Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 199 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 199 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi i difensori, l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, che hanno insistito nell’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 09/06/2025, la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione avanzata da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Firenze in data 20/04/2016, confermata dalla Corte di appello di Firenze in data 06/07/2018, divenuta irrevocabile il 14/01/2020 a seguito di rigetto del ricorso da parte della Corte di cassazione.
1.1. Con tale sentenza, come transitata in cosa giudicata, COGNOME era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1 n. 2 e 223 L.Fall. in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME ed era stato condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione.
COGNOME era l’amministratore di fatto della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze in data 28/04/2010; COGNOME era il professionista incaricato di tenere la contabilità, affidata alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, di cui era legale rappresentante, dal 05/09/2007 al 20/12/2008; COGNOME frequentava lo studio professionale di COGNOME perchØ procacciava acquirenti di aziende, anche su incarico di COGNOME.
Secondo la sentenza irrevocabile, in accordo con COGNOME, COGNOME aveva consegnato la documentazione contabile a NOME COGNOME, amministratore unico della fallita dall’ottobre 2008 con l’incarico di portarla presso un locale nella disponibilità di NOME COGNOME, dove era stata dapprima conservata e poi distrutta, così sottraendola alla procedura fallimentare.
La società fallita, ‘RAGIONE_SOCIALE‘, era stata costituita nel 2004 ma era divenuta effettivamente operativa nell’estate 2007 quando NOME COGNOME decise di utilizzarla, assumendone di fatto il ruolo di amministratore, per proseguire la sua attività di produzione e vendita di prodotti di abbigliamento sotto il marchio RAGIONE_SOCIALE. COGNOME era stato
amministratore unico della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, società con la quale aveva svolto fino ad allora la sua attività, ma che era già votata al dissesto e fu dichiarata fallita il 19/11/2008; aveva altresì effettuato operazioni distrattive di beni in favore dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, che gli furono poi contestate nell’ambito del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Nel breve arco temporale di operatività della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ si erano avvicendati NOME COGNOME, collaboratore dello studio di COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ciascuno dei quali si era dimesso, appena si era avveduto che la gestione era riservata a sØ da COGNOME unitamente alla madre NOME COGNOME e che l’unico controllo sulla contabilità veniva esercitato dal tenutario COGNOME.
Infine in data 08/10/2008 tutte le quote della società erano state cedute senza corrispettivo a NOME COGNOME, che era anche diventato amministratore unico, senza tuttavia avere alcuna esperienza nel settore dell’abbigliamento.
NOME aveva riferito di essere stato indirizzato all’acquisto da NOME COGNOME e NOME COGNOME e di avere ricevuto rassicurazioni sulle buone condizioni economiche della società da NOME COGNOME, che era presente insieme a COGNOME e COGNOME alla stipula dell’atto di cessione nello studio del AVV_NOTAIO.
La contabilità della società era stata ceduta solo in un secondo momento in data 20/10/2018, quando NOME e COGNOME si erano recati presso gli uffici della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ed era stata consegnata loro da una collaboratrice di COGNOME; era stata poi trasportata ad Empoli e depositata in un magazzino di cui aveva disponibilità il solo COGNOME e di cui NOME, che lì avrebbe dovuto avviare l’attività, non aveva mai avuto la disponibilità.
Anche COGNOME, smentendo le dichiarazioni di COGNOME, aveva negato di avere le chiavi di quel magazzino; aveva riferito di avere insistito a lungo con COGNOME per avere la documentazione che gli veniva richiesta da NOME a sua volta pressato dai creditori della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ma di non avere ottenuto altro che poche cartelle.
La responsabilità di COGNOME quale concorrente nel reato era stata ritenuta in base ad una serie di circostanze: egli aveva coadiuvato in tutta la complessa operazione il COGNOME fin dai tempi in cui gestiva ‘RAGIONE_SOCIALE‘, indicandogli RAGIONE_SOCIALElità da seguire per la cessione delle quote e soggetti da utilizzare come intestatari fittizi; aveva seguito la contabilità della fallita; era stato determinante nelle operazioni di cessione delle quote a NOME, rassicurando lui e il socio COGNOME, che COGNOME conosceva e sapeva essere privo di capacità imprenditoriali, sul fatto che la società non presentava rilevanti passività.
I giudici di merito avevano disatteso la versione dei fatti di COGNOME che tendeva a sminuire il suo intervento su NOME e COGNOME ed evidenziavano una pluralità di elementi che facevano ritenere che avesse agito in malafede e che in ogni caso fossero ben piø attendibili le dichiarazioni a suo carico di NOME.
