Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39190 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39190 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza del 18/12/2023 della Corte di appello di Roma, terza sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso richiamandosi alla memoria scritta depositata in data 13/07/2024;
udita la discussione del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria difensiva depositata in data 30/07/2024;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha rigettato l’istanza di revisione presentata da COGNOME NOME in relazione alla pronuncia del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli emessa in data 12/05/2010 (irrevocabile dal 19/03/2013) che lo aveva condannato, in esito a giudizio abbreviato, per il delitto di cui all’art. 513 bis cod. pen. commesso in concorso con altri soggetti con i quali aveva rapporti di parentela, tra i quali COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (capo 22 di imputazione).
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 627 comma 3 cod. proc. pen.
Rileva il ricorrente che il provvedimento impugnato è stato emesso a seguito di annullamento con rinvio disposto con sentenza di questa Corte in data 26/04/2023 in relazione alla pronunzia del 23/06/2022 di altra sezione della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione di cui sopra; che il giudice del rinvio non si è uniformato al principio di diritto affermato dall pronunzia rescindente ed ha reiterato le medesime considerazioni svolte nella declaratoria di inammissibilità che erano già state oggetto di valutazione critica da parte del giudice di legittimità ed avevano determinato il disposto annullamento.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 630, lett, a) e c) cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.
Rileva in primo luogo il ricorrente che la Corte territoriale ha omesso di esaminare l’iter motivazionale delle due diverse pronunce di cui la difesa aveva dedotto il contrasto: il confronto reale (e quindi non solo formale ed apparente) tra i due costrutti è totalmente mancato o comunque è stato assai scarno in quanto affidato alla lettura di pochi passi delle due pronunce il cui contenuto è stato travisato,
senza peraltro esaminare gli elementi sostanziali prospettati nell’istanza di revisione .
In ogni caso, è erronea la conclusione tratta dalla Corte circa l’insussistenza di una inconciliabilità di giudicati tra la pronunzia di condanna a carico di COGNOME NOME emessa in sede di rito abbreviato dal Giudice per l’udienza preliminare e quella – di assoluzione – pronunciata in data 12/04/2019 dal Tribunale di Napoli, a seguito di giudizio ordinario, nei confronti dei coimputati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Premesso che l’epilogo assolutorio con la formula “perché il fatto non sussiste” a cui è pervenuto il Tribunale di Napoli giudicando sulla posizione dei coimputati concorrenti nel reato già, di per sé, genera una oggettiva inconciliabilità di giudicati, deduce in secondo luogo il ricorrente che, a fronte di un unitario fatto contestato in imputazione (e cioè l’avere i componenti della famiglia COGNOME ottenuto il monopolio della gestione degli apparecchi di videopoker in una determinata zona della città di Napoli grazie all’appoggio della criminalità organizzata camorristica, in specie il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, prima, e il sodalizio COGNOME, poi, con i quali avevano stretto accordi proprio allo scopo di penetrare in quello specifico mercato), tali coimputati sono stati prosciolti con sentenza definitiva con la formula “perché il fatto non sussiste” e, di contro, riconosciuti vittime d estorsione da parte della stessa organizzazione criminale che, in tesi accusatoria, li avrebbe appoggiati.
Tra le due sentenze, dunque, non si profila una differente valutazione di vicende identicamente ricostruite dal punto di vista del loro accadimento oggettivo, bensì una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano.
La sentenza di condanna di COGNOME NOME (pag. 576) ha ricostruita la vicenda fattuale oggetto di contestazione in termini di accordo illecito tra le società riconducibili alla famiglia COGNOME ed il RAGIONE_SOCIALE COGNOME finalizzato ad assicurare alle prime una posizione dominante nel mercato dei videopoker.
La pronuncia assolutoria emessa nei confronti dei coimputati (pagg da 141 a 148) ha invece accertato, sulla sorta delle dichiarazioni degli imputati e delle ulterior acquisizioni istruttorie, che le società dei RAGIONE_SOCIALE erano state negli anni reiteratamente sottoposte ad estorsione da parte delle varie organizzazioni criminali operanti sul territorio della provincia di Napoli, tra cui i RAGIONE_SOCIALE, con versamenti di denaro in loro favore, senza ricevere da tali elargizioni alcun vantaggio (tantomeno competitivo nel settore commerciale) e ha di fatto escluso l’esistenza di un accordo illecito tra le due parti volto ad ottener il monopolio della gestione delle slot nnachines.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 630 lett. c) cod. proc. pen., rileva i ricorrente che la Corte territoriale ha totalmente omesso di valutare la
sopravvenienza di un elemento di prova nuovo a dimostrare l’innocenza di COGNOME NOME rappresentato dalla sentenza irrevocabile emessa in data 21/04/2020 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli e, quindi in data successiva alla pronuncia assolutoria dei coimputati, che ha condannato esponenti del RAGIONE_SOCIALE per estorsioni ai danni – tra gli altri familiari- anche di COGNOME NOME (le cui dichiarazioni sono state ritenute attendibili) commesse dal 2006 al 2010 e cioè nel medesimo arco temporale in cui si colloca l’accusa di concorrenza sleale, così delineando il rapporto tra i COGNOME ed il RAGIONE_SOCIALE COGNOME in termini non paritari e sinallagmatici, bensì come di pura soggiacenza camorristica proprio con riferimento alla attività di installazione delle slot machines.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non è meritevole di accoglimento.
