Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40992 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40992 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 21/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del P.G.,NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata quanto alla detenzione domiciliare, il rigetto nel resto.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 21 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare presentate dal condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto le istanze, in quanto ha ritenuto non essere ancora possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in considerazione della mancanza di un percorso di revisione critica del condannato, che continua a sminuire la gravità dei reati per cui Ł in espiazione (violenza sessuale, maltrattamenti continuati e lesioni commesse in danno della convivente) ritenendoli normali contrasti fra coniugi; non Ł, pertanto, possibile effettuare nei suoi confronti una prognosi favorevole di non recidiva, il che inibisce la concessione di qualsiasi misura alternativa.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell’affidamento in prova, rilevando che la motivazione dell’ordinanza impugnata Ł fondata soltanto sull’asserita mancanza di revisione critica e che sono stati pretermessi elementi favorevoli al condannato.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell’istanza di detenzione domiciliare, atteso che sul rigetto di tale istanza non vi Ł di fatto alcuna motivazione.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento con rinvio quanto alla detenzione domiciliare, il rigetto nel resto.
Considerato in diritto
Il ricorso, i cui due motivi possono essere affrontati congiuntamente, Ł infondato.
Il percorso logico dell’ordinanza impugnata Ł, infatti, coerente con gli approdi interpretativi cui Ł giunta la giurisprudenza di legittimità, che ritiene che l’inizio da parte del
condannato di un percorso di rivisitazione critica in ordine al reato commesso sia necessario per la concessione di una misura alternativa, in quanto esso Ł il primo passo per evitare la ricaduta nel crimine, che Ł uno dei parametri previsti dalla norma attributiva del potere di decisione di una istanza di misure alternative (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, COGNOME, Rv. 287151 – 01; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 – 01). Lo scopo dell’indagine sull’inizio di un percorso di revisione critica Ł verificare concretamente se sussistano sintomi di una positiva evoluzione della personalità del condannato e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa ( Sez. 1, n. 35924 del 21/10/2025, COGNOME, n.m.).
Le valutazioni che normativamente il Tribunale di sorveglianza deve effettuare nel decidere sull’istanza di affidamento in prova, infatti, sono due: 1) che non esista un pericolo di recidiva (‘assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati’, cfr. art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354); 2) che l’affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato (‘contribuisca alla rieducazione del reo’, ibidem ).
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, pertanto, che la mancata maturazione nel condannato di un atteggiamento autenticamente autocritico in ordine al reato commesso rende legittimo un approccio ispirato a giustificata cautela nell’accesso a benefici di così ampia portata (nella giurisprudenza piø recente, v., per tutte, Sez . 1, n . 33151 del 24/06/2025, Sise, n.m.).
L’esistenza nel condannato di un ‘serio avvio del processo di revisione critica’ ( Sez. 1,n . 32880 del 16/09/2025, COGNOME, n.m.), Ł, in definitiva, un presupposto necessario per la concessione di una misura alternativa (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, COGNOME, Rv. 274993 – 01; Sez. 1, n. 33287 dell’11/06/2013, COGNOME, Rv. 257001 – 01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, COGNOME, Rv. 240306 – 01).
L’esistenza di un ‘serio avvio del processo di revisione critica’ deve, però, essere valutata non sulla base delle dichiarazioni – ammissive o meno – del condannato, dichiarazioni che possono essere anche di comodo, ma sulla base di elementi oggettivi, ovvero comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto che siano obiettivamente idonei a dimostrare la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all’osservanza delle leggi in precedenza violate (cfr., sia pure in punto di liberazione condizionale, Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366).
Il ricorso deduce che l’ordinanza impugnata non avrebbe considerato l’ottimo comportamento carcerario del condannato, il suo essere padre di un minore di sei anni, l’assenza di altri precedenti penali, lo svolgimento di una lunga pregressa attività lavorativa, la disponibilità della sorella ad accoglierlo, nonchØ la lunga permanenza in carcere che dura da tre anni e mezzo che lo ha portato già ad espiare i due terzi della pena complessiva, ma nessuno di questi elementi Ł indice dell’esistenza di una riflessione del condannato sul reato, sul dolore che esso ha provocato, e sulla necessità di ispirare la propria vita futura a modelli di condotta rispettosi nei confronti delle persone con cui viene in contatto (v., sul punto, le considerazioni di Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269195 – 01; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402 – 01).
Il ricorso deduce chel’ordinanza non considera, inoltre, che il ricorrente era stato negli ultimi mesi spostato nel carcere di Teramo e l’esame di una eventuale relazione riferita a tale periodo avrebbe potuto dare atto dei progressi eventualmente effettuati dal condannato nel processo di revisione critica, ma l’argomento Ł inammissibile, in quanto imposta la critica del
percorso logico dell’ordinanza impugnata su una ipotesi congetturale, ovvero che in corso di valutazione dell’istanza possano essere sopraggiunti elementi di valutazione favorevoli al condannato, ipotesi in quanto tale inidonea a costituire base razionale di una critica alla motivazione (Sez. 1, n. 17102 del 15/02/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237).
Il primo motivo Ł, pertanto, infondato.
Nel secondo motivo il ricorso deduce che l’ordinanza impugnata non contiene risposta alla istanza di detenzione domiciliare, che era stata chiesta presso il domicilio della sorella del condannato che abita in un contesto abitativo molto lontano da quello in cui vive la persona offesa del reato, e già utilizzato in passato come domicilio di una misura cautelare applicata nei confronti dello stesso.
L’argomento Ł infondato.
La valutazione sul pericolo di recidiva Ł necessaria anche per l’accesso alla detenzione domiciliare (‘sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati’, cfr. art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.).
Ne consegue che l’esser stato ritenuto nell’ordinanza impugnata che alla mancanza di un serio avvio del processo di revisione critica conseguisse, anche, un pericolo di recidiva Ł sufficiente sul piano logico ad escludere anche la possibilità di concessione della detenzione domiciliare.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 06/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
COGNOME NOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.