Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40332 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40332 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALCAMO il DATA_NASCITA.NUMERO_DOCUMENTO
avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Letta la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO per il COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 19/12/2017, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale di Trapani in data 13/10/2016, confermava ia condanna dell’AVV_NOTAIO per il reato di calunnia in danno di NOME COGNOME, dal primo falsamente incolpato di tentata estorsione, per avergli chiesto il risarcimento del danno derivante d pretesa violazione di doveri professionali che avrebbero cagionato, tra l’altro, la perdita d immobile di sua proprietà. Gli altri reati ascritti al COGNOME – la truffa aggravata ai dell’COGNOME e l’infedele patrocinio ex art. 380 comma1 cod. pen. – venivano, invece, dichiara prescritti.
Il ricorso proposto dal COGNOME avverso tale pronuncia veniva dichiarato inammissibile con sentenza della Suprema Corte n. 43423 del 2018 e, divenuta così irrevocabile la condanna, lo stesso ricorrente ha proposto istanza di revisione limitatamente al reato di calunn indicando, quali prove nuove, una registrazione fonica tra l’AVV_NOTAIO, difensore della pa civile COGNOMECOGNOME e lo stesso ricorrente, che l’aveva registrata all’insaputa del primo, e v immobiliari volte ad attestare che questo non aveva mai perso la proprietà del suo immobile.
La Corte di appello di Caltanissetta rigettava la richiesta di revisione con senten dell’11/03/2021 che veniva, però, annullata con rinvio dalla VI sezione penale di questa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, che con sentenza n. 19258/2022 rilevava che la Corte territoriale si era limita ad affermare apoditticamente la “insufficienza certificatoria”, se non addirittu “evanescenza” della registrazione fonica, senza apprezzarne il contesto spazio-temporale né il tenore effettivo delle dichiarazioni dell’AVV_NOTAIO*, asseritamente confessorie dell’inesiste del preteso danno risarcibile da violazione dei doveri professionali, per saggiarne utilizzabilità e l’affidabilità ai fini della revisione del giudicato di condanna.
La Corte di appello di Caltanissetta, in sede di rinvio, con sentenza del 26/10/2022 rigettava nuovamente la richiesta di revisione rilevando, quanto alla registrazione fonica, c questa non poteva avere una valenza tale da disarticolare la sentenza di condanna, perché aveva ad oggetto un colloquio tra il ricorrente e l’avvocato di parte civile in cui si discute risarcimento del danno, dei tempi di pagamento e dell’eventuale copertura assicurativa. Anche le visure immobiliari prodotte in sede di revisione venivano ritenute inidonee a ribaltar giudizio di colpevolezza del COGNOMECOGNOME in quanto la pretesa risarcitoria dell’RAGIONE_SOCIALE riguardava u più ampio inadempimento del primo ai suoi doveri professionali, per non aver proposto il ricorso per cassazione nell’interesse della parte CiVile, pur essendosi impegnato alla redazione del ricorso, inviandone una bozza all’COGNOME e chiedendo invece a questo la somma di euro 4.000,00 a titolo di onorario.
Avverso la sentenza pronunciata in sede di rinvio ha proposto ancora ricorso per cassazione il COGNOME, con due motivi di impugnazione, dal cortenuto sostanzialmente sovrapponibile, con i quali ha dedotto la violazione degli artt. 630 e 234 cod. proc. pen. non essere stata valutato che le visure dimostravano che l’COGNOME non aveva mai perso
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l’immobile di sua proprietà a seguito della causa civile, elemento c:he il ricorrente COGNOME come idoneo a condurre alla revisione del processo ed all’assoluzione dal reato di calunnia.
Con requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procurato Generale NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria difensiva in data 8/5/2023 la difesa del ricorrente ha insistito nei motivi ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata risulta essersi puntualmente conformata alle indicazioni contenute nella sentenza n. 19258/2022 di questa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione esplicitando, con un percorso argonnentativo del tutto immune da vizi logici o giuridici, le ragioni per le quali né la conversazione registrata né le visure dei r immobiliari prodotte possono assumere quel carattere di decisività necessario per pervenire alla revisione invocata.
Giova, infatti, ricordare che la prova nuova necessaria ai fini dell’esito positivo del giu di revisione deve condurre all’accertamento – in termini di ragionevole sicurezza – di un fatto cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbi (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Rv. 281772; Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Rv. 267067).
La sentenza impugnata ha fatto buongoverno di tali principi, evidenziando senza illogicità le ragioni per cui le prove nuove prodotte non erano idonee a tale scopo.
1.2. Riconoscendo la piena utilizzabilità ed il carattere di novità della registrazion colloquio tra il ricorrente e l’AVV_NOTAIO, la Corte territoriale ha evidenziato, infatti tale colloquio i due discutevano del fatto che il COGNOME non aveva proposto il ricorso pe cassazione in nome e per conto dell’COGNOME, e della possibilità per il ricorrente di attiva copertura dell’assicurazione per responsabilità professionale ai fini del pagamento. Inoltre due dibattevano anche dell’estensione di tale copertura assicurativa alla sola colpa grave o anche al dolo, in tal modo implicitamente riconoscendo il COGNOME di essere consapevole di non aver adempiuto ai suoi doveri professionali, atteggiamento psicologico del tutto compatibile con il dolo del reato di calunnia oggetto della sentenza irrevocabile.
1.3. Allo stesso modo, la sentenza impugnata ha evidenziato i limiti probatori delle visur catastali prodotte, rilevando che la pretesa risarcitoria dell’COGNOME nei confronti del COGNOME riguardava un ampio ventaglio di violazioni dei doveri professionali di quest’ultimo nei confron del primo, per non aver proposto il ricorso per cassazione nel suo nome ed interesse, pur avendo inviato la bozza di tale atto e chiesto ed ottenuto il compenso per tale attivi riferendo poi anche che la discussione innanzi alla Suprema Corte veniva continuamente rinviata.
La Corta territoriale ha coerentemente evidenziato trattarsi, pertanto., di pret risarcitoria che “non aveva esclusivamente o prevalentemente ad oggetto solo la perdita della titolarità dell’immobile sito in Castellammare del Golfo” oggetto delle visure prodotte, si tale produzione non poteva ribaltare il giudizio di colpevolezza del COGNOME espresso nell sentenza irrevocabile.
In definitiva, il ricorso non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, dalla quale emerge in modo lineare che i motivi addotti non sono idonei ad incidere sulle statuizion penali della sentenza che si vorrebbe oggetto di revisione e, anche sotto il profilo civili potrebbero al più incidere sul quantum debeatur, mentre la sentenza passata in giudicato ha statuito unicamente sull’an debeatur, limitandosi ad una condanna risarcitoria solo a titolo provvisionale, per sua natura non impugnabile per cassazione (cfr. Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773: non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travol dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 19 maggio 2023