Infondato è il motivo di impugnazione relativo alla violazione dell’art. 627 comma 3 cod. proc. pen. sotto il profilo che la sentenza qui impugnata, giudicando a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte, non si sarebbe uniformata al principio di diritto dettato dai giudici di legittimità.
La pronuncia di annullamento con rinvio per nuovo giudizio censurava la declaratoria di inammissibilità emessa nella fase di preliminare delibazione dell’istanza osservando che – tenuto conto delle argomentazioni sottese alla richiesta di revisione e dell’obiettivo contrasto tra il giudicato di condanna a carico di COGNOME e quello assolutorio oggetto della pronuncia adottata nei confronti dei coimputati – non ricorrevano i presupposti di una pronuncia di manifesta infondatezza della richiesta di revisione alla quale la Corte di appello era pervenuta senza prendere in esame l’iter motivazionale sotteso a ciascuna delle due diverse pronunce. ir
La Corte pertanto statuiva che il giudice del rinvio dovesse prendere “in considerazione le deduzioni del ricorrente evidenziando, con motivazione adeguata, se ricorrano i presupposti per la declaratoria di inammissibilità o se, invece, si debba aprire la fase di merito del procedimento di revisione del giudicato di condanna”.
A tale dictum, la Corte di appello si è perfettamente uniformata affermando che la richiesta revisione era da ritenersi ammissibile atteso che essa, da un lato, delineava una apparente inconciliabilità tra le due pronunce le quali andavano pertanto valutate comparativamente e, dall’altro, prospettava la sopravvenienza di nuove prove ( pag. 4 della sentenza impugnata). Tanto premesso, i giudici di secondo grado hanno quindi proceduto alla valutazione dell’istanza nel merito sia
per quanto attiene al profilo della inconciliabilità tra giudicati che è stato esaminato proprio comparando tra loro le due sentenze oggetto del dedotto contrasto, sia per quanto concerne l’aspetto relativo alla dedotta prova nuova.
E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell’art. 630 lett. a) e c) del codice di rito ed il vizio di motivazione de sentenza impugnata.
3.1. Quanto alla dedotta inconciliabilità di giudicati, la Corte di appello (pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata) ha analizzato i percorsi motivazionali di entrambe le sentenze richiamandoli nel loro reale contenuto per la parte di interesse, senza incorrere in alcun travisamento come si apprezza dalla lettura delle stesse allegate al ricorso; li ha quindi realmente ( e non solo apparentemente) confrontati tra loro giungendo ad escludere la ricorrenza di un contrasto di giudicati.
Al riguardo ha osservato come la difformità tra i costrutti argomentativi delle due pronunce atteneva non già ai rapporti intercorsi tra l’odierno ricorrente COGNOME NOME e la criminalità organizzata nei termini indicati in imputazione che anche la sentenza assolutoria aveva ritenuto provati, bensì al profilo della riconducibilità ai soggetti prosciolti nel giudizio dibattimentale dei contestati atti concorrenza sleale in ragione della l’impossibilità di stabilire l’appartenenza dei videogiochi – indiscutibilmente installati grazie all’appoggio dei RAGIONE_SOCIALE – all’una all’altra delle società riferibili a costoro e di individuare il loro concreto gr ingerenza all’interno delle stesse.
