Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21931 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21931 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; COGNOME
che lael-eeiRc-14~4i4adelade
14-PTG. conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME del foro di MESSINA in difesa di NOME conclude insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
1. La Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza in data 24 novembre 2021, ha annullato la sentenza con la quale la Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Prima Sezione della sentenza della medesima Corte di appello del 5 luglio 2017, rigettava l’istanza di NOME COGNOME di revisione avverso la sentenza del 7 novembre 2014 della Corte di assise di appello di Reggio Calabria, passata in giudicato a seguito di pronuncia di questa Corte. Con detta sentenza, emessa in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione della sentenza del 13 dicembre 2012 della Corte di assise di appello di COGNOME, il predetto veniva dichiarato colpevole del delitto di concorso nell’omicidio di NOME COGNOME – in particolare per avere svolto il ruolo di staffetta con il compito di segnalare la vittima agli altri complici che dovevano sopprimerla – e, escluse le aggravanti dei futili motivi e della premeditazione, applicata quella di cui all’art. 7 della legge n. 203 del 1991, e ritenute le attenuanti generiche prevalenti, era condannato alla pena di anni diciotto e mesi otto di reclusione.
La sentenza rescindente ha evidenziato che a sostegno della sua istanza di revisione, in data 3 marzo 2017, COGNOME aveva addotto due distinti profili di doglianza, ossia l’esistenza di un contrasto di giudicati e la presenza di prove nuove non valutate dai giudici di merito; e che la Corte di appello di Catanzaro si è limitata ad escludere la fondatezza dell’istanza di revisione per asserito contrasto di giudicati, omettendo di valutare le prove nuove offerte dal ricorrente e quindi non pronunciandosi sul secondo profilo di doglianza. Tali prove nuove erano le dichiarazioni di NOME COGNOME, che non indicava mai NOME COGNOME tra i partecipanti al delitto, quelle dei figli dell’imputato e in particolare NOME COGNOME, che riferiva di non aver mai subito torti dallo COGNOME, nonché il verbale di interrogatorio di NOME COGNOME del 14 maggio 2005 (mai prodotto, essendo COGNOME stato esaminato in dibattimento), che asseriva che COGNOME aveva ordinato l’omicidio per questioni di droga alle quali lo stesso COGNOME era interessato, ed i certificati del casellario giudiziale relativi a NOME COGNOME ed ai suoi familiari, dai quali emergeva la loro incensuratezza.
Tali essendo le indicazioni della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, la Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato la suddetta istanza di revisione, condannando il richiedente alle spese processuali.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione.
tg//
2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 648 636 commi 1 e 2 e 601 cod. proc. pen.
Rileva il difensore che nel decreto di citazione per il giudizio di revisione, sottoscritto dal Presidente della sezione penale della Corte di appello di Salerno ed estensore della sentenza di revisione, è erroneamente indicata la sentenza oggetto di revisione in quella della Corte di assise di COGNOME del 24 febbraio 2011, confermata dalla sentenza della Corte di assise di Reggio Calabria del 7 novembre 2014, passata in giudicato 1’8 giugno 2016, meni:re la richiesta di revisione era presentata contro la sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria, che peraltro non confermava la sentenza della Corte di assise di COGNOME, ma la riformava escludendo l’aggravante dei futili motivi. Osserva che questa erronea indicazione, reiterata in sentenza dalla Corte di appello di Salerno, dimostra che gli atti sono stati analizzati superficialmente, con grave ripercussione sulla sentenza che ha rigettato la richiesta di revisione.
2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 623, lett. c) cod. proc. pen. e 25, comma 2, Cost.
Rileva la difesa che il Presidente della Corte di appello di Salerno, nello stabilire con proprio decreto del 7 settembre 2020, che il Presidente della Corte di assise di appello di Salerno doveva presiedere i giudizi di revisione non solo andava in contrasto con gli artt. 637-639, secondo cui per il giudizio di revisione devono interagire magistrati della Corte di appello, ma determinava una composizione del collegio di revisione “patologica”, effettuando una variazione tabellare non consentita e violando nel contempo la prescrizione della Corte di cassazione che rinviava alla Corte di appello. Aggiunge il difensore che altra “patologia” di detta composizione risultava dalla sostituzione di uno dei consiglieri a latere, previsto da detto decreto, all’udienza di trattazione del 18 maggio 2022, senza che dal verbale emergesse un legittimo impedimento del consigliere indicato dal decreto o un motivo di incompatibilità. Lamenta che di tali vicende processuali non veniva informato il difensore.
