Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5135 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5135 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME CENTONZE
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 22/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 22 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l ‘ i s t a n z a di af f i d a m e n t o t e r a p e u t i c o pr e s e n t a t a dal c o n d a n n a t o NUMERO_CARTA.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha rilevato che al condannato era stato concesso, una prima volta l’affidamento in prova ai servizi sociali con ordinanza del 14 ottobre 2022 ed una seconda volta l’affidamento ex art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 con ordinanza del 23 febbraio 2024, ma entrambe le misure alternative erano state revocate la prima con ordinanza del 15 marzo 2023, la seconda con ordinanzadel 26 luglio 2024, perchØ il condannato, in espiazione per reati tributari e di riciclaggio, era stato coinvolto in una nuova attività di indagine della Guardia di Finanza da cui era emerso che lo stesso aveva continuato ad occuparsi in modo attivo in prima persona della gestione di società, ad essere presente presso la sede aziendale, ad eseguire operazioni bancarie, a dare o ricevere disposizioni di pagamento anche per importi consistenti in contanti; secondo il Tribunale, tutto ciò evidenziava che nel condannato mancava del tutto una revisione critica delle proprie condotte devianti che non fosse di mera facciata.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.
Con unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perchØ il Tribunale non avrebbe considerato che l’ultima relazione di sintesi relativa al condannato si era espressa in modo favorevole all’affidamento; inoltre, il Tribunale aveva ritenuto che il nuovo programma di affidamento fosse una mera riproposizione dei precedenti senza considerare, però, le modifiche che erano state apportate ad esso.
Con requisitoria scritta, il P.G., NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł infondato.
Con separati provvedimenti il condannato si Ł visto revocare per due volte le misure alternative che gli erano state concesse. a causa di violazioni in cui Ł incorso; con l’istanza che ha aperto l’odierno giudizio egli ha chiesto per la terza volta la misura alternativa.
Il ricorso deduce che il Tribunale non avrebbe considerato che l’ultima relazione di sintesi relativa al condannato si era espressa in senso favorevole all’affidamento, evidenziando che il condannato aveva preso consapevolezza circa le conseguenze dannose dei propri comportamenti, si era detto dispiaciuto ed aveva espresso il desiderio di iniziare un percorso di giustizia riparativo.
L’argomento Ł infondato, perchØ in modo non manifestamente illogico l’ordinanza impugnata ha desunto il giudizio di pericolosità cheŁ ostativo alla concessione del beneficio dai comportamenti concreti tenuti dal condannato (ovvero, essere tornato ad occuparsi della gestione di società dopo essere stato condannato per reati fiscali e di riciclaggio di denaro; dall’ordinanza impugnata, che riporta passaggi della ordinanza di revoca della precedente misura, emerge che Ł stato accertato che il condannato riceve per messaggio fotografie di mazzette di denaro, indicazione di coordinate bancarie, indicazioni con la data in cui devono essere effettuati bonifici bancari, si occupa della gestione di un affare di compravendita immobiliare, riceve il bilancio di una società con richiesta da parte del suo interlocutore di controllare se va bene, evidenziandone in questo modo un ruolo egemone, o comunque decisionale, ancora intatto; l’ordinanza evidenzia anche che si tratta di comportamenti anche recenti), e non da impegni verbali che non costano nulla, quale l’essersi dichiarato dispiaciuto o l’aver dichiarato di aver preso consapevolezza circa l’offesa cagionata dai propri comportamenti.
L’esistenza di un ‘serio avvio del processo di revisione critica’ deve, infatti, essere valutata non sulla base delle dichiarazioni – ammissive o meno – del condannato, dichiarazioni che possono essere anche di comodo, ma sulla base di elementi oggettivi, ovvero comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto che siano obiettivamente idonei a dimostrare la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all’osservanza delle leggi in precedenza violate (cfr., sia pure in punto di liberazione condizionale, Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366).
Il ricorso deduce, inoltre, che il Tribunale ha ritenuto che il nuovo programma di affidamento fosse una mera riproposizione dei precedenti senza considerare che, in realtà, in esso era stato inserito un percorso da condurre con lo psicoterapueta ed un percorso di giustizia riparativa, ed era stata individuata una diversa sede della Comunità terapeutica che lo allontanasse dai luoghi in cui erano avvenute le condotte devianti.
L’argomento Ł infondato, perchØ in modo non manifestamente illogico l’ordinanza impugnata ha ritenuto che le modificazioni inserite nel progetto di misura alternativa non fossero sufficienti a superare le criticità derivanti dai due precedenti fallimenti della misura.
Il percorso logico dell’ordinanza impugnata Ł, infatti, coerente con gli approdi interpretativi cui Ł giunta la giurisprudenza di legittimità, che ritiene che l’inizio da parte del condannato di un percorso di rivisitazione critica in ordine al reato commesso sia necessario per la concessione di una misura alternativa, in quanto esso Ł il primo passo per evitare la ricaduta nel crimine, che Ł uno dei parametri previsti dalla norma attributiva del potere di decisione di una istanza di misure alternative (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 – 01). Lo scopo
dell’indagine sull’inizio di un percorso di revisione critica Ł verificare concretamente se sussistano sintomi di una positiva evoluzione della personalità del condannato e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa ( Sez. 1, n. 35924 del 21/10/2025, COGNOME, n.m.).
Va ricordato, infatti, che nella concessione della misura alternativa il Tribunale di sorveglianza effettua un giudizio prognostico, perchØ l’affidamento terapeutico può essere concesso soltanto se il Tribunale ritiene che la misura ‘contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati’ (art. 94, comma 4, d.p.r. n. 309 del 1990), e che la mancata maturazione nel condannato di un atteggiamento autenticamente autocritico in ordine al reato commesso rende legittimo un approccio ispirato a giustificata cautela nell’accesso a benefici di così ampia portata (nella giurisprudenza piø recente, v., per tutte, Sez . 1, n . 33151 del 24/06/2025, Sise, n.m.).
In definitiva, nel caso in esame, con il riferimento ai comportamenti tenuti dal condannato in corso di espiazione, l’ordinanza impugnata ha motivato in modo non manifestamente illogico sulla impossibilità di effettuare un giudizio prognostico sulla idoneità della misura richiesta a contenere il pericolo di recidiva.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto.
2. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME NOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.