Secondo la Corte territoriale, dunque, in entrambe le sentenze i fatti erano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale era scaturito dalla mancata emersione in dibattimento della prova in ordine la personale e concreta partecipazione di alcuni familiari di COGNOME NOME (al di là della loro titolarità formale) alla galassia di ditte e società che si erano avvantaggiate della posizione dominante nel mercato dei videopoker (e, più in generale, degli apparati elettronici da intrattenimento) e la cui gestione era comunque certamente riconducibile, secondo le due pronunce, a COGNOME NOME e COGNOME NOME. A tale diverso epilogo – hanno osservato i giudici di appello – si era pervenuti anche in ragione della diversità del rito prescelto nei due procedimenti (giudizio abbreviato per l’odierno ricorrente e rito ordinario per i computati assolti) e del correlato diverso regime di utilizzabilità delle prove, in particolare nel giudizio dibattimentale non erano emersi riscontri individualizzanti in ordine alle dichiarazioni del collaboratore COGNOME NOME circa la cointeressenza dei coimputati prosciolti nelle società che avevano acquistato una posizione dominante nel mercato dei c.d. videopoker grazie all’appoggio dei RAGIONE_SOCIALE.
Seppure suggestiva, non coglie allora nel se ko il ricorrente laddove sottolinea ripetutamente che l’epilogo assolutorio nei confronti dei coimputati concorrenti (COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME è stato pronunciato con la formula ” perché il fatto non sussiste”. Se è vero che in tal senso si esprime il dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, è altrettanto vero che la motivazione di tale pronuncia (si vedano le pagine da 141 a 148), da esaminare e comparare con quella di condanna proprio come imposto in sede di annullamento con rinvio, è nel senso della assoluzione dei coimputati dal reato di cui al capo 22 ascritto anche a COGNOME NOME per non avere commesso il fatto. 4-
La sentenza impugnata non è dunque affetta da vizi di motivazione e ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di revisione, laddove si tratti di un medesimo fatto di reato attribuito a più concorrenti, non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se il fatto in questione posto a base delle due decisioni, sia stato ricostruito in modo identico dal punto di vista del suo accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni d quei fatti, specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi dal correlato diverso regime di utilizzabilità delle prove, atteso, che il concetto d inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non deve intendersi in termini di semplice contrasto tra le pronunce emesse nei confronti dei coimputati del medesimo reato, l’unica divergenza che rileva è quella tra i fatti storici che sorreggono (Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, COGNOME, Rv. 259449; Sez. 6, n.488 del 15/11/2016, COGNOME, Rv. 269232; Sez. 4 n. 16477 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 283317).
3.2. Quanto alla dedotta prova nuova rappresentata dalla sentenza irrevocabile emessa in data 21/04/2020 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli che ha condannato esponenti del RAGIONE_SOCIALE per estorsioni ai danni – tra gli altri familiari- anche dell’odierno ricorrente, i giudici di app hanno valutato (e non ignorato, come si sostiene nel ricorso) la pronunzia di cui sopra, qualificata come elemento “nuovo” e sopravvenuto atteso che essa era stata emessa in data successiva alla irrevocabilità della condanna di COGNOME NOME.
La Corte territoriale ha tuttavia espressamente argomentato che la circostanza accertata in detta sentenza (cioè che i COGNOME erano stati vittime di estorsione e, in una occasione, anche l’odierno ricorrente) non era, tuttavia, idonea ad incrinare il quadro probatorio posto alla base della pronuncia di condanna poiché la realizzazione di una condotta estorsiva da parte dei RAGIONE_SOCIALE camorristici era avvenuta in circoscritti frangenti temporali e spaziali e pertanto non era tale, di per sé sola da escludere che, in occasioni e tempi diversi, COGNOME
NOME avesse comunque instaurato rapporti con la criminalità organizzata fondati su un do ut des.
Trattasi di assunto che è innanzitutto coerente con la sentenza introdotta nel ricorso come prova nuova la quale colloca l’azione estorsiva in danno di COGNOME NOME in un arco temporale limitato al 2006 e 2007, quando invece la condotta di illecita concorrenza risulta essere stata realizzata a partire dalla prima metà degli anni ’90 e protratta sino al 2009.
Esso si pone altresì in linea con il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di revisione, la valutazione giudiziale delle nuove prove di cui all’art. 630, lett. c), cod. proc. pen., non può prescindere dal complesso degli elementi – processualmente utilizzabili – già accertati nel giudizio precedente alla revisione, al fine di saggiarne e compararne la resistenza rispetto alle prove sopravvenute o scoperte dopo la condanna e, quindi, l’idoneità di tale acquisizione a disarticolare il giudizio di responsabilità (Sez. 5, n. 38276 del 19/02/2016, Dorigo Rv. 267786; Sez. 2 n. 35399 del 23/05/2019, COGNOME, Rv. 277072; Sez. 5, n. 43565 del 21/06/2019, COGNOME , Rv. 277538; Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, COGNOME, Rv. 275619).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il giorno 11/09/2024.