Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8284 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8284 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MANGIONE NOME, nato a Vittoria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Messina del 22/5/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 22.5.2025, la Corte d’appello di Messina ha provveduto su un’istanza di revisione proposta nell’interesse di NOME COGNOME, condannato con la sentenza n. 35 del 2004 della Corte di assise d’appello di Catania del 20.7.2004 alla pena dell’ergastolo per i reati di omicidio plurimo aggravato e di associazione a delinquere di stampo mafioso.
1.1 La Corte d’appello premette che l’istanza è stata formulata sul presupposto di un contrasto tra giudicati, con particolare riferimento alle sentenze n. 5 del 2010 della Corte d’assise d’appello di Catania nei confronti di NOME COGNOME
COGNOME e n. 39 del 2018 della stessa Corte d’assise d’appello nei confronti di NOME COGNOME.
Secondo l’istanza, in tali sentenze, pur essendo COGNOME menzionato come soggetto condannato in qualità di esecutore per la cosiddetta strage di Vittoria, non si farebbe mai cenno alla sua persona, venendo invece individuati altri soggetti come ricoprenti tutti i possibili ruoli nell’ambito della ricostruzione del fatto.
In primo luogo, l’istanza adduce l’inattendibilità, affermata nella sentenza n. 5 del 2010, del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, sulle cui dichiarazioni si sarebbe fondata la sentenza n. 35 del 2004. Tale inattendibilità si ricaverebbe dal contrasto tra le sue dichiarazioni e quelle rese da tutti gli altri collaboratori, sicché COGNOME è da considerarsi teste inaffidabile e aduso alla menzogna, come confermato da altri più attendibili collaboratori di giustizia che hanno escluso un ruolo attivo di COGNOME nell’azione omicidiaria.
In particolare, nelle due sentenze richiamate mai i dichiaranti evidenziano la figura di COGNOME, più semplicemente descritto come un semplice ‘avvicinato’ dalla famiglia COGNOME. Oltre a ciò, il contrasto tra le sentenze sarebbe evidente, in quanto nella sentenza di condanna a suo carico COGNOME viene individuato come basista e/o autista in occasione del fatto, laddove nelle sentenze successive -in particolare, oltre a quelle già citate, anche nella sentenza n. 23/08 della Corte d’assise d’appello di Ca tania e nella sentenza n. 9668/14 della Corte di cassazione a carico di NOME, COGNOME, COGNOME e NOME -l’unico basista viene individuato in NOME COGNOME e l’unico autista viene individuato in NOME COGNOME.
Le nuove prove, quindi, vengono indicate nelle dichiarazioni rese da NOME COGNOME nel proc. n. 4/08, da NOME COGNOME nel proc. n. 29/11 e da COGNOME NOME nel proc. n. 1621/14.
1.2 La Corte territoriale, premesso che in tema di revisione il concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili deve essere inteso come una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici posti a fondamento delle sentenze stesse, ritiene innanzitutto che non sia rilevabile alcun contrasto logico e fattuale tra la sentenza di condanna di COGNOME e quelle successive indicate nell’istanza.
Quanto affermato circa l’appartenenza di COGNOME al gruppo criminale dei NOME e la sua partecipazione all’omicidio come concorrente che aveva indicato il bersaglio ai sicari e aveva fornito una scheda telefonica, non risulta smentito dalle successive pronunce.
Nella sentenza a carico di COGNOME, viene individuato un compendio di compiti e di attività svolte da questi come basista, che è differente da quello attribuito a COGNOME. Nella sentenza a carico di COGNOME non risulta affatto attribuito a COGNOME il compito di autista del commando, come poteva far ritenere un
equivoco nascente da una dichiarazione del collaboratore di giustizia NOME COGNOME. Anche la sentenza a carico di COGNOME non contiene alcun accertamento di elementi storici in contrasto con quelli accertati a carico di COGNOME, e anzi dà rilievo al fatto che il mandante NOME COGNOME, allora dimorante in Germania, era stato contattato da COGNOME con una scheda fornita a quest’ultimo dallo stesso COGNOME. Neppure può ritenersi un contrasto di giudicati in ragione del fatto che in altri procedimenti giudiziari i collaboratori di giustizia non abbiano attribuito alcun ruolo a COGNOME nella esecuzione della strage, ciò rilevando sotto il profilo della valutazione delle prove, ma non del contrasto di giudicati di cui all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Anche nella sentenza a carico di COGNOME, non si rileva alcun contrasto di giudicato con la sentenza di condanna di COGNOME, in quanto non si mette in discussione la ricostruzione dei ruoli e delle responsabilità e non si fa alcuna menzione delle dichiarazioni del collaboratore COGNOME per valutarlo come inattendibile, né della stessa persona di COGNOME. Infatti, è giurisprudenza costante quella secondo cui eventuali valutazioni difformi dell’attendibilità di un collaboratore non siano idonei a supportare una richiesta di revisione.
