Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2296 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2296 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALMA CAMPANIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che si riporta al ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 maggio 2024 la Corte di appello di Perugia ha rigettato la richiesta di revisione, presentata da NOME COGNOME ai sensi degli artt. 631 e 632, lett. a), cod. proc. pen., della sentenza emessa 1’11 ottobre 2013 dalla Corte di appello di Roma, e divenuta irrevocabile il 9 giugno 2014, di condanna dell’imputato alla pena di quattro anni di reclusione ed al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile per i reati di lesioni personali gravi in concorso e por illegale di arma comune da sparo, commessi in Sabaudia il 9 settembre 2006.
La sentenza di cui è stata chiesta la revisione concerne l’aggressione posta in essere da NOME COGNOME ai danni di NOME COGNOME, colpito con calci, pugni e morsi e con una pistola, alla quale, secondo quanto accertato in sede giurisdizionale, NOME COGNOME, già suocero della vittima, ha contribuito inveendo ed utilizzando l’arma in funzione minatoria.
Il compendio probatorio raccolto a carico di COGNOME – la cui partecipazione all’episodio criminoso è stata, invece, esclusa dal correo, e reo confesso, COGNOME – riposa, in primo luogo, sulle dichiarazioni accusatorie rilasciate dalla persona offesa, la cui attendibilità è stata ritenuta ad onta della loro evoluzione, avendo COGNOME, in prima battuta, riferito di essere stato percosso da una sola persona, che brandiva una mazza, e solo successivamente precisato che i soggetti coinvolti erano due, uno dei quali identificato in NOME COGNOMECOGNOME COGNOME seco una pistola.
Il credito riconosciuto alla narrazione della vittima non risulta intaccato, nella valutazione dei giudici romani, dalla posizione di quiete dei veicoli utilizzati, nell’occasione, dai protagonisti della vicenda, frutto dell’intervento dei primi soccorritori, lesti a spostare la vettura di COGNOME, posizionata in modo da ostruire la carreggiata.
NOME COGNOME ha addotto, a supporto della richiesta di revisione, una prova nuova e, nella sua prospettiva, tanto rilevante da imporre il proscioglimento ai sensi dell’art. 530 cod. proc. pen., costituita dalle dichiarazioni rese il 2 ottobr 2022, in sede di indagini difensive ex art. 491-bis cod. proc. pen., da NOME COGNOME il quale, dichiaratosi testimone oculare della colluttazione, ha circoscritto a due il numero dei protagonisti, intenti a colpirsi reciprocamente e con brutale violenza, per almeno 15-20 minuti, ed escluso che uno dei due potesse identificarsi
?r— in Murqne1, che egli conosce superficialmente in ragione della prossimità delle rispettive abitazioni.
Il giudice della revisione – dopo avere ribadito che il tema della personale partecipazione di COGNOME all’aggressione ai danni di COGNOME risulta adeguatamente analizzato nella sentenza di condanna soggetta ad impugnazione straordinaria – ha reputato che le dichiarazioni di COGNOME «risultano a ben vedere insufficientemente decisive, sia sotto il profilo logico che fattuale, ad imporre una radicale modifica delle conclusioni cui è giunta la Sentenza».
Dal primo punto di vista, ha manifestato perplessità in ordine alla genesi del nuovo contributo testimoniale, sopraggiunto a distanza di oltre sedici anni dai fatti di causa e proveniente da soggetto che, fino a quel momento, non aveva mai rivelato le proprie conoscenze, peraltro dettagliate, su un fatto che aveva coinvolto un suo vicino di casa e che aveva suscitato un certo clamore presso la piccola comunità locale.
La Corte umbra ha, ulteriormente, segnalato l’imprecisione del racconto di COGNOME, che colloca la Opel condotta da COGNOME in posizione avanzata rispetto alla Volkswagen del duo COGNOMECOGNOME, laddove, invece, dalla sentenza di condanna risulta che gli aggressori si posero davanti all’automobile della vittima, tagliandole la strada e costringendola, dunque, ad interrompere la marcia.
