Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44531 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44531 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Roma il 12/12/1983
avverso la sentenza del 2/7/2024 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2 luglio 2024 il Tribunale di Roma ha applicato a NOME COGNOME ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 14.120,00 di multa per i reati ascrittigli.
Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
2.1. Erronea applicazione della legge, per essere stata applicata la circostan2:a aggravante prevista dall’art. 80, comma 1 lett. d), d.P.R. 309/90, senza che fosse stato svolto alcun accertamento in ordine alla consapevolezza da parte dell’imputato della presenza delle armi da fuoco, rinvenute nella sua abitazione;
2.2. Violazione di legge per difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: il giudice ha applicato all’imputato la pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 14.120 di multa, nonostante la richiesta delle parti fosse stata quella dell’applicazione della pena di anni tre e mesi otto di reclusione, euro 14.000 di multa ed euro 120 di ammenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo, mentre è inammissibile nel resto.
Il primo motivo non è consentito.
La Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di patteggiamento, può essere dedotta con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea applicazione di una circostanza aggravante in realtà insussistente, in quanto attinente alla corretta qualificazione del fatto (Sez. 6, n 44393 del 24/9/2019, COGNOME, Rv. 277214). Si è tuttavia precisato che, anche successivamente all’introduzione della previsione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evident dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, NOME COGNOME Rv. 279573 – 01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, NOME COGNOME, Rv. 275971 – 01).
Nel caso in esame, il ricorrente ha denunciato un preteso errore in diritto in ordine all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/90, che, però, non è evincibile con immediatezza dalla contestazione del reato di cui al capo A (ex art. 73, comma 1 bis, e 80 d.P.R. n. 309/90).
Per di più, lo stesso ricorrente ha concordato la pena anche con riferimento al reato di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895/1967 (capo B), così, nella sostanza, non contestando la sussistenza della detenzione illegale di armi (capo B).
Il secondo motivo coglie nel segno.
Effettivamente, nel dispositivo della sentenza impugnata, è stata indicata quale pena pecuniaria – quella di euro 14.120 di multa anziché euro 14.000 di multa ed euro 120 di ammenda.
Trattandosi di una svista evidente, che non ha influito sul contenuto decisorio del provvedimento impugnato, può procedersi, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., alla rettifica dell’errore, sostituendo nel dispositivo le parole “euro 14.120 di multa” con quelle “euro 14.000 di multa ed euro 120 di ammenda”.
P.Q.M.
Rettifica la sentenza impugnata sostituendo nel dispositivo le parole “euro 14.120 di multa” con quelle “euro 14.000 di multa ed euro 120 di ammenda”. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 5 novembre 2024.