Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40534 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40534 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a CASORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 COGNOME CORTE APPELLO di ROMA
letto il ricorso egli atti richiamati;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona COGNOME sostituto P.G.
NOME COGNOME, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza COGNOME Corte di appello di Roma del 18/01/2024 che, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha rigettato la richiesta di revisione avverso la sentenza di condanna – limitatamente al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 emessa dalla Corte di appello di Napoli il 12/07/2012 (irrev. il 20/10/2014), con cui il ricorrente è stato condannato per il reato associativo (capo B) e due episodi di violazione COGNOME legge stupefacenti (capi V e W) alla pena di anni 23 di reclusione (pena poi aumentata, con ordinanza COGNOME Corte di appello di Napoli del 3/11/2014, ad anni 29 di reclusione in forza del riconoscimento COGNOME continuazione con i fatti di cui ad altra sentenza COGNOME stessa Corte di appello di Napoli del 24/09/2008 per cui il ricorrente aveva riportato condanna alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90).
2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce la violazione degli artt. 111 Cost., 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 192 e 521, comma 2, cod. proc. pen. e all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, nonché la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità COGNOME motivazione.
In particolare, espone la difesa che l’istanza di revisione si fonda sull’inconciliabilità dei fatti ritenuti nella sentenza di condanna sopra indicata co altre due sentenze divenute irrevocabili che avevano assolto gli altri coimputati del reato associativo (COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, ad eccezione di COGNOME NOMENOME deceduta), con la conseguenza che, a fronte di una contestazione “chiusa”, sia rispetto ai soggetti che avrebbero fatto parte del sodalizio (descritto al capo B COGNOME rubrica) che al tempus commissi delicti (dal 6 giugno al 18 agosto 2003), l’associazione, come contestata, non sarebbe più sussistente.
Peraltro, COGNOME da COGNOME un’attenta COGNOME disamina COGNOME delle COGNOME intercettazioni COGNOME telefoniche trasparirebbe, in realtà, un contesto criminoso che vede quale unico capo e promotore e organizzatore COGNOME NOME e il ruolo del tutto marginale del COGNOME, il quale detenuto in carcere “fantastica” con la COGNOME, con cui aveva una relazione sentimentale, su ciò che potrebbe accadere dopo la sua uscita in libertà (cosa che nella realtà non sarebbe mai avvenuta). In particolare, sarebbe manifesto come la COGNOME utilizzi le conversazioni con il detenuto COGNOME per lamentarsi dell conduzione del proprio gruppo criminoso e di essere da sola al comando e contro tutti.
Inoltre, anche con riferimento al richiamo ad una più vasta organizzazione
criminosa pure di matrice albanese, tra il COGNOME (detenuto) e la COGNOME (libera), in concreto vi erano solo delle conversazioni per una eventuale ipotetica collaborazione tra il gruppo capeggiato da tale COGNOME (anche egli detenuto in una cella nello stesso reparto di quella del ricorrente) e quello COGNOME COGNOME, tan che il COGNOME, nelle sue innumerevoli conversazioni in carcere, si vantava di avere conosciuto questo pezzo grosso albanese, ma si resta nella criminalità parlata che mai ha visto una concreta realizzazione. A questo andavano ad aggiungersi le dichiarazioni rese da tale COGNOME COGNOME, ritenuto uomo di spicco del clan capeggiato dal RAGIONE_SOCIALE, che mai ha fatto il nome di COGNOME tra i meridionali e napoletani in contatto con loro.
Peraltro, asseverare la partecipazione del ricorrente ad una più grossa associazione delinquenziale di matrice italo-albanese, quale quella contestata al capo A), comportava un’immutatio facti rispetto alla contestazione chiusa elevata a carico dell’imputato, sia riguardo ai soggetti che ne farebbero parte sia al tempo del commesso reato.
Si era così disatteso il dictum proveniente dalla sentenza di annullamento con rinvio COGNOME Corte di cassazione che aveva chiesto di chiarire in che modo l’assoluzione dei coimputati fosse compatibile con il tenore del capo di imputazione addebitato al COGNOME, nel quale non era stato fatto cenno alcuno alla partecipazione al sodalizio criminale di soggetti ulteriori rispetto ai quattro sodal innanzi menzionati.
Il Pubblico ministero, con requisitoria del 30 settembre 2024, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità delle censure mosse col ricorso per cassazione – peraltro aventi valenza di merito – avverso la decisione impugnata nella parte in cui la Corte di appello esclude il rilievo di novum costituito dal contenuto delle intercettazioni telefoniche di cui alla memoria integrativa depositata dalla difesa dinanzi alla Corte di appello di Roma per l’udienza del 2 marzo 2023, che, nell’ottica difensiva, conterrebbero elementi di fatto non valutati nel precedente giudizio di revisione e assumerebbe valenza decisiva nel dimostrare l’estraneità dell’imputato al reato associativo oggetto di giudicato.