1.3 Di conseguenza, la Corte d’appello considera inammissibile la richiesta di COGNOME, perché consiste in una sostanziale critica e in una rivisitazione delle valutazioni e delle argomentazioni delle decisioni adottate dalle varie Corti sul fatto, al di fuori dei limiti insuperabili dell’art. 630 cod. proc. pen.
Nessuno dei limitati elementi addotti è in grado di scalfire la gravità e la concordanza del compendio probatorio già valutato dai diversi giudici pronunciatisi sul fatto storico, come peraltro già considerato dalla stessa Corte d’assise d’appello di Messina in una similare istanza di revisione della sentenza a carico dello stesso COGNOME nel 2017.
La quasi totalità dei rilievi ineriscono a eccezioni e valutazioni già ben vagliate nei diversi gradi di giudizio, mentre ogni altra considerazione costituisce una mera riproposizione della precedente istanza di revisione. Non v’è apprezzabile contrasto di giudicati, né vi sono prove nuove, e i rilievi addotti dall’istante non sono utili in funzione di una revisione del processo.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 110, 575, 577 cod. pen. e degli artt. 634, 630 e 631 cod. proc. pen.
Il ricorso censura che l’ordinanza impugnata ha erroneamente interpretato i limiti del giudizio di ammissibilità della revisione, anticipando nel primo segmento
del procedimento, avente natura bifasica, i temi decisori strutturalmente demandati al momento successivo, caratterizzato dal contraddittorio.
Nel primo segmento valutativo, può giungersi a una dichiarazione di inammissibilità limitandosi a verificare se le ragioni addotte risultino, dalla domanda in sé e per sé considerata, evidentemente inidonee a consentire una verifica. In altri termini, in tale fase al giudice della revisione è affidato il compito di valutare in astratto e non in concreto la sola idoneità dei nuovi elementi a dimostrare che il condannato debba essere prosciolto, mentre invece gli è preclusa un’anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato al vero e proprio giudizio di revisione da svolgersi nel contraddittorio tra le parti. Di conseguenza, è del tutto estraneo a tale preliminare apprezzamento la valutazione della effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato.
Alla luce di queste premesse, appare evidente che la Corte d’appello abbia operato una non consentita valutazione di merito, sia delle sentenze sia delle prove nuove, così travalicando i confini della fase rescindente del giudizio di revisione.
COGNOME era stato ritenuto responsabile di concorso nell’omicidio plurimo, per avere, secondo la Corte di assise di Siracusa, sia indicato agli esecutori le vittime, sia condotto l’auto degli assassini, mentre, secondo la Corte di assise d’appello di Catania, per avere condotto una delle due autovetture utilizzate dagli esecutori sul luogo dell’agguato.
Ciò detto, l’istanza di revisione individua innanzitutto un contrasto tra la ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza di condanna di COGNOME e quella contenuta nelle sentenze a carico di COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e altri. In tali sentenze, i ruoli attribuiti a COGNOME nelle condanne a suo carico venivano invece attribuite ad altri soggetti. La distonia tra le decisioni riguardava non solo la ricostruzione del fatto, ma anche il giudizio di attendibilità del collaboratore COGNOME, che, ritenuto affidabile nel processo COGNOME, veniva invece dichiarato inattendibile nel processo COGNOME. Inoltre, le sentenze in questione non attestavano mai l’uso di due distinte autovetture per l’azione omicidiaria. A fianco di tali esiti processuali, si sottoponeva alla cognizione del giudice della revisione, quale prova nuova, anche l’apporto delle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, concordi nell’escludere COGNOME da qualsivoglia responsabilità.