2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce violazione degli artt. 234 e 636 cod. proc. pen. e 6 Cedu.
La Corte di appello, secondo la difesa, ha escluso efficacia alla prova documentale inerente allo stato di incensuratezza di NOME COGNOME e dei suoi figli, incompatibile con la partecipazione ad un omicidio di mafia; e ha illogicamente ritenuto che COGNOME, proprio per la sua incensuratezza, fosse persona idonea per non destare sospetti nella vittima.
Detta Corte, sempre secondo la difesa, ha ritenuto che le prove costituite dalle dichiarazioni dei figli di NOME fossero tardive, ignorando che la tardività
3
deponesse a favore della genuinità e dell’efficacia delle stesse, corroborate altresì da prove documentali.
Ancora, sempre secondo la difesa, erra la Corte di appello di Salerno laddove fa leva sulla tempistica della collaborazione di COGNOME e COGNOME per valutare l’attendibilità del primo, trascurando che i due collaboratori erano ristretti al tempo della loro collaborazione entrambi nella Casa circondariale di Rebibbia con facoltà di colloquiare.
Lamenta, quindi, che la valutazione delle nuove prove è stata condizionata dal pregiudizio.
2.4. Col quarto motivo di ricorso si rileva violazione degli artt. 234, 237, 238 e 636, comma 2, cod. proc. pen.
Lamenta la difesa che il Presidente relatore ed estensore della sentenza, con i reiterati inviti alle parti per eventuali produzioni di natura istruttor ammetteva e dimostrava di non essere in possesso di tutti gli atti delle precedenti fasi del processo, ad essa evidentemente non trasmessi.
Si duole che la Corte territoriale, consapevole che all’indizio costituito dalle dichiarazioni di COGNOME COGNOME acclarata incertezza (non avendo riconosciuto COGNOME COGNOME avendo evocato un cognato di COGNOME COGNOME venivano ricollegati molti cognati) non potesse essere attribuito valore, abbia rivalutato le dichiarazioni de relato di COGNOMECOGNOME COGNOME abbia, quindi, trascurato che si trattava di dichiarazioni de relato delle quali non era possibile esaminare la fonte (COGNOME), ritenute inattendibili nel processo contro NOME (assolto irrevocabilmente), non riscontrate, verosimilmente concertate con NOME, rese dubbie dalla revoca del programma di protezione nei confronti di COGNOME e da eventuali propositi vendicativi di quest’ultimo nei confronti di COGNOME e tali da non costituire “prove nuove” da valutare secondo le indicazioni della sentenza di annullamento.
Lamenta che la Corte di appello di Salerno, dovendosi occ:upare anche delle prove “vecchie”, ha analizzato superficialmente le prove “nuove”, limitandosi ad apprezzare la motivazione della sentenza della Corte di assise di COGNOME che non era sottoposta a revisione ed è stata travolta dall’annullamento della Corte di cassazione; e che ha trascurato, altresì, l’approfondimento sull’inaffidabilità di COGNOME e la documentazione al riguardo allegata alle memorie difensive depositate per l’udienza del 22 maggio 2022 (ordinanza di applicazione di misura cautelare per reato associativo e reati satellite), e dimostrato di non essere in possesso di tutto il materiale per decidere (attraverso le informazioni chieste al difensore di COGNOME circa i luoghi di detenzione di COGNOME e COGNOME ai tempi delle loro propalazioni e i verbali relativi alle stesse).
2.5. Con il quinto motivo di impugnazione ci si duole della violazione degli artt. 125, comma 3, 530, commi 1 e 2, 637 cod. proc. pen.
4
5/(
Si rileva che l’analisi congiunta di prove “vecchie” e “nuove” è mancata; e che la Corte di appello di Salerno ha privilegiato esclusivamente la sentenza della Corte di assise di COGNOME. Inoltre, ha totalmente ignorato il verbale relativo alle dichiarazioni di COGNOME indispensabile per valutare le propalazioni di COGNOME, anche alla luce della sopravvenuta e non approfondita inaffidabilità dello stesso.
Per tali motivi la difesa insiste per l’annullamento della sentenza impugnata.
