Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43955 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43955 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Palmi (RC) il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 24/05/2023 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto del suo difensore, NOME COGNOME chiede di annullare l’ordinanza del Tribunale di Catania del 24 maggio scorso, che ha respinto l’appello da lui proposto, ai sensi dell’art. 310, cod. proc. pen., avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, il 28 febbraio precedente, aveva rigettato la sua istanza di declaratoria d’inefficacia della custodia cautelare in carcere in atto nei suoi confronti, avanzata sul presupposto
della retrodatazione del relativo momento iniziale, a norma dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., e del conseguente spirare del termine di fase.
Il Tribunale ha disatteso il gravame, ritenendo mancante il presupposto della desumibilità dei fatti oggetto dell’ordinanza custodiale dagli atti a disposizione del Pubblico ministero al momento del rinvio a giudizio per i fatti di reato di cui al provvedimento custodiale anteriore.
Il ricorrente denuncia la violazione del citato art. 297, comma 3, ed il vizio di tale motivazione, sostenendo che i fatti per cui si procede, commessi il 15 giugno 2019, fossero in realtà noti agli inquirenti, o comunque da essi conoscibili, già al momento del primo provvedimento custodiale, emesso il successivo 20 luglio a sèguito di arresto in flagranza per un reato commesso il 17 luglio.
Tale assunto muove dalla constatazione per cui detto arresto in flagranza si fosse reso possibile in quanto l’indagato era già costantemente tenuto sotto controllo proprio grazie alle informazioni desunte dall’intercettazione delle sue conversazioni, sulle quali si sarebbe poi fondato l’addebito oggetto del presente procedimento e, dunque, della successiva misura custodiale.
Tanto premesso, la difesa ricorrente contesta la tesi del Tribunale, secondo cui la desumibilità dei fatti non coincide con la semplice possibilità di conoscenza degli stessi ma con l’acquisizione di un complessivo e concludente quadro di gravità indiziaria, normalmente collegato al deposito dell’informativa finale di polizia: si obietta, infatti, che una tale lettura esporrebbe l’indagato all’incontrollabile variabile della maggiore o minore solerzia degli organi inquirenti, aprendo il varco a prassi artificiose ed a colpevoli inerzie di questi ultimi, ai quali si deve far carico, semmai, di dar prova dell’eventuale conoscenza tardiva.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Ha depositato memoria di replica e conclusioni scritte la difesa ricorrente, sostanzialmente ribadendo e sviluppando le argomentazioni del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è inammissibile.
Anzitutto, esso è privo di ogni fondamento giuridico.
Come correttamente osservato dal Tribunale, trattandosi di titoli custodiali emessi in procedimenti penali distinti e per fatti diversi, anche a volere dare per ammesso che tra questi ultimi esista una connessione qualificata (che tuttavia il ricorso neppure allega), la retrodatazione prevista dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., opera se quelli oggetto della ordinanza successiva siano desumibili dagli atti del relativo procedimento prima del rinvio a giudizio per quelli oggetto della ordinanza precedente (Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058, ribadita da Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909; Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, Bruzzese, Rv. 273132; Sez. 2, n. 17918 del 03/04/2014, Alla, Rv. 259713).
Quanto, poi, alla “desumibilità” dagli atti, questa non consiste nella mera conoscenza o conoscibilità dei fatti che hanno condotto all’adozione della seconda misura, presupponendo, invece, la sussistenza di una situazione indiziaria di tale gravità e completezza, da legittimare l’adozione della misura cautelare (così, tra molte altre, Sez. 6, n. 54452 del 06/11/2018, Tedde, Rv. 274752). Deve trattarsi, cioè, di un compendio, documentale o dichiarativo, che abbia in sé una specifica significatività processuale, tale da consentire al Pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo alla richiesta ed all’adozione di una misura cautelare (Sez. 6, n. 48565 del 06/10/2016, COGNOME, Rv. 268391; Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, COGNOME, Rv. 265437; Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, COGNOME, Rv. 253509). Così che, in particolare, detta situazione non può farsi coincidere con la materiale disponibilità della informativa di reato, ove questa riassuma i dati investigativi e gli elementi di prova progressivamente acquisiti, bensì con il momento in cui il contenuto di essa possa considerarsi recepito dall’autorità inquirente, dovendo perciò considerarsi anche il tempo obiettivamente occorrente a quest’ultima per una disamina ponderata del relativo materiale (Sez. 1, n. 12906 del 17/03/2010, Cava, Rv. 246839).
Una tale lettura normativa, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, si spiega infatti non con un pregiudiziale favore per l’accusa, evidentemente inaccettabile e non consentito, quanto piuttosto per la necessità che il meccanismo della retrodatazione, nel caso di fatti diversi e procedimenti penali distinti, operi soltanto in quei casi in cui il Pubblico ministero sia concretamente in grado di esercitare un’iniziativa cautelare con concrete prospettive di successo, poiché solo in presenza di una tale situazione la sua inerzia può dirsi “colpevole” ed il ritardo “artificioso”. Diversamente, se cioè la sua operatività fosse legata al puro dato cronologico della formazione dell’elemento di prova, sarebbe tale meccanismo a presentarsi come una variabile incontrollabile e, come tale, irragionevole.
2. La doglianza difensiva, inoltre, è generica.
Come rilevato anche in questo caso dal Tribunale, l’onere della dimostrazione della possibilità di desumere il fatto dagli atti già a disposizione del Pubblico ministero (come pure della connessione qualificata tra i diversi fatti), grava sulla parte che invochi la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare (così, tra moltissime: Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, COGNOME, Rv. 263511; Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, COGNOME, Rv. 262577).
Nell’ordinanza si legge che, invece, nessun dato oggettivo è stato allegato dalla difesa a sostegno dell’assunto della pregressa conoscenza o conoscibilità, da parte del Pubblico ministero, del fatto oggetto della seconda ordinanza cautelare. E, a tale osservazione, il ricorso nulla replica, limitandosi a pure e semplici congetture.
All’inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023.