In relazione a questi elementi, la Corte d’appello ha reso un indebito giudizio anticipatorio, da riservarsi invece alla fase da svolgersi in contraddittorio, così privando la difesa di una fase di valutazione non meramente cartolare. In realtà, l’ordinanza ha formulato giudizi non funzionali a una eventuale manifesta infondatezza della richiesta, ma è entrata nel merito approfondito della condanna di COGNOME e nel raffronto con le altre sentenze, arrivando ad affermare in contrasto con quanto risultava dalle varie pronunce, per esempio, che il ruolo di
basista di COGNOME non era incompatibile con il ruolo di COGNOME, che il ruolo di autista di COGNOME non interferiva con i compiti di COGNOME cui la sentenza di condanna non avrebbe attribuito il ruolo di autista, che non assumono rilievo le dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia, che la sentenza a carico di COGNOME non avrebbe fatto emergere alcuna inattendibilità nel collaboratore COGNOME né alcun contrasto con il ruolo di COGNOME.
Si è trattato, dunque, non di una preliminare considerazione delle sentenze, ma di un giudizio effettivo sulla loro tenuta logica, a tal punto approfondito da aver rivisitato gli esiti decisori a carico di COGNOME, peraltro incorrendo in alcuni errori di ricostruzione, anche con riferimento all’individuazione dell’oggetto delle difformi dichiarazioni rese da COGNOME di due processi.
Anche quando la Corte d’appello sostiene che le dichiarazioni degli altri collaboratori sarebbero state già vagliate in occasione di una precedente istanza di revisione, non considera che si tratta comunque di dichiarazioni ‘nuove’ rispetto al materiale pr obatorio utilizzato per la condanna di COGNOME. Peraltro, l’istanza precedente aveva un tenore difforme dall’ultima.
Con requisitoria scritta trasmessa il 20.11.2025, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, osservando che la fase rescindente del giudizio di revisione deve essere caratterizzata da una valutazione in astratto circa l’idoneità degli elementi di novità di condurre ad una sentenza di assoluzione o di proscioglimento eventualmente anche in forma dubitativa, mentre invece nel caso di specie la Corte territoriale ha espresso una valutazione critica del contenuto delle allegazioni difensive, che deve essere rimessa alla fase rescissoria caratterizzata dal contraddittorio delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’unico, articolato, motivo di ricorso contesta che la Corte d’Appello di Messina abbia operato una valutazione nel merito, che non sarebbe consentita nella fase di preliminare apprezzamento della ammissibilità dell’istanza di revisione.
Ma l’esame delle doglianze difensive deve essere necessariamente preceduto dalla considerazione che il ricorso tende a sovrapporre -e ad accomunare nella critica al provvedimento impugnato -profili diversi, che invece richiedono ciascuno una valutazione autonoma.
Il ricorso, infatti, incrocia il motivo di revisione costituito dalla inconciliabilità tra giudicati con quello, distinto, della novità delle prove, nella peculiare accezione di elementi diversi da quelli acquisiti nel processo definito con la sentenza di cui si chiede la revisione.
Infatti, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni (v. Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola, Rv. 269757 -01).
Ciò vuol dire che non sono necessariamente comprese nella categoria della inconciliabilità le discrepanze probatorie nella ricostruzione dei fatti, quali derivanti dalla valutazione di compendi probatori differenti tra processi separati, a meno che non abbiano determinato una diversa ricostruzione della sequela condotta, nesso causale ed evento, tale da dare vita all’accertamento di un fatto storico che non sia più compatibile con il medesimo fatto come ricostruito in altra sentenza irrevocabile.
A tal proposito, deve tenersi conto che, laddove la prospettazione della parte istante sia quella della inconciliabilità di giudicati ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il giudizio sull’ammissibilità o meno della domanda di revoca della sentenza non può prescindere, sin dalla fase preliminare, da una pur sommaria valutazione e comparazione tra le due sentenze che si assumono in contrasto (Sez. 2, n. 29373 del 18/9/2020, Nocerino, Rv. 280002 -01).
In questo senso, la pronuncia appena citata ha affermato che non può il giudice limitarsi «a verificare i due profili costituiti dalla verifica dell’irrevocabilità della sentenza che si vuole abbia introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale decisione, in tesi, portatrice dell’inconciliabilità rispetto ai fatti oggetto del giudizio di condanna, perché, se così fosse, non ci sarebbe spazio alcuno per la valutazione della manifesta infondatezza nonostante la legge non distingua fra le varie ipotesi e non disciplini partitamente l’ipotesi del contrasto tra giudicati».