Ha, quindi, concluso nel senso che «La testimonianza COGNOME – resa su un tema “di fondo” (l’estraneità di COGNOME al fatto) già ampiamente dibattuto in giudizio – è risultata tutt’altro che idonea a scardinare il complessivo impianto probatorio su cui si è fondata la gravata Sentenza».
NOME COGNOME propone, tramite l’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
Rileva, al riguardo, che la prognosi di inattendibilità della «prova nuova» dedotta si regge, di fatto, su una astrazione logica, ossia su una valutazione generalizzante ed avulsa da evidenze concrete.
Nota, specificamente, che è ben possibile, a dispetto di quanto opinato dal giudice della revisione, che egli sia rimasto all’oscuro, per oltre tre lustri, de coinvolgimento di un uomo che egli conosceva solo di vista in un accadimento di portata tutto sommato circoscritta, perché confinato alla dimensione dei dissapori interpersonali e familiari – del quale erano stati protagonisti due soggetti a lui del tutto ignoti; così come è plausibile che solo nel 2022 il casuale intervento di NOME COGNOME (cognato di COGNOME che, nel corso di un ordinario colloquio, aveva accennato alla condanna di COGNOME, suo amico, per un fatto al quale egli, ascoltando il congiunto, ricordò di avere assistito de visu) abbia convinto COGNOME a mettere a parte il cognato di quanto a sua conoscenza e, di conseguenza, COGNOME ad attivarsi, con l’ausilio della propria difesa tecnica, per veicolare le informazioni
in possesso del testimone all’interno del processo penale conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna.
Aggiunge, quanto alla intrinseca attendibilità del racconto, che la Corte di appello muove, nell’apprezzamento della parte dedicata alla posizione di quiete delle macchine, dalla verità di quanto esposto – sul punto e con generale riferimento alla successione degli accadimenti – da COGNOME, così incorrendo in una petizione di principio, posto che la versione dei fatti ammannita da COGNOME, sprovvista di qualsivoglia riscontro esterno, trova, piuttosto, radicale smentita proprio nel contributo testimoniale sopraggiunto che appare, pertanto, senz’altro connotato dal crisma di decisività, in vista dell’alternativa condannaassoluzione, indebitamente negato dal giudice della revisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
Ritiene, infatti, il Collegio che la Corte di appello abbia fatto buon governo dei principi che sovrintendono al giudizio di revisione negando l’attitudine delle dichiarazioni rese nell’autunno del 2022 da NOME COGNOME ad imporre il proscioglimento di NOME COGNOME.
Dal punto di vista metodologico, occorre ricordare, in coerenza con un solido orientamento giurisprudenziale, che «In tema di revisione, la valutazione giudiziale delle nuove prove di cui all’art. 630, lett. c), cod. proc. pen., TARGA_VEICOLO non può prescindere dal complesso degli elementi – processualmente utilizzabili già accertati nel giudizio precedente alla revisione, al fine di saggiarne e compararne la resistenza rispetto alle prove sopravvenute o scoperte dopo la condanna… (Sez. 5, n. 38276 del 19/02/2016, NOME, Rv. 267786 – 01)».
Il compendio probatorio acquisito nel giudizio suggellato dalla condanna definitiva costituisce, dunque, il termine di comparazione della nuova prova testimoniale, avente natura speculare e contraria rispetto a quelle già consacrate nel giudicato penale, della quale deve essere, prioritariamente, vagliata la sicura ed effettiva affidabilità, per verificare, quindi, in un momento logicamente distinto e successivo, la resistenza rispetto ad essa di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna (in questo senso, cfr. Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019, COGNOME, Rv. 277072 – 01, nonché, più di recente, Sez. 3, n. 32769 del 19/06/2024, COGNOME, Rv. 286869 – 01, chiara nel ribadire che «In tema di revisione, la valutazione congiunta, ovvero comparata, delle prove già acquisite nel giudizio conclusosi con condanna definitiva con quelle nuove va distinta dal giudizio concernente l’affidabilità di queste ultime, posto che la prova nuova può
essere utilizzata per compararne la portata con le risultanze già considerate, idonee a fondare una condanna definitiva, solo se valutata immune da profili di inaffidabilità, non sussistendo, invece, nessun obbligo, per il giudice della revisione, di attivare il contraddittorio sulla prova nuova al fine di dichiarare inammissibile o di rigettare l’istanza di revisione ove il giudizio si concluda in senso opposto, quand’anche la declaratoria intervenga nella fase rescissoria»).
