Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41210 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41210 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/03/2024 del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG, NOME COGNOME, nel senso del rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell’avvocato COGNOME NOME, del Foro di Cosenza, in difesa di COGNOME NOME, che insiste nell’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa il 9 febbraio 2024 dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, con riferimento al delitto di cui all’ar 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, «commesso nel 2021, 2022 e con condotta tuttora permanente», capo 1, e a reati fine (ascritti ai capi 10, 11, 12, 13 e 43), escludendo, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, l’inefficacia dell misura cautelare, per decorrenza dei termini di fase, dedotta dalla difesa ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
L’operatività dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. è stata invocata dalla difesa in relazione alla precedente ordinanza eseguita a carico di NOME COGNOME settembre 2022 dallo stesso Ufficio G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in seno a diverso procedimento (n. 3804/2017) avente a oggetto altro delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale pende giudizio nei confronti dell’attuale indagato innanzi al G.u.p.
Il Tribunale, ricostruiti i fatti processuali, in considerazione del prospettazioni difensive, ha escluso non solo la rilevabilità della questione in sede di riesame, ritendo non riscontrabile nella fattispecie concreta, pur in considerazione dell’invocata «retrodatazione», l’intervenuta scadenza del termine al momento dell’emissione della seconda ordinanza cautelare, ma anche la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla misura disposta con la precedente ordinanza eseguita 11 settembre 2022, con riferimento al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In particolare, è stata ritenuta la diversità tra i due sodalizi e sono sta escluse la connessione qualificata tra i diversi delitti posti a fondamento delle due ordinanze cautelari, per come emergente già dalle incolpazioni, non avendo peraltro la difesa fornito la prova della detta connessione, nonché l’«anteriore desumibilità dagli atti» degli elementi fondanti la gravità indiziaria in merito sodalizio oggetto dell’ordinanza sub iudice.
Avverso l’ordinanza di riesame l’indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo complesso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale, nella sostanza, si deducono la violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. nonché il vizio cumulativo di motivazione.
Per il ricorrente, in primo luogo, il Tribunale avrebbe errato nell’escludere la rilevabilità della questione relativa alla c.d. «contestazione a catena» in sede di riesame, ritenendo non riscontrabile nella fattispecie concreta l’intervenuta scadenza del termine oggetto di richiesta di retrodatazione al momento dell’emissione della seconda ordinanza cautelare, essendo invece decorso, alla data di adozione della seconda ordinanza cautelare (il 9 febbraio 2024), il complessivo termine da computarsi a partire dalla data di esecuzione della prima misura (il 9 settembre 2022).
In secondo luogo, i.I ricorrente deduce che in sede di riesame era stata prospettata, tra i fatti oggetto delle due ordinanze, la connessione qualificata ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., per la nnedesimezza del disegno criminoso e la connessione teleologica, e che il Tribunale, con motivazione non congrua e caratterizzata da vizi logici, avrebbe escluso il presupposto della anteriore «desumibilità dagli atti».
Per converso, sul punto il ricorrente evidenzia che l’episodio delittuoso contestato all’indagato al capo 43 dell’attuale incolpazione, a suo dire, potrebbe essere considerato tale da dimostrare la piena sovrapponibilità della piattaforma indiziaria posta a fondamento delle due distinte operazioni di polizia giudiziaria. Il reato di cui all’art. 391-ter cod. pen., alla stregua di «una cartina di tornasole» sarebbe stato difatti presuntivamente commesso da NOME COGNOME in costanza della prima ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere. Le stesse conversazioni telefoniche captate e poste a fondamento della gravità indiziaria in merito alle contestazioni di cui alla seconda ordinanza cautelare, peraltro, sarebbero state intercettate durante il periodo di custodia cautelare in carcere disposta dalla prima misura all’interno del circuito Alta Sicurezza della Casa circondariale di Catanzaro (il riferimento è ai progressivi nn. 1350 e 1368 aventi a oggetto le conversazioni tra l’indagato e i concorrenti NOME e NOME COGNOME).
Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Le questioni di cui al motivo di ricorso ineriscono all’istituto della c.d «retrodatazione», contemplato dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., così come letto dalla Consulta e interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, nei
termini, che si intendono ribadire, di recente ricostruiti da Sez. 4, n. 21075 de 13/04/2022, COGNOME, in motivazione, e ripresi da Sez. 4, n. 28818 del 17/05/2023, COGNOME, in motivazione, nonché, ancora più di recente, da Sez. 4, n. 29174 del 15/05/2024, COGNOME, in motivazione (quest’ultima si sofferma in particolare sulla nozione di «procedimenti diversi» ai fini di cui all’art. 29 comma 3, cod. proc. pen. come interpretato dal c.d. «diritto vivente»).
