1. E, ancora, i prospettati esiti della suggerita perizia (della cui scarsa affidabilità si è detto) avrebbero trovato insuperabile smentita nelle prove già raccolte nel processo.
Si pensi, innanzitutto, alle dichiarazioni di NOME COGNOME, testimone oculare (e non coimputato) del duplice omicidio COGNOME, che aveva riferito le fasi del medesimo, confermando quanto dichiarato da NOME COGNOME anche in ordine al giorno in cui questo era stato consumato.
E si pensi, anche, alle deposizioni dei testi NOME COGNOME ed NOME COGNOME che avevano riferito dell’esistenza in vita di NOME e di COGNOME proprio la mattina dell’8 settembre 1985, per averli visti fare colazione nel loro bar.
Un dato questo che si è inteso porre in dubbio con la produzione di una fotografia dell’epoca della COGNOME in cui la stessa risultava diversa dall’effigie pubblicata sugli organi di stampa e sulla quale si era basata il riconoscimento dei due testimoni.
E, tuttavia, la produzione della fotografia di NOME costituisce una “prova nuova” priva di ogni concreto valore dirimente sia perché i due testimoni avevano riconosciuto anche NOME COGNOME, sia perché costoro avevano concordemente riferito che i due effigiati erano stranieri, e, soprattutto, avevano correttamente individuato la vettura sulla quale i due si muovevano.
Quanto agli ulteriori duplici omicidi.
Le dichiarazioni dei testimoni NOME COGNOME e NOME COGNOME, che s assumono trascurate nella ricostruzione del duplice omicidio COGNOME/COGNOME
non avevano avuto – e non potrebbero avere, se rinnovate – alcun rilievo in ordine all’eventuale smentita di quanto riferito da NOME COGNOME su tale fatto, visto che non vi è alcun elemento concreto da cui poter dedurre che quei colpi d’arma da fuoco fossero proprio quelli che avevano attinto i due giovani.
A ciò deve poi aggiungersi che gli orari riferiti, sia dai testimoni sia dal COGNOME, erano approssimativi (ed ancora più approssimativi sarebbero oggi) così da non potersi escludere la compatibilità fra l’orario dei colpi, come riferito dai testimoni, e l’ora di partenza di COGNOME e COGNOME da San Casciano, come ricordato dal secondo.
Del tutto privi di rilievo sarebbero, di conseguenza, le escussioni della moglie del teste COGNOME e, ovviamente, anche quella della madre della COGNOME sulle sue abitudini serali, a fronte del fatto omicidiario consumato ai suoi danni.
Altrettanto ininfluente rispetto al complessivo quadro probatorio, che nella memoria neppure si ripercorre, è il fatto che sul luogo del duplice omicidio COGNOME si fosse rinvenuto un ciclomotore e non un furgone.
Al complessivo rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma il 21 gennaio 2026.