Si tratta di un tema non solo del tutto nuovo rispetto all’originaria istanza di revisione del 31 dicembre 2020 dinanzi alla Corte di appello di Napoli che ha dato
luogo al presente procedimento, ma che, soprattutto, risultava precluso dall’ambito di cognizione che era demandato al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente COGNOME Sesta sezione COGNOME Corte di cassazione, in quanto del tutto avulso dal perimetro di quel giudizio di legittimità che aveva scrutinato motivi differenti attinenti all’interferenza dei giudicati assolutori dei coimputati e possibile rilievo COGNOME sussistenza di una compagine criminale più ampia, in aderenza ai motivi di impugnazione proposti dalla difesa del condannato il 1/07/2021.
3. Venendo agli altri motivi di ricorso, osserva il Collegio che, per un corretto inquadramento COGNOME vicenda in esame, va anzitutto ricordato che, in base alla sentenza definitiva oggetto COGNOME richiesta di revisione, il COGNOME è stato condannato, tra l’altro, per aver partecipato, con il ruolo di organizzatore, ad un’associazione per delinquere armata dedita al narcotraffico, in concorso con NOME COGNOME (nei cui confronti è stato, poi, dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta morte COGNOME imputata), NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, “in Napoli dal 6 giugno al 18 agosto 2003” (capo B COGNOME rubrica); che con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del 2 maggio 2008 i NOME COGNOME sono stati prosciolti da tale reato per non aver commesso il fatto; che con la sentenza del Tribunale di Napoli del 5 giugno 2015 i predetti COGNOME e COGNOME sono stati anch’essi mandati assolti da quel delitto per non aver commesso il fatto.
4. Si pone, pertanto, il problema, posto dalla sentenza rescindente COGNOME Sesta sezione di questa Corte, dell’interferenza che i giudicati assolutori dei coimputati – che non si sono espressi per l’insussistenza del reato associativo svolgono rispetto ad una condanna del ricorrente per un reato associativo che fa leva su una compagine costituita da sei sodali, di cui quattro assolti sul rilievo che le loro condotte non siano idonee ad assumere valenza partecipativa.
Come ben evidenziato da Sez. 2, n. 24324 del 26/04/2022, De Matteis, Rv. 283536 – 01, in ordine al profilo di cui all’art. 630, lett. a) cod. proc. pen. c viene in considerazione nel caso in esame (“se i fatti stabiliti a fondamento COGNOME sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale”), va, anzitutto, ribadito il principio più volte affermato dalla Corte legititmità secondo cui il concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili no deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma come oggettiva incompatibilità tra gli accertati elementi di fatto (la norma fa riferimento ai “fatti stabiliti” costituenti le premesse storic
delle decisioni) su cui esse si fondano.
Si è condivisibilmente affermato che, in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all’art. 630, comma 1, lett. a), co proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già all contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni; ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti. (Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Rv. 269757).
Si ritiene, quindi, che la revisione per contrasto di giudicati è ammessa quando la sentenza COGNOME quale si chiede la revisione abbia accertato “fatti” inconciliabili con quelli ritenuti da altra sentenza, mentre non sono compresi nella categoria degli eventi che giustificano la revisione le diverse valutazioni “in diritto concernenti gli stessi fatti, dato che in tale caso si rimetterebbe in discussione una decisione coperta dal giudicato.
La giurisprudenza ha ritenuto di escludere dall’area COGNOME revisione tutti gli eventi valutativi e, dunque, anche le divergenze generate dalla valutazione di compendi probatori differenti in ragione COGNOME diversità del rito: è stato infat affermato che non è invocabile la revisione, ex art.630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., COGNOME sentenza di applicazione COGNOME pena sul presupposto dell’intervenuta successiva sentenza di assoluzione all’esito di giudizio ordinario nei confronti del coimputato non patteggiante, diverso essendo il criterio di valutazione proprio dei due riti, di per sé tale da condurre fisiologicamente ad esiti opposti. (Sez. 3, n. 23050 del 23/04/2013, Mattioli, Rv. 256169).
Ipotesi diversa è quella in cui non si tratta, semplicemente, di affrontare un contrasto valutativo tra le posizioni di coimputati di un medesimo reato ma di registrare, quale effetto COGNOME sentenza irrevocabile di assoluzione dei coimputati il venir meno degli stessi elementi costitutivi del reato oggetto COGNOME sentenza cui si chiede la revisione.