Risultano presentati motivi nuovi (con allegati) nei quali, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza di rigetto della revisione, si ripercorrono le censure di cui al ricorso e si insiste sull’annullamento di detta sentenza.
Risulta, infine, presentata memoria difensiva nella quale, ripercorrendo sempre le censure già svolte, si insiste per l’annullamento senza rinvio e in subordine con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di impugnazione. Diversamente da come lamentato dalla difesa circa la non esatta individuazione della sentenza oggetto di revisione, a partire dallo stesso decreto di citazione per il relativo giudizio, appare evidente, già dalla lettura dell’epigrafe del provvedimento impugnato, che la Corte di appello di Salerno ha valutato la richiesta di revisione avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria. Valutazione, che non poteva che imporre anche il confronto con la sentenza di primo grado che quella in esame solo parzialmente riformava.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico e non autosufficiente.
Invero, ci si duole della designazione, con decreto del Presidente della Corte di appello di Salerno, come Presidente del collegio di revisione, del Presidente della Corte di assise di appello e, quindi, di una variazione tabellare non consentita (peraltro, senza produrre le tabelle, in violazione del principio di autosufficienza), trascurando che detto magistrato rientra comunque tra i magistrati dell’organico della Corte di appello. La difesa lamenta, inoltre, la sostituzione di uno dei consiglieri a latere previsti dal decreto di variazione tabellare all’udienza di trattazione, senza che dal verbale risultasse un legittimo impedimento del consigliere indicato dal decreto o un motivo di incompatibilità.
Tali censure non si confrontano con la consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio, salvo il possibile rilievo disciplinare, può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all’art. 33, comma primo, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell’ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l’obbligo di motivazione dei provvedimenti (per tutte Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270775 – 01: in applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità di ipotesi di nullità con riferimento alla assegnazione del processo ad una sezione della corte di appello diversa da quella tabellarmente competente e ad un collegio costituito “ad hoc” per assicurare la definizione del giudizio in un tempo ragionevole).
1.3. Inammissibili sono le censure di cui al terzo, al quarto e al quinto motivo di impugnazione, in quanto manifestamente infondate, meramente confutative, aspecifiche e non consentite, a fronte delle argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici di cui alla sentenza emessa in sede di rinvio.
Detta sentenza muove dalla pronuncia di condanna oggetto di revisione, non potendo che esaminare la pronuncia di primo grado (della Corte di assise di COGNOME), la prima pronuncia di appello poi annullata (della Corte di assise di appello di COGNOME) e la seconda pronuncia di appello (della Corte di assise di appello di Reggio Calabria), che, rigettato il relativo ricorso per cassazione, diveniva definitiva.
Rileva che : – la Corte di assise di COGNOME riteneva NOME COGNOME responsabile di avere concorso nell’omicidio di NOME COGNOME, avvenuto il 14 ottobre 1992, con il ruolo di staffetta, per avere indicato, su incarico del cognato NOME COGNOME, ai due sicari di Catania (poi identificati in NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultimo però assolto in altro processo) la vittima e l’auto a bordo della quale si spostava nel quartiere La Giostra di COGNOME; – la vittima era affiliata al clan di NOME COGNOME, che operava su quel territorio in rivali con il clan capeggiato da NOME COGNOME al quale aderiva COGNOME, a sua volta alleato. con i Favara/Pillera di Catania, dal quale provenivano i killers; – al movente dell’associazione di eliminare un rivale, che pretendeva altresì il pizzo sui proventi delle bische gestite dal loro gruppo, se ne era aggiunto uno personale già evidenziato in sede cautelare – di COGNOME, perché COGNOME aveva minacciato pubblicamente il nipote, che era proprio il figlio di COGNOME. Sottolinea, inoltre,
6