1.2. L’ordinanza impugnata ricostruiva tutta la vicenda processuale nei tre gradi di giudizio e dava atto che era stata già presentata un’istanza di revisione dichiarata inammissibile con ordinanza in data 13/06/2022.
La nuova istanza di revisione, esaminata con l’ordinanza oggi impugnata, deduceva ai sensi dell’art. 630, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., quali prove nuove, le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dal coimputato NOME COGNOME in data 26/04/2021, da NOME COGNOME (sorella di NOME COGNOME, mai sentita nØ in sede di indagini nØ nel corso del dibattimento) in data 05/05/2022, dal coimputato NOME COGNOME in data 18/04/2024 e da NOME COGNOME il 13/12/2024.
Deduceva altresì ai sensi dell’art. 630, comma 1 lett. a) cod. proc. pen. la sopravvenienza della sentenza della Corte di appello di Firenze in data 11/10/2022,
irrevocabile dal 25/01/2023 con la quale COGNOME e la madre COGNOME erano stati assolti, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione da un’ipotesi di bancarotta fraudolenta che l’istante riteneva correlata a quella oggetto della condanna a suo carico.
La Corte di appello di Genova esaminava nel dettaglio i contenuti delle dichiarazioni acquisite in sede di indagini, ribadendo il giudizio di irrilevanza ai fini della ricostruzione probatoria delle dichiarazioni del coimputato COGNOME e della teste NOME COGNOME, che erano state già esaminate con la precedente ordinanza di inammissibilità della prima istanza di revisione, emessa in data 13/06/2022.
Riassumeva dettagliatamente anche le altre prove nuove, in particolare le dichiarazioni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME; ripercorreva, unitamente all’iter processuale che l’aveva preceduta, la motivazione della sentenza della Corte di appello di Firenze in data 11/10/2022, irrevocabile dal 25/01/2023, di assoluzione di COGNOME e della COGNOME per una bancarotta ritenuta connessa con quella per la quale era stato condannato COGNOME.
La Corte di appello di Genova metteva a confronto le dichiarazioni rese da COGNOME, da COGNOME e da COGNOME nei verbali posti a fondamento dell’istanza di revisione con quelle rese nell’originario giudizio e concludeva per la radicale inattendibilità di quelle di COGNOME, dell’inidoneità dei profili di novità contenuti nelle dichiarazioni di COGNOME e COGNOME per mettere in dubbio la circostanza secondo la quale la sparizione della contabilità coincise con la cessione delle quote della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e la cessione di quote fu strumentale all’occultamento della documentazione.
Quanto all’assoluzione di COGNOME e della COGNOME per difetto di dolo con la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 11/10/2022, irrevocabile dal 25/01/2023, veniva considerata del tutto irrilevante rispetto all’accertamento del fatto per il quale COGNOME era stato condannato.
La Corte genovese concludeva che gli elementi di prova prospettati non valevano ad intaccare il giudizio penale, per la loro intrinseca incoerenza, perchØ contraddetti e smentiti da plurimi e convergenti elementi di prova già evidenziati dal giudice della cognizione e per l’inattendibilità dei nuovi apporti.
Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso i difensori di NOME COGNOME, proponendo censure ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 125, comma 3, 630, comma 1 lett. a) e c), 634, comma 1, cod. proc. pen., nonchØ per mancanza di motivazione, in relazione a specifiche e decisive allegazioni difensive e per illogicità manifesta della motivazione in relazione a specifici e decisivi passaggi della gravata ordinanza.
Dopo aver ricostruito i contenuti della decisione passata in giudicato, descrivendo la condotta attribuita a COGNOME e sostenendo che non vi fossero prove dirette a suo carico ma un mero ragionamento di tipo inferenziale, basato su una valutazione di contesto, la difesa argomentava che l’analogia tra la vicenda della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e quella di ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ritenuta in sentenza, doveva considerarsi inesistente e comunque inconferente e che era stata erroneamente presunta la consapevolezza di COGNOME delle condizioni economiche e finanziarie in cui versava la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nel momento della cessione delle quote.