È proprio con riferimento al caso in rilievo che la giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto l’inconciliabilità COGNOME sentenza di condanna di un imputato per associazione a delinquere nel caso di assoluzione, in altro processo, di tutti i presunti compartecipi (Sez. 6, n. 695 del 3/12/2013, dep. 2014, COGNOME e altri, Rv. 257849; Sez. 2, n. 48613 del 15/10/2009, COGNOME, Rv. 246043) e ciò anche nell’ipotesi, di sentenza di patteggiamento (Sez. 1, n. 40815 del 14/10/2010,
Ferorelli e altro, Rv. 248464).
Invero l’esclusione, per via giudiziale, COGNOME presenza del numero minimo di partecipanti all’associazione implica non un semplice contrasto valutativo in relazione alle posizioni dei coimputati del medesimo reato, ma il venir meno degli stessi elementi costitutivi del reato oggetto COGNOME sentenza di cui si chiede la revisione (Sez. 1, n. 43516 del 06/05/2014, Cavallari, Rv. 260702; Sez. 2, n. 27365 del 30/04/2024, non mass.).
Solo l’esistenza, oltre al ricorrente e ai prosciolti, di altri parte all’associazione per delinquere può consentire di superare il dato costituito dall’essere venuto meno il numero minimo di associati.
Atteso che è la stessa disposizione di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309/90 a prevedere che il reato si configura solo nel caso in cui “tre o più persone” si associno tra loro per le finalità indicate dalla suddetta norma, non vi è dubbio che qualora siano stati assolti, in distinto procedimento, tutti gli altri “associati contrasto non può dirsi “valutativo”, poiché esso attiene al fatto così come descritto nella norma incriminatrice, non potendo ovviamente sussistere un’associazione per delinquere composta da un solo associato.
Né una tale conclusione risulta smentita dal fatto che i coimputati siano stati assolti nei separati giudizi con la formula “per non aver commesso il fatto” e in quei processi non sia stata esclusa la sussistenza dell’associazione.
Allorché il Gip del Tribunale di Napoli prosciolse i germani COGNOME restavano ancora nell’ambito COGNOME compagine associativa gli altri correi i cui giudizi erano ancora in corso (COGNOME e COGNOME da un lato e COGNOME e COGNOME dall’altro); di conseguenza il tema di merito affrontato in quel processo si focalizzò sulla rilevanza partecipativa dei contributi resi dagli imputati, tenuto conto anche degli stretti rapporti, pure di tipo familiare, che legavano i restanti correi.
Riguardo, poi, all’assoluzione del COGNOME e COGNOME COGNOME, per come si ricava anche dalla sentenza rescindente, tale formula si lega, per un verso, all’esclusione COGNOME valenza partecipativa COGNOME condotta di partecipazione ai medesimi ascritta e, per altro, al rilievo dell’esistenza di una più ampia e ramificata organizzazione diretta dal COGNOME che non rendeva decisiva l’uscita dalla compagina di quegli ulteriori concorrenti.
Le sentenze assolutorie, pertanto, nell’escludere il rilievo partecipativo delle condotte ascritte agli altri coimputati hanno finito ontologicamente per incidere, in ragione COGNOME contestazione chiusa formulata al capo B), sugli elementi strutturali COGNOME fattispecie in quanto hanno ridotto la platea dei concorrenti necessari al di sotto COGNOME soglia richiesta dalla legge per la stessa integrazione COGNOME fattispecie
(Il COGNOME, odierno ricorrente e la COGNOME, deceduta).
Né l’esclusione di qualsiasi interferenza con i giudicati assolutori sul piano degli elementi costitutivi di fattispecie può superarsi facendo riferimento a quanto affermato dalla sentenza impugnata, in quanto il diverso epilogo a cui giunge la Corte d’appello non risulta diretta conseguenza di un giudizio espresso dalla sentenza oggetto di revisione la quale, nell’affermare la sussistenza del reato associativo, abbia espressamente valutato in termini partecipativi la condotta dei prosciolti che in quel giudizio non erano imputati, bensì di rivalutazione operata dallo stesso giudice COGNOME revisione che quegli esiti assolutori ha finito per non condividere.
Ne consegue, pertanto, che i giudicati assolutori resi nei confronti degli altri coimputati debbono ritenersi preclusivi ai fini dell’integrazione del requisito strutturale COGNOME fattispecie costituito dal numero minimo degli associati.