Se è così, la necessità di valutare l’eventuale manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen. comporta -vieppiù quando in relazione al prospettato contrasto, come nel caso di specie, viene addotta come termine di comparazione una pluralità di sentenze di condanna, ciascuna delle quali composta di centinaia di pagine -che i giudici della revisione possano procedere ad una valutazione non necessariamente generica o sbrigativa, sia pure al più circoscritto scopo di delibare
se gli argomenti su cui si fonda la richiesta di revisione non siano palesemente contrastati dagli atti processuali.
In questa prospettiva, la parte dell’ordinanza impugnata dedicata ad un esame di massima delle sentenze risponde proprio alla esigenza di rilevare la appropriatezza dell’istanza di revisione laddove allega il contrasto tra giudicati.
Del resto, non a caso l’art. 633, comma 2, cod. proc. pen. prevede che il condannato debba unire le copie (autentiche) delle sentenze o dei decreti penali di condanna sin dal deposito della richiesta di revisione.
Si tratta di previsione, che, pur mirata innanzitutto alla formale dimostrazione della esistenza della sentenza che si assume inconciliabile e della sua irrevocabilità, serve anche a consentire alla Corte d’appello di eseguire una verifica, sin dalla fase della valutazione dell’ammissibilità dell’istanza, dei profili di merito posti, che l’art. 634 cod. proc. pen. indubbiamente affida al giudice, a fianco di quelli di tipo processuale.
Peraltro, non può non tenersi conto che le condizioni per l’ammissibilità della richiesta di revisione, in quanto dirette a incidere su una decisione passata in cosa giudicata, sono caratterizzate da un tasso di maggiore complessità, che si manifesta sin dalla fase preliminare del procedimento, in cui ha un rilievo non marginale l’interesse di natura pubblica a porre un ragionevole argine alla presentazione di impugnazioni pretestuose e ad evitare un inutile dispendio di attività giurisdizionale.
Da ciò deriva che la possibilità di revisione deve essere improntata a rigorosi criteri di valutazione, onde assicurare che la tendenziale ed auspicabile stabilità del giudicato sia soggetta a una riconsiderazione solo nel caso di effettiva provvisorietà delle acquisizioni conoscitive su cui si era basata la sentenza di condanna (v. anche sentenza Corte cost. n. 28 del 1969).
Ciò posto, si deve ritenere che l’ordinanza impugnata abbia proceduto ad una preliminare valutazione delle sentenze richiamate nell’istanza di COGNOME in modo non eccedente i limiti dell’apprezzamento preliminare demandato al giudice della revisione.
Nell’ambito di tale vaglio, la Corte d’appello ha ritenuto ragionevolmente che, innanzitutto, non sia ravvisabile, quanto all’affermazione di responsabilità del ricorrente, un contrasto tra la sentenza di condanna di NOME COGNOME e la sentenza di condanna di NOME COGNOME.
L’una e l’altra sentenza, infatti, affermano che COGNOME partecipò alla esecuzione della strage.
La Corte d’assise d’appello di Catania, nel processo in cui era imputato il ricorrente, ha riconosciuto che NOME ricevette dai NOME l’incarico di uccidere
NOME COGNOME e che conseguentemente, pur non occupandosi in concreto della esecuzione materiale, assunse, tra gli altri, il ruolo di basista con il compito di indicare le vittime designate ai killers giunti da fuori.
La stessa autorità giudiziaria, nel processo che vedeva imputato COGNOME, ha poi ribadito, sia pure incidentalmente nell’ambito dell’accertamento riguardante il concorrente, che COGNOME partecipò alla strage ‘con un ruolo di supporto logistico’.
Pertanto, risulta -in misura tale da non richiedere un successivo accertamento, nel contraddittorio, circa la capacità della pronuncia sopravvenuta di ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato -evidente che non vi sia una incompatibilità tra i fatti storici stabiliti dalle due sentenze.
Il ricorso rimarca piuttosto che vi sia una differenza ricostruttiva in ordine alla ulteriore circostanza che COGNOME, acclarato il suo ruolo di supporto logistico, abbia anche condotto o meno un’autovettura intervenuta in occasione dell’esecuzione dell’o micidio.