che detta pronuncia, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti (della premeditazione e dei motivi futili) in dispositivo, di fatto in motivazione escludeva i futili motivi laddove evidenziava che il delitto era aggravato ex art. 7 d. I. n. 152 del 1991, sia sotto il profil dell’agevolazione mafiosa che del metodo; e che condannava COGNOME ad anni venticinque di reclusione, ridotti in appello ad anni diciotto e mesi otto di reclusione, dalla Corte di assise di appello di COGNOME che riteneva la prevalenza delle generiche. Aggiunge la sentenza di revisione che le sentenze di primo e di secondo grado, costituenti un corpo motivazionale pressoché unico, fondavano la responsabilità di COGNOME sulle convergenti chiamate in reità e correità provenienti da COGNOME, autore dell’omicidio unitamente a COGNOME (che sarà poi assolto), e NOME COGNOME; il primo riferiva di essersi portato da Catania a COGNOME in compagnia di COGNOME e COGNOME, che aveva recuperato all’aeroporto e che al loro arrivo, quest’ultimo aveva incaricato suo cognal:o di mostrare la vittima a COGNOME, come del resto era avvenuto in un giro di perlustrazione nel quartiere che i due avevano eseguito; il secondo dichiarava di avere appreso analoga circostanza da COGNOME. Rileva, sempre la sentenza in esame, che la sentenza della Corte di assise di appello di COGNOME era annullata dalla Corte di cassazione che rilevava l’erroneità della decisione di avere negato l’escussione di COGNOME, fonte di riferimento di COGNOME, benché richiesta dalla difesa. Aggiunge che la Corte di assise di appello di Reggio Calabria, con la citata sentenza del 7 novembre 2014, in sede di rinvio, riteneva superata l’inutilizzabilità della prova dalla morte di COGNOME, nelle more intervenuta, e confermava il giudizio di responsabilità e l’entità della pena, divenendo definitiva 1’8 giugno 2016.
La sentenza oggetto di impugnazione ripercorre poi le vicende relative al giudizio di revisione evidenziando che: – a seguito della richiesta di revisione del 3 marzo 2017 vi era una prima pronuncia della Corte di appello di Catanzaro che riteneva inconciliabile il giudicato dl condanna di COGNOME con quello di assoluzione – nelle more intervenuto – del coimputato NOME COGNOME, pure accusato dalle medesime fonti, e comunque insufficiente il quadro probatorio a carico di COGNOMECOGNOME – tale pronuncia era annullata dalla Corte di cassazione, osservando che il contrasto era sulle valutazioni probatorie e non sui fatti conciliabili e che il giudice della revisione aveva proceduto ad una rinnovata disamina delle fonti probatorie senza tenere conto degli accertamenti contenuti nelle sentenze di condanna e della successiva positiva considerazione espressa dalla Corte di cassazione; – la Corte di appello di Catanzaro, in sede di rinvio a seguito di detto annullamento, rigettava la richiesta di revisione; – la Corte di cassazione annullava tale decisione rinviando alla Corte di appello di Salerno per un nuovo giudizio.
7
Dopo tali premesse la sentenza impugnata procede al giudizio rescissorio e considerato che la sentenza di annullamento – esaminata in punto di fatto censurava la pronuncia della Corte di appello di Catanzaro per avere omesso di valutare le prove nuove introdotte dal ricorrente nel giudizio di revisione con una serie di memorie difensive – che, come sopra riportato, la sentenza della Quinta Sezione individua specificamente -, passa alla disamina delle stesse, per verificarne l’efficacia scardinante rispetto alle prove già valutate nel giudicato.
La Corte territoriale osserva, in via preliminare, che COGNOME, col ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto della revisione della Corte di appello di Catanzaro, aveva lamentato – e la Corte di cassazione aveva poi condiviso – che le prove nuove non erano le dichiarazioni di COGNOME e COGNOME, sulle quali la Corte di merito aveva già deciso, bensì a) quelle rese dal collaboratore NOME COGNOME, che non indicava mai NOME COGNOME tra i partecipanti al delitto, b) quelle rese in sede di indagini difensive dai figli di NOME, NOME e NOME, in particolare dal primo che riferiva di non aver mai subito torti dallo COGNOME, c) le dichiarazioni di NOME COGNOME del 14 maggio 2015 (che il difensore non aveva a sua disposizione all’atto dell’esame del collaboratore) c:he non segnalava COGNOME tra i partecipi dell’omicidio e asseriva che COGNOME aveva ordinato l’omicidio per questioni di droga alle quali lo stesso COGNOME era interessato, indicando, quindi, una causale diversa da quelle adombrate nelle sentenze di condanna, e e) i certificati del casellario giudiziale relativi a NOME COGNOME ed ai suoi familiari, dai quali emergeva la loro incensuratezza e, quindi, la loro estraneità a qualsiasi circuito criminale, incompatibile col coinvolgimento di COGNOME in un delitto mafioso.
