Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10495 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10495 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a XXXXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 16/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Ritenuto che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di applicazione della detenzione domiciliare avanzata da NOME;
che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione, eccessivamente rigida, del requisito della revisione critica non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, non avendo considerato gli elementi positivi emersi dalla documentazione acquisita e dalla relazione di osservazione redatta dal personale dell’Istituto penitenziario;
che con il secondo motivo si eccepisce la genericità della motivazione sul punto della inidoneità del domicilio, non supportata da verifiche concrete;
che con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e l’erroneità della valutazione in ordine alla inammisibilità della detenzione domiciliare per presunto superamento del limite di pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale, pur dando conto della regolare condotta tenuta in carcere, ha fornito, con argomentazioni adeguate – attraverso il riferimento alla relazione di sintesi e alla mancanza di revisione critica del vissuto del ricorrente in relazione alla condotte di maltrattamento nei confronti della sua ex compagna – le ragioni poste a fondamento del diniego della concessione delle istanze proposte dal condannato e tale motivata conclusione, resa considerando tutti gli elementi in atti, non Ł sindacabile in questa sede (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037 – 01);
che il Tribunale ha fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., quanto alla indicazione del superamento del limite di pena residua;
che , pertanto, il ricorso Ł inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non Ł consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
– Relatore –
Ord. n. sez. 4289/2026
CC – 12/03/2026
R.G.N. 40292NUMERO_DOCUMENTO
che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.