Mentre la sentenza a carico dell’odierno ricorrente dà credito all’ipotesi secondo cui i veicoli utilizzati fossero due e che COGNOME fosse alla guida di uno di questi, non necessariamente quello su cui viaggiavano i killers, la sentenza a carico di COGNOME mostra invece di non annettere credito a questa evenienza (essenzialmente per mancanza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori) e, sia pure nel più limitato e diverso perimetro del proprio specifico accertamento, giunge ad affermare che la Lancia Thema a bordo della quale furono trasportati gli esecutori materiali era condotta da COGNOME.
Ma, come si vede, la differenza ricostruttiva riguarderebbe soltanto un segmento del fatto e, soprattutto, non sarebbe affatto idonea a smentire che COGNOME abbia comunque partecipato alla c.d. ‘strage di Vittoria’ con un fattivo ruolo di organizzazione e di supporto logistico, che non verrebbe meno anche ad affermare che, in tale contesto, egli non era alla guida di alcuna delle auto impiegate nell’agguato.
Si intende dire, cioè, che la sentenza di COGNOME non contiene l’affermazione di fatti inconciliabili con quelli posti a base della condanna di COGNOME COGNOME che la valutazione del peculiare aspetto in questione non vale a mettere in discussione il nucleo essenziale dell’affermazione di responsabilità di COGNOME, attene ndo piuttosto a una diversa valutazione della relativa prova che non determina una alterazione della ricostruzione del fatto.
Si tratta di rilievo nient’affatto marginale, se si considera che l’accadimento materiale ricostruito diversamente deve risultare fondamentale ai fini delle decisioni poste in comparazione, giacché, ove mancasse il requisito della necessaria decisività, la diversa ricostruzione degli stessi fatti non potrebbe mai
fungere da elemento che travolge la “tenuta” intrinseca della decisione oggetto di revisione (Sez. 2, n. 11453 del 10/3/2015, Riselli, Rv. 263162 -01, spec. in motivazione; cfr. anche Sez. 4, n. 154714 dell’11/1/2014, non mass.; Sez. 5, n. 26619 del 22/2/2019, non mass.).
Ne consegue che , come espressamente previsto dall’art. 631 cod. proc. pen., gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto.
Altrettanto adeguatamente, poi, l’ordinanza impugnata ha affermato che le altre sentenze richiamate nell’istanza di revisione non contengono alcun elemento storico, attinente alla ricostruzione del fatto, che sia inconciliabile con la sentenza di condanna di COGNOME.
Ad un esame delle dette sentenze allegate al ricorso, risulta effettivamente che quella nei confronti di NOME COGNOME non si occupi specificamente del ruolo di NOME COGNOME e che lo stesso vale per quella nei confronti di NOME COGNOME più altri e per quella nei confronti di NOME COGNOME, le quali fanno anch’esse riferimento alle dichiarazioni di alcuni collaboratori relative alla circostanza che COGNOME guidava l’auto a bordo della quale c’erano gli esecutori materiali della strage.
Ma non v’è alcunché di aggiuntivo o di diverso rispetto alla sentenza nei confronti di COGNOME, a cui lo stesso ricorrente attribuisce precipuo rilievo, sicché si tratta, in definitiva, di pronunce non rilevanti ai fini di una eventuale revisione (al pari della sentenza COGNOME), perché non affermano fatti inconciliabili con quelli posti a fondamento della condanna di COGNOME.
Quanto fin qui osservato rende ragione della iniziale considerazione secondo cui le censure formulate dal ricorrente tendono a sovrapporre i piani di valutazione dell’istanza di revisione.
In definitiva, il ricorso non deduce decisive difformità di ricostruzione tali da integrare un contrasto tra fatti realmente incompatibili, ma evidenzia piuttosto che di un particolare segmento della vicenda sia stata data una differente interpretazione sulla base di una differente valutazione delle prove da parte dei diversi giudici.
Tuttavia, nel giudizio di inconciliabilità di cui all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. resta irrilevante la divergenza tra valutazioni giuridiche (Sez. 6, n. 22283 del 7/2/2024, COGNOME, Rv. 286615 – 01).
In realtà, il ricorso interseca, nella sua esposizione, cause di revisione diverse e, di fatto, fa coincidere la inconciliabilità dei fatti giudicati con il rilievo della
portata innovativa di alcune dichiarazioni rese dai coimputati nei procedimenti successivi a quello in cui è stato condannato COGNOME.
Ma anche la valutazione circa l’ammissibil ità dell’assunzione di prove nuove deve sottostare alla condizione, desumibile dall’art. 631 cod. proc. pen., che i nuovi elementi, se dimostrati, siano in grado di ribaltare il giudicato di condanna; in assenza di tale presupposto il dibattimento si rivela superfluo e, pertanto, la richeista di revisione è inammissibile.
