Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23977 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23977 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Marra NOME, nato a Napoli il 29/01/1972
avverso l’ordinanza del 11/09/2024 della Corte di appello di Perugia letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha conclu
per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
I difensori di NOME COGNOME hanno proposto ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissib per difetto di legittimazione dell’istante, la richiesta di revisione proposta dell’art. 630 lett. c) cod. proc. pen. avverso la sentenza in data 13 dic 2018 del Tribunale di Roma, che aveva condannato il COGNOME per il reato di cu all’art. 318-321 cod. pen., riformata in punto di pena dalla Corte di appel Roma con sentenza del 31 maggio 2021, annullata senza rinvio da questa Corte il 9 novembre 2021 per essere il reato estinto per prescrizione con contestu
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rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma limitatamente alla confi e alle statuizioni civili, cui seguiva la sentenza della Corte di appello di Rom 27 gennaio 2023 di revoca, modifica delle statuizioni civili e conferma del confisca, sentenza, quest’ultima, annullata dalla Seconda Sezione di ques Corte con sentenza del 18 gennaio 2024 limitatamente alle statuizioni civili c rinvio al giudice di appello e dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel r
Con distinti ricorsi i difensori ne chiedono l’annullamento per i segue motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso dell’Avv. COGNOME denuncia la violazion di legge per avere la Corte di appello errato nell’affermare che il Marra non essere considerato un condannato per non essere passate in giudicato l statuizioni civili, in quanto ha omesso di valutare la definitività della confisc
La sentenza di annullamento’Vq -Gesta Corte riguarda solo la quantificazione del danno, non la condanna al risarcimento del danno, che, per la formazion progressiva del giudicato, è ormai definitiva; in ogni caso, la Corte di appello ha considerato la qualità di condannato del Marra in relazione alla confis dell’immobile, quale profitto del reato, che ha il suo necessario presupposto giudizio o nell’accertamento almeno incidentale di responsabilità per il re contestato ai fini della confisca ex art. 578-bis cod. proc. pen., che rende ammissibile la revisione avverso le sentenze di proscioglimento, che contengono tale statuizione. E’, pertanto, errata la dichiarazione di inammissibilità richiesta di revisione per assenza di condanna.
1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 634 cod. pro pen., il travisamento della prova e l’assenza di motivazione.
La Corte di appello ha errato nel ritenere che la prova nuova consisterebb nella prospettiva di ritrattazione del teste NOME COGNOME di quanto dichi nel giudizio di primo grado circa la causale della elargizione del denaro da pa del padre al NOME, non ancora concretizzata, ma fondata su registrazio effettuate dal NOME, prive di elementi che ne attestino l’affidabilità e, per da verificare nel futuro giudizio di revisione. La Corte ha travisato la prov quanto non si chiedeva affatto di assumere la testimonianza di COGNOME COGNOME per provocarne la ritrattazione, ma si forniva la prova della falsità dichiarazioni rese da lui e dal padre, deceduto, mediante le conversazio registrate nel corso delle quali essi avevano ammesso di aver taciuto la ve sulla causa della dazione, non dipendente da un prestito o un dono del COGNOME al COGNOME, ma dalla restituzione di denaro del COGNOME. Era stata an prodotta una perizia giurata e copia forense del dispositivo con il quale il Ma dopo la condanna, aveva registrato i colloqui con gli COGNOME, sicché la Cort appello doveva limitarsi a prenderne atto ed eventualmente sottoporlo a perizi nella fase del giudizio, qualora dubitasse della sua genuinità. Anche in ord
alla controdichiarazione resa da NOME COGNOME in epoca non sospett ritenuta non contrastante con l’ipotesi del prestito, è, invece, chiaro il rife alla estinzione del mutuo erogato alla Perico. È erronea l’affermazione de mancanza di elementi nel processo da comparare alle nuove prove, essendovi gli interrogatori resi dagli imputati nell’immediatezza dell’arresto , nei quali NOME COGNOME affermava di aver ricevuto soldi dal Marra e questi confermava che trattava di una restituzione; è, pertanto, evidente che se gli assegni conse dallo Scarpellinì ana COGNOME/COGNOME erano una restituzione, le nuove prove era idonee a condurre all’assoluzione del COGNOME per insussistenza del fatto, ma Corte di appello non si è conformata ai principi che regolano la fase delibat compiendo un giudizio di merito.
2. Il ricorso dell’Avv. COGNOME articola motivi in larga parte sovrapponibil quanto con il primo motivo denuncia l’erroneità della dichiarazione inammissibilità dell’istanza di revisione in difetto dei requisiti di leg illogicità della motivazione per avere la Corte di appello valutato in m incompleto la sentenza di questa Corte n. 6141/2018, guardando solo alla non definitività delle statuizioni civili, senza considerare la confisca e l’accert sia pur incidentale di responsabilità presupposto dall’art. 578-bis codice di con conseguente legittimazione del Marra a chiedere la revisione della sentenz di condanna.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e plurimi vizi dell motivazione correlati alla indebita valutazione della prova riservata al giudizi merito per avere la Corte di appello anticipato apprezzamenti di merito circa valenza probatoria degli elementi nuovi offerti, spingendosi a considerare pri di rilievo la controdichiarazione di NOME COGNOME relativa alla causale dazione, come affermato in sede di interrogatorio, e la data indicata nell’ invece, importante, in quanto relativa alla strategia concordata in quella data legali del COGNOME e dello COGNOME in una riunione alla quale non v partecipare, ritenendola dannosa e scorretta, l’Avv. COGNOME la cui audizion riteneva necessaria.
