Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15111 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15111 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME PasqualeCOGNOME nato a Napoli il 19/04/1995;
avverso l’ordinanza emessa in data 03/01/2025 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni dell’avvocato NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza impugnata, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 28 novembre 2024, che ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in
carcere per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1).
Nell’ordinanza impugnata COGNOME è ritenuto gravemente indiziato di aver partecipato all’associazione camorristica denominata clan COGNOME–COGNOME, operante a Melito, Mugnano e Arzano.
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L’avvocato NOME COGNOME difensore di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento.
Il difensore, proponendo un unico motivo, censura l’inosservanza dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento all’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 15 giugno 2023 nel procedimento penale n. 4619/23 R.G.N.R. per i reati di cui agli artt. 629, 416bis.1 commi 1-6 e 8, cod. pen. commessi in data 9 e 29 febbraio 2023 in danno di NOME COGNOME.
Il Tribunale del riesame, infatti, avrebbe illegittimamente avrebbe escluso la retrodatazione dell’efficacia dell’ordinanza cautelare, in quanto, con riferimento al reato associativo, difettava il requisito della anteriorità dei fatti, oggetto dell seconda ordinanza.
Secondo il Tribunale, infatti, la partecipazione al sodalizio criminoso era contestata «fino al 13 settembre 2024» e le condotte di estorsione aggravata contestate nella prima ordinanza cautelare erano state commesse nelle date del 9 e 29 febbraio 2023.
Ad avviso del difensore, tuttavia, il presupposto dell’anteriorità dei fatti deve essere valutato non già con riferimento al momento dell’asserita commissione dei reati per i quali è stata disposta la prima misura coercitiva (9 e 20 febbraio 2023), ma alla data di emissione di questa ordinanza (15 giugno 2023), come statuito dalle Sezioni unite Librato; nessuna delle condotte di partecipazione contestate nell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere sarebbe successiva al 15 giugno 2023.
In data 20 febbraio 2025 l’avvocato NOME COGNOME ha depositato richiesta tempestiva di trattazione orale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Con il primo motivo il difensore ha dedotto l’inosservanza degli artt. 179 e 525 cod. proc. pen. censura l’inosservanza dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento all’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Napoli in data 15 giugno 2023 nel procedimento penale n. 4619/23 R.G.N.R. per i reati di cui agli artt. 629, 416-bis.1 commi 1-6 e 8, cod. pen. commessi in data 9 e 29 febbraio 2023 in danno di NOME COGNOME
3. Il ricorso sembra infondato.
L’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. richiede, per l’applicazione della disciplina della retrodatazione del termine di efficacia della misura cautelare nei casi di c.d. contestazione a catena, che i fatti di cui al successivo provvedimento coercitivo siano stati «commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza».
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non può essere ravvisato il presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza custodiale, rispetto all’emissione della prima, allorché il secondo provvedimento riguardi un reato di associazione e la condotta di partecipazione al sodalizio si sia protratta oltre l’adozione della prima ordinanza.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all’emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l’emissione della prima ordinanza (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910 – 01).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non ricorre il presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all’emissione della prima, allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione al sodalizio criminoso si sia protratta anche dopo l’emissione della prima ordinanza (Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, COGNOME, Rv. 274511-01; Sez. 6, n. 15821 del 03/04/2014, COGNOME, Rv. 259771 – 01; Sez. 6, n. 31441 del 24/04/2012, COGNOME, Rv. 253237 – 01; Sez. 1, n. 20882 del 21/04/2010, Giugliano, Rv. 247576 – 01).
Il Tribunale del riesame di Napoli, nella motivazione dell’ordinanza impugnata, ha polarizzato il proprio sindacato sulla anteriorità delle condotte contestate nella prima ordinanza rispetto alla condotta partecipativa e non sul momento dell’adozione della prima ordinanza.
Questo errato riferimento, tuttavia, integra un errore di diritto, che non determina annullamento della sentenza impugnata, ma che impone la mera
correzione della motivazione, ai sensi dell’art. 619, comma 1, cod. proc. pen., in quanto non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo.
Il Tribunale ha, infatti, comunque rilevato congruamente che plurime sono le intercettazioni che attestano la partecipazione di COGNOME al sodalizio criminoso
dopo l’emissione della prima ordinanza cautelare e che nel giugno del 2023 Furiano
«appariva apertamente affiliato» (pag. 23 dell’ordinanza impugnata).
La partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, peraltro, non risulta essersi interrotta, in assenza di elementi sintomatici di recesso o dissociazione,
per lo meno sino all’epoca indicata nella contestazione cautelare («fino al 13
settembre 2024»).
Applicando, dunque, il corretto criterio legale, la retrodatazione non deve essere applicata nel caso di specie.
4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma
1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2025.