Procedendo a confrontarsi con dette prove, correttamente la sentenza in esame muove dal principio consolidato che nella revisione la valutazione delle cosiddette prove nuove, non considerate dai giudici di merito nei giudizi precedenti, deve essere effettuata insieme agli elementi già valutati e posti alla base del ritenuto giudizio di responsabilità, dovendosi valutare se all’esito della lettura comparata, permangono o meno dubbi sulla responsabilità del richiedente.
Con riguardo alle dichiarazioni di COGNOME, rileva che: – le stesse non sono né nuove né incompatibili con il ragionamento probatorio seguito dai giudici di merito; – il collaboratore riferiva, invero, sin dal 26 maggio 1995 (poi il 28 febbraio 1996 e infine il 3 aprile 2007) di avere partecipato solo ad una riunione a casa di tale COGNOME, cognato di altro affiliato, Ferrara, ove erano stati discussi alcuni dei dettagli relativi all’omicidio, tra cui il furto dell’auto a bordo del qual avrebbero dovuto agire i due catanesi, da lui commissionato ad NOME COGNOME insieme all’ordine di consegnare a COGNOME la pistola, auto e pistola che non furono
poi concretamente usati a dire del suddetto; – il collaboratore non citava COGNOME, in quanto avendo quest’ultimo svolto un ruolo minore, non necessariamente era conosciuto dagli altri partecipanti; – pure il COGNOME non era portatore di un interesse diretto all’omicidio, né titolare di una posizione tale all’interno dell’organizzazione da dover essere reso edotto di ogni dettaglio; sicché è perfettamente compatibile con tale carenza del suo dictum il coinvolgimento, forse anche estemporaneo, di COGNOME da parte del cognato COGNOME ed il ruolo del tutto minore del prevenuto; – già dalla ricostruzione della sentenza di primo grado si coglie l’idea dello sfasamento non solo logistico, ma anche temporale degli interventi di COGNOME e di COGNOME, risultando COGNOME avere riferito che il giorno convenuto dell’omicidio avevano fatto tappa, giungendo dall’aeroporto di Catania, a casa di COGNOME, cognato di Ferrara, ove si era tenuta una breve riunione alla presenza di COGNOME, dei due killers, di NOME COGNOME, altro sodale, e poi si erano mossi verso il rione La Giostra ove COGNOME aveva loro presentato il cognato che aveva il compito di indicare la vittima, mentre COGNOME era sopraggiunto presso la suddetta casa, non potendo, pertanto, rendersi conto della presenza di COGNOME, collocato in un altro contesto spazio-temporale di quella giornata; – d’altronde tale passaggio motivazionale è stato affrontato dalla sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria, che aveva per l’appunto spiegato l’omissione dichiarativa con la circostanza che COGNOME non aveva preso parte alla fase esecutiva; – il contributo di quest’ultimo non è, quindi, nuovo né rilevante e in grado di sovvertire il ragionamento probatorio articolato dai giudici di merito.
Con riguardo alla pretesa inaffidabilità della collaborazione di NOME COGNOME, per non avere nel primo interrogatorio del 14 maggio 2005, reso nel carcere di Roma Rebibbia, indicato il ruolo di COGNOME, al contrario ascritto a COGNOME, la sentenza impugnata osserva che: – lo stesso, sin dalle dichiarazioni di poco successive, del 16 giugno 2005, integrava il precedente assunto indicando il ruolo di COGNOME, per come appreso da COGNOME; – è pertinente al riguardo l’osservazione della Corte di assise di appello reggina, che ha a sua volta richiamato la sentenza della Corte di assise di COGNOME, sulla tempistica della collaborazione di COGNOME, intervenuta prima ancora che iniziasse a collaborare COGNOME; – pure a volere ritenere sospetta la comune detenzione nel carcere di Rebibbia, resta decisivo che la suddetta integrazione interveniva prima del primo verbale collaborativo di COGNOME, del 24 giugno 2005, essendo arduo credere che quest’ultimo possa avere anticipato a COGNOME i contenuti delle dichiarazioni che avrebbe poi reso agli inquirenti; – escluse concertazioni calunniose, deve, quindi, ritenersi che le dichiarazioni del 16 giugno rappresentino un esempio di progressione accusatoria del tutto fisiologica, spiegabile unicamente per il ruolo
minore nella vicenda di COGNOME, che evidentemente non era stato oggetto di una prima focalizzazione da parte del loquens; resta inalterato il giudizio di credibilità intrinseca di COGNOME, già più volte espresso dai giudici della condanna.
