Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17136 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17136 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VILLARICCA il 10/12/1984
avverso l’ordinanza del 20/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IZITENtJTO IN FATTO E CoNSIDEFUTO PCITRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigett le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare, che erano state presentate COGNOME, soggetto in espiazione della pena complessiva di anni nove e mesi quattro di reclusione, riportata in relazione ai reati di cui agli artt. 416 -bis, 56/629/628 terzo comma, 416 -bis. 1 cod. pen., commessi in Marano dal maggio all’agosto 2016.
Rico’ le pei cassazione l’intecessato, GLYPH lì ICLLU GLYPH difellsol e avv. NOME COGNOME deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, stante la natura lacunosa della valutazione sussunt nell ‘ ordinanza impugnata, frutto dell’omessa considerazione della positiva evoluzione avutasi nella personalità dei condannalo, nel corso della lunga esperienza carceraria; manca id dovuta considerazione, inoltre, circa il corretto comportamento tenuto e la comprovata opportunit lavorativa, che offre una concreta possibilità di completo reinserimento sociale.
Vengono articolate censure non consentile in sede di legittimità, in quanto cos da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso del argomentazioni poste a base dell ‘ ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell ‘ esercizio dei potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 dei 08/02/2012, COGNOME, Rv. 2 -01), ha sottolineato come – attraverso la lettura della relazione di sintesi aggiornata – possa evin il mancato avvio, ad opera del condannato, di un processo di revisione critica di quanto compiuto visto che il soggetto si ostina nella negazione dei fatti commessi. Si è pertanto ritenut possibile, allo stato, formulare una prognosi tranquillizzante – in prospettiva risocializ circa la sua futura condotta di vita. A tali elementi si salda la valutazione del parere esp dalla D.D.A. della Procura della Repubblica di Napoli, che dipinge il Lubrano come elemento apicale del clan COGNOME, ancora attivo in territorio di Marano di Napoli.
Tale struttura molivaziorraie è lineare, esaustiva e dei lutto logica, oltre che pr di contraddittorietà; essa, poi, non è efficacemente aggredita dalle aspecifiche e reiterative argomentazioni difensive.
Alla luce delle considera -zioni che precedono, il ricorso deve ebbel GLYPH e dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 03 aprile 2025
Il Consigliere estensore esidente