La decisione impugnata si palesa, come anticipato, pienamente ossequiosa dei canoni ermeneutici testé richiamati laddove sancisce l’inidoneità dell’apporto di COGNOME ad incidere sull’affermazione della penale responsabilità di COGNOME sulla scorta di un percorso argomentativo esente dagli evocati profili di manifesta illogicità e contraddittorietà.
La Corte di appello, dopo avere avuto cura di ripercorrere, sia pure sinteticamente, il ragionamento che ha indotto il giudice di merito a ritenere la piena attendibilità di NOME COGNOME, ha manifestato perplessità, già sul piano logico, in relazione alla scaturigine della narrazione di COGNOME e, precipuamente, al fatto che egli – rimasto all’oscuro, per oltre sedici anni, del coinvolgimento di COGNOME, persona cui egli era legato da una conoscenza del tutto superficiale, in un accadimento di portata complessivamente circoscritta, quale la lite tra due sconosciuti che, in un luogo pubblico, si erano reciprocamente percossi – «avesse conservato per ben sedici (anni) una “fotografia” intonsa e perfettamente vivida in tutti i suoi contorni di un episodio che – a ben vedere – era riemerso nella sua memoria soltanto a seguito di un occasionale colloquio con COGNOME verificatosi qualche tempo prima della sua deposizione…».
Il precedente rilievo, che ha spinto la Corte di appello a tacciare di inverosimiglianza il minuzioso racconto di COGNOME, resiste alle, pur articolate, note critiche del ricorrente il quale, nel rivendicare, peraltro in un’ottica congetturale e confutativg, la complessiva plausibilità della ricostruzione della genesi del contributo, non riesce a replicare al nucleo centrale della motivazione della decisione impugnata.
La doglianza del ricorrente appare, invero, fragile, ai limiti dell’inconsistenza, perché non spiega come sia possibile dar credito ad un soggetto che – venuto improvvisamente a parte del fatto che un amico del cognato, che egli conosce a malapena, è stato condannato per concorso in un episodio delittuoso avvenuto più di sedici anni prima – si professi in grado, a dispetto del fisiologico, progressivo, svanire del ricordo, di ricostruire compiutamente quella vicenda, della quale è stato occasionale e fortuito spettatore e sulla quale, nell’arco di oltre tre lustri, non è mai stato chiamato a riferire, con un livello di dettaglio tale da escludere la
partecipazione di chi, sulla base di quanto accertato con sentenza irrevocabile, è risultato presente sul posto ed attivo nel supportare l’azione del correo.
La decisione qui impugnata si rivela tetragona alle censure del ricorrente anche perché affianca alla precedente considerazione, di ordine logico, un rilievo di ordine fattuale, concernente la posizione, in stato di quiete e prima dell’intervento di terzi, delle vetture dei soggetti coinvolti, che COGNOME ha descritto in modo non conciliabile con lo svolgimento degli accadimenti accertato nel giudizio di cognizione.
Tale circostanza, se non esclude, in linea teorica ed astratta, che COGNOME, animato da intenti calunniatori nei confronti dell’odiato ex-suocero (cui egli aveva ascritto, con precedente denuncia, gravissimi delitti), abbia potuto offrire una versione radicalmente mendace, non incide minimamente, in concreto, sul giudizio di piena credibilità della vittima, che non risulta scalfito da dichiarazioni della cu precisione vi è motivo – anche a prescindere dalla buona fede e sincerità di chi le ha rese e per le ragioni sopra illustrate – di dubitare e che non appaiono, comunque, idonee a sovvertire, nei termini indicati dall’art. 631 cod. proc. pen., l’esito del giudizio.
Conclusivamente, dunque, deve confermarsi la conformità a legge del provvedimento impugnato, ciò che rende il ricorso senz’altro, passibile di rigetto, con conseguente condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/10/2025.