La difesa contestava anche la sussistenza di rapporti tra COGNOME e NOME e la valenza indiziaria attribuita al comportamento che NOME avrebbe tenuto con NOME per convincerlo ad acquistare le quote sociali della ‘RAGIONE_SOCIALE‘
Denunciava quindi il vizio di motivazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’istanza di revisione per la mancata risposta alle specifiche allegazioni dedotte dalla difesa. Il provvedimento ruotava esclusivamente attorno alla sentenza della Corte di cassazione che
aveva confermato l’originaria decisione della Corte di appello di Firenze e non aveva svolto la necessaria opera di rilettura analitica dei dati oggettivamente ricavabili dall’istruttoria dibattimentale per verificare le denunciate storture ricostruttive e valutative sulla base delle prove nuove che potevano risultare idonee a destrutturare il ragionamento induttivo posto a base della decisione passata in giudicato.
Il ricorso, quindi, ripercorreva gli elementi addotti a fondamento della revisione e censurava la manifesta illogicità delle argomentazioni con le quali tali elementi erano stati svalutati dall’ordinanza impugnata.
Sosteneva che la Corte genovese aveva illogicamente escluso la rilevanza dell’assoluzione di COGNOME per l’altra bancarotta a lui contestata che era il presupposto essenziale del progetto criminoso al quale COGNOME avrebbe partecipato, essendone consapevole; e non aveva considerato che le dichiarazioni confessorie di COGNOME, COGNOME e COGNOME si riscontravano reciprocamente e finivano per escludere qualsivoglia ruolo del COGNOME nella vicenda.
Infine il ricorso censurava la decisione impugnata perchØ la Corte genovese aveva oltrepassato i limiti del giudizio relativo alla fase rescindente, formulando una valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni addotte come prove nuove senza procedere ad una nuova complessiva rivalutazione di tutti gli elementi.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. All’udienza di discussione il Procuratore Generale si Ł riportato alla propria memoria e i difensori hanno illustrato i motivi di ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
Del tutto preliminare e assorbente Ł la censura con la quale si lamenta che la declaratoria di inammissibilità ha valicato i limiti del giudizio riservata alla fase rescindente del procedimento di revisione, formulando una valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni addotte.
Occorre infatti ricordare che, ove l’istanza di revisione sia fondata – come in questo caso – anche su prove nuove ai sensi dell’art. 630, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., la Corte di appello può rivalutarla e dichiararne con sentenza l’inammissibilità anche nella fase degli atti preliminari allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l’assoluzione del condannato, non residuando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva (cfr. Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 – 02; Sez. 3, n. 43573 del 30/09/2014, G., Rv. 260989 – 01; Sez. 2, n. 34773 del 17/05/2018, Turrà, Rv. 273452 – 01).
Nella verifica preliminare di ammissibilità ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., va scrutinata l’idoneità in astratto delle nuove prove offerte a incidere sulla decisione in giudicato, tenendo conto del fatto che nel nuovo processo di revisione, se del caso aperto in considerazione degli elementi di novità dedotti, appunto perchØ si tratta di un nuovo processo di merito, non vi sono limiti formali alla rivalutazione delle prove pregresse (così, ad esempio, Sez. 6, n. 34545 del 19/05/2021, COGNOME, n.m.).
La verifica della novità e dell’idoneità della prova ad incidere sul giudicato, non comporta una previa valutazione di attendibilità della stessa; anzi un pronunciamento su tale profilo, attenendo al merito del giudizio, deve considerarsi incompatibile con una pronuncia
di inammissibilità, laddove non si agganci ad elementi fattuali già acquisiti o di manifesta evidenza. E difatti, «la valutazione preliminare del giudice circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell’astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d’inconferenza e/o inaffidabilità della stessa» (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 – 03)
2.1. Le prove ‘nuove’ addotte dai ricorrenti sono dichiarazioni di soggetti già esaminati nel corso del dibattimento, come NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, alcuni dei quali coimputati, e che in quella sede avevano reso dichiarazioni difformi, essendo stati all’epoca, secondo quanto adesso riferiscono ai difensori, condizionati da diversi interessi processuali, sinora sottaciuti; costoro adesso ritengono di poter riferire il vero e offrono una diversa ricostruzione dei fatti.
A tali dichiarazioni si aggiungono quelle di NOME COGNOME, sorella di NOME, che non era stata mai sentita in dibattimento, ma che aveva reso dichiarazioni il 05/05/2022 al difensore di COGNOME in un verbale che era stato già posto a fondamento di precedente richiesta di revisione, esitata con ordinanza di inammissibilità, passata in giudicato.