Con il terzo motivo deduce vizi della motivazione e travisamento della prova per avere la Corte di appello effettuato un’analisi parcellizzata compendio probatorio, senza considerarne la tenuta alla luce delle nuove prove trascurando la perizia giurata allegata ed erroneamente ritenendo prospettata ritrattazione di NOME COGNOME mentre la prova nuova era costituita d registrazioni dei colloqui tra NOME e i due COGNOME, contenenti la confess stragiudiziale della causale della dazione, confermata dalla p.e.c. invita il 4 2023 da NOME COGNOME all’avv. COGNOME in cui riconosceva l’esistenza di pregressa situazione debitoria del padre, appresa successivamente ai fat
narrati, che determinò la emissione di un decreto ingiuntivo notificato a COGNOME.
La Corte di appello ha, inoltre, omesso di considerare questi element congiuntamente alle prove acquisite, in particolare, all’interrogatorio d COGNOME in cui ammetteva di aver ricevuto soldi dal COGNOME impegnatosi dop la condanna a cercare prove della sua innocenza, stimolando le dichiarazioni de figlio dello COGNOME che conosceva la verità, come chiaramente emerge da colloquio registrato.
Con memoria di replica l’avv. COGNOME ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso, in particolare, del primo motivo, stante la definitività confisca e della condanna al risarcimento del danno, essendo annullata con rinvi solo la quantificazione del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato.
Il primo motivo con il quale in entrambi i ricorsi si deduce l’erron dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione per difett legittimazione del ricorrente / è del tutto infondato, in quanto la prospettazione difensiva ha riguardo unicamente alla definitività della confisca diretta profitto del reato di corruzione ex 318 cod. pen. avente ad oggetto l’immobile INDIRIZZO formalmente intestato alla moglie del COGNOME, trascurando che capo relativo alle statuizioni civili è ancora integralmente sub iudice.
Si sostiene che la condanna al risarcimento del danno è ormai definitiva essendo stata rimessa al giudice civile solo la liquidazione del danno e non condanna generica al risarcimento del danno conseguente all’accertamento di responsabilità.
2.1. La prospettazione difensiva sul punto è erronea e parziale.
I ricorsi omettono di considerare che con la sentenza n. 19539 del 18 gennaio 2024 questa Corte ha sì accolto il ricorso del Marra relativamente al condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili Roma Capitale Cittadinanza Attiva e Assoconsum per mancanza di motivazione sulla determinazione delle somme liquidate a titolo di danno morale, ma ha contestualmente accolto il ricorso proposto dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE Unione sindacale di base (RAGIONE_SOCIALE, annullando revoca della condanna al risarcimento dei danni in favore di detta associazione disposta in sede di rinvio dalla Corte di appello di Roma; ha, pertanto, annuli
la sentenza del 27/01/2023 della Corte di appello di Roma limitatamente all statuizioni civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente valore in grado di appello, sicché la condanna del Marra al risarcimento d danno non è affatto definitiva, essendo il giudizio sulle statuizioni civili r per intero al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Alla luce di tale ricostruzione risulta corretta la decisione impugn attenutasi ai principi che regolano l’accesso alla revisione, rimedio straordi funzionale a rimuovere il giudicato e ad eliminare l’errore giudiziario, consen ex art. 632 lett. a) cod. proc. pen. solo al condannato.
Se, infatti, la finalità della revisione è quella di privilegiare il dell’innocente a fronte del quale cede l’intangibilità del giudicato, presupp imprescindibile per la legittimazione ad esperire l’impugnazione straordinaria oggetto è lo status giuridico di “condannato”, da intendere necessariamente come «il soggetto che ha esaurito tutti i gradi del sistema delle impugnazio ordinarie e rispetto al quale si è formato il giudicato in ordine alla decision lo riguarda» (così Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, COGNOME, Rv. 269790).
Posto che l’art. 629 cod. proc. pen. riserva la revisione unicamente “condannato” e che in caso di dichiarazione di prescrizione del reato si è presenza di un’affermazione di responsabilità e la condanna, pur pronunciata a soli effetti civili, presuppone, sia pur incidentalmente, l’accertament responsabilità, non essendovi distinzione tra la condanna riportata agli eff penali e quella riportata agli effetti civili a seguito dell’esercizio nel p penale dell’azione civile, si è ritenuto che la legittimazione alla revis certamente estesa anche al soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata appello, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., sentenza di proscioglimento estinzione del reato per prescrizione ovvero per amnistia, con contestua conferma della condanna pronunciata in primo grado alle statuizioni civili anche con condanna alle statuizioni civili pronunciata per la prima volta appello su gravame della parte civile nonché, ai sensi dell’art. 578-bis cod. p pen., al soggetto destinatario di confisca, sia pur limitatamente alle statuizi confisca che conseguano all’incidentale accertamento di responsabilità richiest dalla norma (Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, dep. 2019, Milanesi, Rv. 274627), ma, per quanto già detto, nel caso di specie il giudicato sulle statuizioni civi si è formato, non essendo ancora esauriti tutti i mezzi di impugnazione sul condanna al risarcimento del danno.
Tale profilo, preliminare e assorbente, preclude l’esame dei motivi d merito.
4. All’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di
una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso, 21 maggio 2025