Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9952 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9952 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a BOLLATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Modena, emessa il 17 settembre 2019, ha confermato la responsabilità della ricorrente per il reato di indebito utilizzo di carte bancomat precedentemente oggetto di furto ai danni della legittima proprietaria.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello affermato di voler applicare il minimo edittale della pena, salvo, poi, determinare
la sanzione pecuniaria in euro 360,00 anziché in euro 310,00, somma che costituisce il minimo edittale previsto dalla legge in relazione al reato di cui al 493-ter cod.pen. contestato;
2) violazione di legge quanto alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod.pen anche tenuto conto del comportamento successivo al delitto, avendo l’imputata confessato l’addebito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto segue.
E’ fondato il primo motivo.
La Corte di appello, a fg. 3 della sentenza impugnata, ha espressamente precisato di voler contenere la pena al minimo edittale previsto per il reato contestato.
Tuttavia, con riguardo alla sola pena pecuniaria, tale assunto non è sta rispettato, essendo stata determinata la sanzione base in euro 360 di mult anziché in euro 310, poi ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuan generiche e per il rito abbreviato.
Il Collegio ritiene che, nella specie, si possa applicare il principio di secondo il quale, nell’ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motiva della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all’indicazione della pen nel dispositivo e dall’esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile procedimento seguito dal giudice nel determinare la pena, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell’er secondo la procedura prevista dall’art. 619 cod. proc. pen. (Sez.6, n. 8916 d 08/02/2011, P. e precedenti conformi).
Pertanto, ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., la sanzione pecuniar può essere rettificata in euro 137,00 di multa (euro 310, diminuita di un ter per le circostanze attenuanti generiche e di un ulteriore terzo per il rito).
E’ infondato il secondo motivo.
La Corte ha motivato, attraverso valutazioni di merito non rivedibili in quest sede in quanto non manifestamente illogiche, le ragioni che l’hanno portata a non applicare la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 13 cod.pen., sottolineando le gravi modalità della condotta e la non particola tenuità dell’offesa, essendosi trattato della sottrazione di 900 euro alla vit Peraltro, l’applicazione del beneficio non era stata neanche invocata con l’at di appello.
Rettifica la pena pecuniaria determinata in sentenza indicandola in euro 137,00 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, il 28/01/2025.