Ciò posto, resta da esaminare l’ulteriore tema posto alla sentenza rescindente relativo alla possibile individuazione di un’associazione più ampia, di matrice italo-albanese, in cui il ricorrente sarebbe coinvolto, che escluderebbe qualsiasi ontologica interferenza sugli elementi costitutivi del reato associativo degli altri concorrenti necessari.
In particolare, la Sesta sezione, a pag. 3 COGNOME sentenza di annullamento, aveva rimarcato come l’ininfluenza ai fini probatori COGNOME sentenza di assoluzione del COGNOME e COGNOME (gli ultimi due correi rimasti a sostegno del numero minimo dei concorrenti necessari) si fondasse sul generico rilievo dell’esistenza di una più ampia e ramificata organizzazione criminale diretta dal COGNOME; inoltre, come una siffatta conclusione dovesse necessariamente chiarire in che modo tale indicazione fosse compatibile con il tenore del capo di imputazione addebitato al COGNOME, nel quale non era stato fatto cenno alcuno alla partecipazione al sodalizio criminale di soggetti ulteriori rispetto ai quattro concorrenti innanzi considerati.
Dalla lettura COGNOME sentenza impugnata, sia nella parte dedicata alla descrizione degli elementi che connotano le due associazioni criminose – quella albanese di cui al capo A) e quella diretta dalla COGNOME e dal e NOME di cui al capo B) – sia in quella in cui la Corte di merito esclude la rilevanza di “prova nuova” delle intercettazioni allegate dalla difesa, non risulta che la sentenza oggetto di revisione abbia assentito la partecipazione dell’imputato ad un’organizzazione più vasta, così superandosi la natura chiusa dell’imputazione al medesimo formulata.
Invero, pur risalendosi all’individuazione COGNOME compagine del COGNOME e COGNOME COGNOME a seguito delle intercettazioni che riguardavano il sodalizio di matrice albanese e pur emergendo dalle stesse che COGNOME abbia individuato, sulla
scorta COGNOME comune detenzione col COGNOME e dei rapporti con costui instauratisi, un “nuovo canale di approvvigionamento COGNOME droga” proprio nel gruppo capeggiato dal COGNOME e COGNOME COGNOME, resta il dato che i giudici di merito (sia Tribunale che la Corte di appello) ne hanno assentito una sostanziale autonomia, in aderenza ai capi di imputazione che contestano l’esistenza di due differenti gruppi criminali sia nella loro composizione sia riguardo alla loro operatività temporale (più ampia nel capo A) e territoriale (essendo il primo sodalizio insistente non solo in Napoli, ma in altre diversificate zone del Paese).
E tanto, dunque, a prescindere dall’ulteriore questione posta dalla sentenza rescindente e non priva di altrettanto decisivo rilievo, se l’affermazione del coinvolgimento dell’imputato in una più vasta organizzazione di differente matrice avesse dato luogo ad una immutatio facti (ossia se sia al cospetto di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, COGNOME fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge), in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti COGNOME difesa, nel senso che l’imputato, attraverso I”iter” del processo, non sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione, secondo i principi affermati in materia dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. u, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 – 01).
In conclusione, sulla base delle considerazioni sopra esposte:
va annullata senza rinvio la sentenza impugnata e, per l’effetto, revocata la sentenza COGNOME Corte di appello di Napoli in data 12 luglio 2012 nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo B) perché il fatto non sussiste;
deve disporsi rinvio ad altra sezione COGNOME Corte di appello di Roma per la rideterminazione COGNOME pena di cui all’ordinanza COGNOME Corte di appello di Napoli del 3/11/2014 (dep. 16/02/2015) che, in accoglimento dell’istanza proposta nell’interesse di COGNOME NOME, nel riconoscere la continuazione tra i fatti di cui alle sentenze n. 6363 del 24/09/2008 irrev. 16/04/2010 Corte di appello di Napoli (con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni dieci mesi sei di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 commesso in Napoli e Casoria dal 1° giugno 2004 al 23 dicembre 2005 con connessi reati satelliti di cui all’art. 73 d.P.R. n.309/1990 commessi nel medesimo lasso temporale) e quella oggetto di revisione (che attiene anche alla condanna definitiva per due diversi episodi di violazione COGNOME legge stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commessi nel medesimo contesto temporale), aveva rideterminato la pena complessiva infitta al ricorrente in anni ventinove di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e revoca la sentenza COGNOME Corte di appello di Napoli in data 12 luglio 2012 nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo B) perché il fatto non sussiste. Rinvia per la rideterminazione COGNOME pena ad altra sezione COGNOME Corte di appello di Roma.
Così deciso, il 24 ottobre 2024.