Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47002 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47002 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, n. Bitonto (Ba) DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza n. 226/23 del Tribunale di Bari del 05/06/2023
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bari ha respinto l’appello
proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal G.u.p. del medesimo Tribunale che ne aveva rigettato l’istanza volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia per decorrenza del termine di fase dell’ordinanza restrittiva della misura della custodia in carcere applicatagli in relazione al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, previa retrodatazione al 18 giugno 2018, data di esecuzione dell’ordinanza cautelare del G.i.p. di Bari emessa nell’ambito del distinto procedimento n. 9817/2015 RG NUMERO_DOCUMENTO per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.
La difesa dell’appellante aveva eccepito che i fatti oggetto delle due ordinanze cautelari erano avvinti da connessione qualificata, in particolare sotto il profilo della continuazione; che, trattandosi di procedimenti diversi, la retrodatazione doveva operare per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui era stata emessa la prima ordinanza; che alla data di ammissione dell’indagato a rito abbreviato nel distinto procedimento erano, pertanto, già intervenute le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia su cui si fondava larga parte del giudizio di gravità indiziaria; che le dichiarazioni successivamente acquisite di altri collaboratori non erano state ritenute influenti dal G.i.p.; che nonostante la natura aperta di entrambe le contestazioni, nessuna delle due partecipazioni associative poteva dirsi proseguita dopo l’arresto dell’indagato avvenuto il giorno 16 giugno 2018.
Riprendendo le argomentazioni svolte dal G.u.p. (pag. 2), il Tribunale ha, però, respinto l’appello, osservando che nel presente procedimento la misura cautelare che la difesa chiede di retrodatare è stata applicata per il delitto di cui all’art. 74 cit. in relazione ad una “associazione operante in Bitonto dal 2013 sino all’attualità”, ciò comportando che il fatto in addebito deve essere considerato anteriore rispetto all’emissione della prima ordinanza coercitiva e che pur volendo accedere alla prospettazione difensiva secondo cui la partecipazione del ricorrente all’associazione di narcotraffico debba considerarsi cessata al più tardi al momento del suo arresto, questo è avvenuto solo il 16 giugno 2018, mentre l’emissione del titolo cautelare risaliva al 18 maggio 2018, dovendosi, pertanto, escludere 1″anteriorità del fatto da cui dipende l’applicabilità dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che con un primo motivo di censura deduce la violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., evidenziando che i fatti contestati con la presente ordinanza sono sicuramente anteriori rispetto a quella emessa il 18 maggio 2018, anche perché basati sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (COGNOME, COGNOME, COGNOME) rese non oltre il 10 aprile 2018.
Prosegue di trovarsi ininterrottamente in carcere in forza della prima ordinanza dal 18 giugno 2018 e che la contestazione provvisoria di cui al presente e secondo provvedimento coercitivo contempla l’aggravante di avere commesso il fatto (art. 74 legge stupefacenti) avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416bis.1 cod. pen. per le modalità con cui l’azione è stata commessa nonché allo scopo di avvantaggiare il gruppo denominato RAGIONE_SOCIALE, articolazione in Bitonto del sodalizio criminale di stampo mafioso detto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il G.i.p. della seconda ordinanza ha del resto evidenziato che i gravi indizi di colpevolezza si basano sostanzialmente sulle dichiarazioni di quel primo gruppo di collaboratori di giustizia, mentre non ha ritenuto necessarie le propalazioni di quelli (COGNOME, COGNOME) subentrati in un secondo momento.
Criticate le argomentazioni svolte dal G.i.p. nell’ordinanza di rigetto – come anzidetto sintetizzate nell’ordinanza impugnata -, la difesa conclude che la seconda ordinanza non è stata emessa in relazione alla partecipazione ad una diversa associazione criminale ma dell’unico gruppo denominato RAGIONE_SOCIALE COGNOME, propaggine in Bitonto del sodalizio di stampo mafioso denominato RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L’argomento essenziale in base a cui il Tribunale ha respinto l’appello cautelare è che l’ordinanza che la difesa chiede di retrodatare riguarda una misura applicata per il delitto di cui all’art. 74 cit. riferita ad una “associazione operante in Bitonto dal 2013 sino all’attualità” e per tanto “La contestazione aperta (…) implica che il fatto sia da considerarsi anteriore rispetto all’emissione della prima ordinanza coercitiva”, per cui “pur volendo accedere alla prospettazione difensiva secondo cui la partecipazione alla associazione di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 debba considerarsi cessata al più tardi al momento del suo arresto, va notato che detto arresto è avvenuto solo il 18.6.2018, mentre l’emissione del titolo cautelare è anteriore, risalendo al 18.5.2018. Esclusa per tali ragioni l’anteriorità del fatto, non vi è spazio alcuno per l’applicazione del disposto di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.”
Da un lato, dunque, il Tribunale afferma che il fatto provvisoriamente contestato all’indagato ai sensi art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è anteriore rispetto
all’emissione dell’ordinanza emessa’ nell’ambito del distinto e precedente procedimento; dall’altro sostiene, in maniera palesemente contraddittoria, che non v’è anteriorità e che non v’è spazio per applicare l’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., atteso che nell’ambito di quel procedimento l’indagato è stato arrestato il 18 giugno 2018 mentre l’ordinanza applicativa della misura era precedente di circa un mese (18 maggio 2018).
In estrema sintesi, per circa un mese il ricorrente avrebbe fatto parte tanto della compagine di stampo mafioso quanto del derivato sodalizio essenzialmente dedito al narcotraffico, con detta ultima partecipazione protrattasi, pertanto, oltre l’emissione di quella prima ordinanza.
Ferma restando l’evidente contraddittorietà di una già oltre modo sintetica argomentazione – il resto della parte motiva essendo dedicata all’esposizione di principi normativi e giurisprudenziali in tema di art. 297, comma 3, cod. proc. pen. – deve, inoltre, rilevarsi che alla luce delle ulteriori deduzioni difensive, il Tribunale avrebbe anche dovuto affrontare l’ulteriore tema devolutogli della sussistenza (v. pag. 2, punto 5 nonché par. succ. dell’impugnata ordinanza) di una connessione qualificata (art. 12, lett. c, cod. proc. pen.) tra i fatti oggetto della prima contestazione provvisoria nell’ambito del distinto procedimento denominato RAGIONE_SOCIALE (partecipazione ad associazione criminale di tipo mafioso denominata RAGIONE_SOCIALE con specifico collocamento nella articolazione territoriale di Bitonto, finalizzata alla commissione di una indefinita estrema serie di delitti fra i quali traffico e spaccio di stupefacenti, dal 2005 all’attualità) e quelli oggetto del presente procedimento.
La difesa dell’indagato aveva posto, in effetti, la questione in termini stringenti, sostenendo che prima della data del rinvio a giudizio nel primo procedimento (individuata, però, non in quella dell’emissione del decreto di giudizio immediato bensì nella sua ammissione a rito abbreviato) i fatti erano già desumibili dall’informativa di reato per l’emissione della seconda ordinanza riguardante l’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato dal metodo mafioso.
Ma, come anticipato, il tema non è stato per nulla affrontato dal Tribunale, che ha inteso rispondere alle doglianze difensive opponendo – nella maniera palesemente contraddittoria dianzi ricordata – la posteriorità dei fatti oggetto di contestazione nel presente procedimento rispetto all’emissione della precedente ordinanza.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari
competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 30 ottobre 2023
Il consigliere etnpre
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