2.2. Con riguardo alle dichiarazioni nuove dei soggetti già sentiti nel giudizio originario e che offrono ora una diversa ricostruzione dei fatti, la giurisprudenza aveva affermato che «non integra prova nuova, richiesta per la revisione, la sola ritrattazione del testimone d’accusa, essendo necessari specifici elementi di prova che avvalorino la falsità della deposizione». (Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020, G., Rv. 279714 – 02)
Tale pronuncia in motivazione evidenzia che «anche a prescindere dalla soluzione del problema se a dar luogo alla necessaria “novità” sia sufficiente la novità contenutistica di una dichiarazione proveniente da fonte già nota e già esaminata nel contesto processuale che portò alla pronuncia della sentenza di condanna, od occorra, invece, la sopravvenienza o la scoperta di fonti o mezzi di prova del tutto autonomi e diversi rispetto a quelli precedentemente conosciuti ed acquisiti (quesito prevalentemente risolto dalla giurisprudenza nel primo dei sensi indicati), l’ordinamento non può consentire, per evidenti ragioni di coerenza, che l’efficacia del giudicato venga, come si chiede nella specie, rimessa in gioco da sospette dichiarazioni, con la conseguenza che non basta la sola ritrattazione del teste d’accusa, ma occorrono specifici elementi di prova».
Anche questa verifica va effettuata in astratto, in via prognostica e dall’esterno, sicchØ in presenza di una pluralità di ritrattazioni l’inidoneità delle stesse a mettere in discussione il giudicato dovrà tener conto anche del fatto che ciascuna potrebbe in astratto fornire riscontro all’altra.
Tanto piø che nel caso di specie viene dedotto quale ulteriore elemento di riscontro, oltre al convergere delle dichiarazioni dei soggetti che hanno mutato versione, anche le dichiarazioni di altro soggetto non sentito in dibattimento e le cui dichiarazioni sono state vagliate incidentalmente in una precedente preliminare verifica di ammissibilità dell’istanza di revisione, con ordinanza non impugnata ma che non può valere a precluderne un ulteriore vaglio.
Come si legge nella motivazione di Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 2019, Rv. 275619 – 01, «la preliminare valutazione di resistenza del giudicato, rimessa alla fase c.d. rescindente (Sez. 3, n.15402 del 20/01/2016, COGNOME Pressa, Rv. 266810), si sostanzia in un giudizio prognostico di affidabilità del novum e di resistenza del compendio già acquisito. Il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare – ove
eventualmente accertati – che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella “noviter producta”, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio (Sez. 5, n.15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563, n. 595 del 1994, n. 1932 del 2000 Rv. 216893, n. 16293 del 2003 Rv. 224622).»
In sostanza, come era stato già affermato in modo icastico, «la Corte di appello, in sede di valutazione dell’ammissibilità di una richiesta di revisione, può valutare la pertinenza, rilevanza ed idoneità delle “nuove prove” a determinare il proscioglimento, mentre le Ł preclusa ogni valutazione circa la verosimiglianza ed attendibilità» (Sez. 3, n. 34360 del 23/06/2011, D.g., Rv. 251241 – 01).
2.3. Orbene l’ordinanza impugnata svolge un’oltremodo approfondita valutazione di attendibilità di tutte le nuove dichiarazioni, confrontandole con quelle già rese in dibattimento nell’originario, senza procedere alla diretta escussione delle fonti dichiarative sui temi nuovi dedotti; la verifica di attendibilità sui contenuti dei verbali vien svolta sia per COGNOME (pagine 27 e seguenti), sia per COGNOME (pagina 30), sia per COGNOME (pagina 31).
A tale giudizio di inattendibilità si accompagna la svalutazione delle circostanze riferite dalla NOME, che la difesa ritiene di riscontro ma che secondo l’ordinanza impugnata deve considerarsi coinvolta nelle condotte illecite (pag. 31).
Il valicamento della soglia entro la quale deve essere limitato il giudizio di ammissibilità, oltre che rendersi evidente per l’approfondito argomentare dell’ordinanza sull’affidabilità delle fonti e sulla valutazione degli elementi acquisiti come possibili riscontri, Ł sostanzialmente ammesso anche nelle conclusioni cui giunge la Corte territoriale, nelle quali richiama i principi giurisprudenziali che invitano ad una delibazione non superficiale ma mostra di superarli nei termini sopra evidenziati, quando afferma che gli elementi nuovi non possono intaccare il giudicato «per la loro intrinseca incoerenza, perchØ contraddetti e smentiti da plurimi elementi di prova già evidenziati dal giudice della cognizione, per l’inattendibilità dei nuovi apporti».
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata disponendo nuovo giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria competente, perchØ svolga il giudizio di ammissibilità secondo i principi sopra evidenziati per giungere, libera nell’esito, ad ogni provvedimento conseguente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino.
Così Ł deciso, 05/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME