Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38460 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38460 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CARUNCHIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 dicembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila ha rigettato la richiesta di ammissione all’affidamento in prova ai servizi sociali presentata nell’interesse di NOME COGNOME che ha, invece, ammesso alla detenzione domiciliare.
Ha dato atto delle informazioni di polizia, della relazione sanitaria, del certificato dei carichi pendenti e della relazione UEPE dalla quale risulta che il condanNOME ha parzialmente riconosciuto le proprie responsabilità, segnalando, piuttosto, quelle altrui.
Alla luce di una revisione critica presente solo a livello «embrionale», l’istanza di affidamento in prova è stata respinta e, tenuto conto della disponibilità di un domicilio idoneo e della sussistenza delle altre condizioni di legge, è stata accolta la domanda di detenzione domiciliare.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOME, per mezzo del proprio difensore, AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito violazione di legge, carenza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata rigettata l’istanza d ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale.
Ha evidenziato la contraddittorietà delle argomentazioni esposte dal Tribunale di sorveglianza che ha rigettato l’istanza di affidamento in prova, pur dando atto della mancanza di pericolosità sociale del detenuto, della disponibilità lavorativa, dell’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, dell’inesistenza di carichi pendenti, della provenienza da un nucleo familiare immune da problemi con la giustizia, dell’inizio di un percorso di revisione critica (sia pure solo livello embrionale).
Il Tribunale di sorveglianza si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che reputa non necessario il completamento della revisione critica, essendo sufficiente solo l’avvio di tale processo.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, qui condiviso e ribadito,
«in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell’affidamento, quali l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l’adesione ai valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante)» (Conf., altresì, n. 6153/95, Rv. 203154-01). (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep, 2020, M., Rv. 277924).
Rileva, inoltre, l’ulteriore principio per cui «ai fini della concession dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condanNOME successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta» (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855).
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha omesso di fare corretta applicazione di tali principi.
Ha dato atto delle informazioni positive fornite dai Carabinieri di Palmoli e San Salvo attestanti la mancanza di pericolosità sociale e l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, di procedimenti in corso e di precedenti penali successivamente al 2015, la provenienza del condanNOME da un nucleo familiare esente da «problemi con la giustizia», evidenziando il riconoscimento, sia pure parziale, delle proprie responsabilità.
A fronte di tali elementi, tutti convergenti nel senso di una valutazione positiva dell’istanza di affidamento in prova (alla luce della giurisprudenza di
questa Corte sopra segnalata), ha ritenuto, tuttavia, di non poter concedere la misura alla luce della natura «embrionale» della revisione critica, omettendo di specificare quale ulteriore percorso dovrebbe essere compiuto per l’accesso all’affidamento e in quale elemento possa individuarsi la distinzione tra l’avvio del processo di revisione critica e il «riconoscimento parziale delle proprie responsabilità».
Il dato segnalato integra, quindi, la denunciata illogicità della motivazione e, comunque, un carente approfondimento degli elementi emersi nel procedimento, in quanto il Tribunale di sorveglianza ha omesso di porre in correlazione le emergenze positive con l’avvio del procedimento di revisione critica.
Da quanto esposto discende, laccoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
Così deciso il 10/07/2024