Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17108 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17108 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AOSTA il 31/08/1970
avverso l’ordinanza del 30/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catan rigettato le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare, presentate da COGNOME soggetto in espiazione della pena complessiva di anni cinque e mesi tre di re (pena residua pari ad anni tre, mesi undici e giorni dodici), inflitta in relazione a d detenzione a fini di spaccio risalenti al 2011.
Ricorre per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME deducendo cumulativamente i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione ex a comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 4-bis e 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, stante la natura lacunosa della valutazione sussunta nell’ordinanza impugnat dell’omessa considerazione sia dell’attività lavorativa svolta dal soggetto, sia del irreprensibile dallo stesso sempre tenuta.
Vengono articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto co da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del comple argomentazioni poste a base dell’ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, ol in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, COGNOME, Rv. 2 ha sottolineato come – attraverso la lettura della relazione redatta dall’U.E.P.E. – pos il mancato avvio, ad opera del condannato, di un processo di revisione critica di quanto c per cui non è possibile, allo stato, formulare una prognosi tranquillizzante – in risocializzante – circa la sua futura condotta di vita. A tali elementi si saldano ! condanne, riportate per furto e, nuovamente, per violazione della disciplina sugli stupe Tribunale di sorveglianza, infine, ha precisato come la domanda di concessione della det domiciliare sia inammissibile, in ragione del superamento dei relativi limiti di pena.
Tale struttura motivazionale è lineare, esaustiva e del tutto logica, oltre che pri di contraddittorietà; essa, poi, non è efficacemente aggredita dalle aspecifiche e argomentazioni difensive.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dic inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese process – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cas ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 03 aprile 2025
Il Consigliere estensore j
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