L’indagine svolta nell’ottica dell’art. 631 cod. proc. pen. corrisponde a un giudizio compiuto sulla base delle conoscenze fornite dalle nuove prove e della idoneità di esse a capovolgere l’esito del giudizio mediante la sostituzione della decisione irrevocabile di condanna con una di proscioglimento, nel senso che, assunti come veri i fatti prospettati dal richiedente, l’incidenza delle nuove prove, sole o unite a quelle già valutate, deve essere tale da giustificare la pronuncia di una sentenza di assoluzione.
Di conseguenza, l’inammissibilità può essere dichiarata allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l’assoluzione del condannato, non residuando, in tal caso, alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva (Sez. 5, n. 18064 del 25/3/2025, R., Rv. 288137 -02; Sez. 2, n. 34773 del 17/5/2018, Turrà, Rv. 273452 -01).
In questa prospettiva, la valutazione prevista dall’art. 634 cod. proc. pen. non è astratta ma concreta, in diretta e immediata correlazione col tema d’indagine proposto, ai fini del riscontro in ordine alla persuasività e alla congruenza dei risultati probatori posti a base dell’impugnazione straordinaria. Tale valutazione, pur non potendo consistere in una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, implica una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, che tuttavia postula la comparazione delle nuove prove con quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile, di cui occorre quindi identificare il tessuto logico giuridico; comparazione che non richiede soltanto il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente prese, con quelle già esaminate, occorrendo invece che la pluralità di prove riconosciute nuove sia valutata anche unitariamente, vagliandosi, in una prospettiva globale, l’attitudine dimostrativa di esse, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento (Sez. 1, n. 4837 del 6/10/1998, COGNOME, Rv. 211458 – 01).
Come anche recentemente ribadito, in tema di revisione, la valutazione preliminare del giudice circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell’astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini
realistici, senza ignorare segni evidenti d’inconferenza e/o inaffidabilità della stessa (Sez. 5, n. 18064 del 25/3/2025, R., Rv. 288137 – 03).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha dato espressamente atto che quelle indicate dalla difesa non fossero affatto prove nuove, nel senso che le dichiarazioni rese dai coimputati in altri processi erano state ‘già ampiamente vagliate’ in occasione del rigetto nel 2017 di una similare richiesta di revisione formulata nell ‘interesse di COGNOME.
Peraltro, l’ordinanza ha fatto riferimento alla assai rilevante circostanza che i tre collaboratori, le cui dichiarazioni venivano segnalate come prove nuove, sono stati già sentiti in contraddittorio nel precedente giudizio di revisione, ad integrazione delle loro asserzioni contenute in precedenti verbali di collaborazione.
L a Corte d’appello non decisivamente confutata sul punto -ha affermato che non siano ravvisabili ragioni per rivedere il giudizio di inattendibilità (reso anche a seguito delle risultanze dell’attività istruttoria espletata nello stesso giudizio di revisione) e di irrilevanza già raggiunto in precedenza e ha richiamato le motivazioni della precedente sentenza di rigetto, nella quale era stato evidenziato, altresì, che le diverse dichiarazioni su cui si fondava la condanna di COGNOME avevano ricevuto il riscontro di molteplici dati oggettivi di conferma.
Deve ritenersi, dunque, che l’ordinanza impugnata sia provvista di una motivazione congrua, che bene si conforma al principio secondo cui il ricorso all’istituto della revisione è ammissibile solo ove si intenda emendare un errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso, che costituisce l’essenza stessa della giurisdizione (Sez. 4, n. 46885 del 7/11/2019, Lapadula, Rv. 277902 – 01).
A fronte di tale motivazione, il ricorso si risolve essenzialmente nella richiesta di una non consentita rivalutazione nel merito di elementi già scrutinati dalla Corte d’Appello, mediante l’adozione di parametri diversi di ricostruzione dei fatti, in funzione della dimostrazione, non già della inconciliabilità dei fatti giudicati con le due sentenze, bensì della loro pretesa interdipendenza e della conseguente valenza riduttiva che sarebbe derivata alla prova della responsabilità di COGNOME dalla ricostruzione del fatto contenuta nelle sentenze a carico dei coimputati.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12.12.2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME