Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35791 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35791 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dell’1/3/2024 emessa dalla Corte di appello di Potenza visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice
generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Potenza dichiarava inammissibile l’istanza di revisione proposta nell’interesse del ricorrente, con riferimento alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in relazione al reato di cui all’art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
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Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce il difetto di motivazione, sostenendo che la Corte di appello avrebbe apparentemente motivato in ordine alla compatibilità tra la sentenza di condanna emessa a carico del ricorrente e quella resa nei confronti della concorrente NOME COGNOME Patricia.
In particolare, si evidenzia come COGNOME era stato condannato per aver fatto parte di un’associazione dedita al narcotraffico, assumendo il ruolo di finanziatore degli acquisti di stupefacenti.
Tale condotta risulterebbe incompatibile con la sentenza emessa nei confronti della NOME COGNOME che, inizialmente accusata di essere partecipe dell’associazione, veniva condannata per il diverso reato di tentativo di acquisto di una partita di stupefacente in Colombia, reato commesso in concorso con COGNOME.
La sentenza emessa nei confronti della concorrente, inoltre, si inserirebbe nel quadro della sostanziale sussistenza di elementi dimostrativi dell’esistenza e della partecipazione di COGNOME ad un’associazione criminale.
Il ricorso è stato trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. in forma camerale non partecipata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
La dichiarazione di inammissibilità disposta de plano dalla Corte di appello di Potenza è immune da censure, essendosi correttamente rilevato come l’istanza di revisione difettasse dei presupposti intrinseci per poter valutare l’incompatibilità tra la sentenza emessa nei confronti di COGNOME e la condanna disposta nei confronti del ricorrente.
Con motivazione immune da censure, infatti, la Corte di appello ha sottolineato come la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, Sez.Taranto, nei confronti della NOME COGNOME, si è limitata ad escludere la sussistenza di elementi idonei a provare la partecipazione di quest’ultima all’associazione ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenendo che la sua condotta si fosse limitata ad un unico tentativo di importazione di sostanza stupefacente, commesso in concorso con COGNOME.
Si tratta di un’affermazione che non contiene alcun accertamento in fatto
incompatibile con la ritenuta partecipazione di COGNOME all’associazione dedita al narcotraffico e, anzi, si pone in conformità con la sentenza di condanna emessa a carico di quest’ultimo, posto che riconosce, sia pur a livello di tentativo, la condotta di COGNOME quale finanziatore per l’acquisto di cospicui quantitativi di stupefacenti.
Né potevano essere esaminate le generiche doglianze difensive concernenti la sussistenza dei requisiti per affermare la partecipazione e il ruolo di COGNOME rispetto all’associazione dedita al narcotraffico, posto che il giudicato intervenuto rispetto a tale fatto non è risultato incompatibile rispetto alla sentenza emessa nei confronti della concorrente.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2024
Il Consigliere estensore nte