Con riguardo alla pretesa incidenza delle dichiarazioni rese dai figli di COGNOME, la Corte territoriale rileva che: – trattasi di contributi pressoché scontati, provenienti da familiari che difficilmente avrebbero potuto esimersi dal prestare un soccorso istruttorio, per giunta tardivo, al padre e’ dunque, già solo per questo, molto poco affidabili sotto il profilo intrinseco; – per di più in nessuna delle sentenze di condanna è stata attribuita una valenza esclusiva ad un movente personale di COGNOME, di guisa che giammai la pretesa insussistenza dello stesso legittimerebbe la caduta dell’intera costruzione logica che regge l’intervento di COGNOME; – invero, sin dalla sentenza della Corte di assise di COGNOME è stato scritto che appare maggiormente plausibile la riconducibilità del fatto di reato ad intenti di supremazia mafiosa, come reso evidente dal dispiegamento di diversi esponenti della criminalità messinese e catanese che sicuramente evocava una causale di tipo associativo; – la negazione dei figli, pur a volerne ritenere la veridicità, incide su un aspetto marginale, non in grado di influire né sulla causale dell’omicidio, evidentemente risiederte in contrasti di mafia tra i gruppi COGNOME e COGNOME, né sull’impiego nello stesso di COGNOME che evidentemente trova la sua scaturigine in un rapporto familistic:o che lo legava al cognato COGNOME.
Infine, con riguardo alla assoluta estraneità a contesti malavitosi di NOME e dei figli come documentata dai certificati del casellario giudiziale, rileva la Corte di appello di Salerno che già il primo Giudice aveva evidenziato come proprio l’estraneità dell’imputato ai contesti di mafia contribuisse ad avvalorare il convincimento che egli fosse la persona più indicata per il compito assegnato, trattandosi di una zona in cui tanto COGNOME che gli altri erano ben conosciuti ed una loro ronda avrebbe senza altro destato sospetto.
Con tali argomentazioni, assolutamente scevre da vizi logici e giuridici, la Corte territoriale ha senza dubbio colmato la lacuna motivazionale evidenziata dalla sentenza rescindente, affrontando anche il profilo delle nuove prove di cui alla richiesta di revisione.
E ciò nell’ottica del giudizio di revisione, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte. Si veda per tutte Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019, Cannatà, Rv. 277072, secondo cui in tema di revisione, il giudice, nel valutare le nuove prove testimoniali aventi natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, dopo averne vagliato la sicura ed effettiva affidabilità, deve saggiare, mediante comparazione, la resistenza rispetto ad esse di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia
di condanna, giacché, in caso contrario, il giudizio si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento di queste ultime per effetto delle nuove prove.
Di contro i motivi di ricorso, nei termini sopra riportati, in parte reiterano i medesimi argomenti già valutati dalla Corte di Salerno o comunque superati dalla stessa sentenza rescindente ovvero dal giudicato formatosi (l’incensuratezza di NOME COGNOME e dei suoi figli, incompatibile con la partecipazione ad un omicidio di mafia, la genuinità delle dichiarazioni rese dai figli dell’imputato proprio perché tardive, la comune detenzione nel carcere di Rebibbia, all’epoca della collaborazione, di COGNOME e COGNOME, e infine l’assoluzione di COGNOME anche per la ritenuta inattendibilità di COGNOME, al quale era stato, altresì, revocato il programma di protezione), in parte svolgono rilievi generici (il mancato possesso da parte del collegio di tutti gli atti delle precedenti fasi del processo) ovvero manifestamente infondati (la valutazione nel giudizio di revisione della sentenza della Corte di assise di COGNOME che sarebbe stata travolta dall’annullamento della Corte di cassazione) e non consentiti, laddove sollecitano una rivalutazione di elementi fattuali.
1.4. L’inammissibilità del ricorso si estende, ai sensi dell’art. 585, comma 4, ultima parte, ai motivi nuovi.
All’inammissibilità dell’impugnazione consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2023.