2.1. L’istituto in esame consiste nel «riallineamento» tra misure cautelari che, pur dovendo essere coeve, sono state separatamente adottate, determinando uno «slittamento all’indietro» della data di esecuzione del provvedimento cautelare successivo fino alla data di esecuzione di quello iniziale, con la conseguenza, peraltro, per cui la retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare deve effettuarsi computando l’intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee. Ciò in adesione alle prospettazioni provenienti tanto dalla più attenta dottrina quanto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, COGNOME, Rv. 279347 – 01, 02,. in motivazione), da ritenersi corrette e condivisibili in quanto tali da considerare le varie ipotesi applicative dell’isti che vanno ben oltre quella caratterizzata dalla medesimezza del fatto di cui alle diverse misure cautelari.
2.2. Quando nei confronti di un soggetto sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste un connessione qualificata, la «retrodatazione» opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. I casi di connessione rilevanti a fini della retrodatazione sono, ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., solo quelli di concorso formale di reati, di reato continuato e nesso teleologico tra reati commessi per eseguire gli altri, previsti dall’art. 12, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. Nel caso in cui l ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del Pubblico, Ministero (come ricordato di recente da Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, COGNOME, in motivazione, all’esito di una dettagliata ricostruzione dell’evoluzione normativa dell’istituto e alla luce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale in tema di «contestazioni a catena»).
Ne consegue che la regola della retrodatazione concerne normalmente misure adottate nello stesso procedimento e può applicarsi a misure disposte in
un procedimento diverso solo nelle ipotesi testé indicate (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, COGNOME; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235909 – 01; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231058 – 01). Qualora invece si tratti di procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi la retrodatazione della seconda ordinanza non potrebbe operare in mancanza dell’effettiva sussistenza dell’invocata connessione qualificata tra i fatti oggett dei due provvedimenti cautelari.
Nei termini di cui innanzi si esprimono difatti le citate Sezioni Unite n. 23166 del 2020 le quali, richiamando le precedenti Sezioni Unite «COGNOME» (sentenza n. 14335 del 2007), osservano puntualmente che «la diversità delle autorità giudiziarie procedenti indica una diversità di competenza, e fa ritenere che i procedimenti non avrebbero potuto essere riuniti e che quindi la sequenza dei provvedimenti cautelari non è il frutto di una scelta per ritardare la decorrenza della seconda misura. Se la competenza appartiene a giudici diversi, il primo non ha ragione di disporre una misura cautelare per fatti di competenza del secondo, anche perché, a norma dell’art. 291, comma 2, cod. proc. pen., il giudice incompetente è tenuto a disporre la misura cautelare nel solo caso in cui “sussiste l’urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 c.p.p.”, e questa urgenza manca se il giudice riesce a soddisfare le esigenze cautelari disponendo la misura per i fatti di propria competenza».
Tanto l’esistenza della connessione rilevante ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, COGNOME, in motivazione), quanto la «desumibilità dagli atti» del primo procedimento degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari (Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829) costituiscono quaestiones facti, la cui valutazione è riservata ai giudici di merito ed è sindacabile dal giudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiv delle emergenze processuali e probatorie, nonché della congruenza e non contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi (ex plurimis, Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, COGNOME, in motivazione).
Occorre aggiungere infine che, a seguito della pronuncia resa da Corte cost., sent. n. 233 del 2011, l’istituto della retrodatazione è applicabile anche nel caso in cui, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia sta condannato con sentenza passata in giudicato, emessa anteriormente all’adozione della seconda misura cautelare, il cui termine di durata, pertanto, dev’essere fatto regredire alla data di applicazione della prima misura.
2.3. In conclu . sione, evidenziano ancora le citate Sez. 4, n. 21075 del 2022 COGNOME, n. 28813 del 2023, COGNOME, e n. 29174 del 2024, COGNOME, le fattispecie processuali in grado di azionare il meccanismo della retrodatazione
della decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare, di cui all’art. 297 comma 3, cod. proc. pen., sono molteplici e tra loro profondamente eterogenee.
Il dato che più di tutti condiziona la gamma dei presupposti applicativi della regola in esame è il nesso che intercorre tra i fatti oggetto delle diverse contestazioni cautelari: quanto più è intenso questo legame, tanto più la struttura della fattispecie processuale risulta semplificata e l’ambito applicativo della retrodatazione si dilata, laddove, invece, conseguenze opposte si innestano mano a mano che il legame tra i fatti si vada progressivamente ad affievolire (Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, COGNOME, in motivazione).
2.4. Ai fini dell’operatività dell’istituto, in particolare, devono ricor l’«identità del fatto» (benché diversamente circostanziato o qualificato), nel qual caso la «retrodatazione» opera automaticamente, oppure, in caso di reati diversi, i presupposti di seguito indicati.
2.4.1. Tra essi il primo e determinante è costituito dall’anteriorità dei fat oggetto della seconda ordinanza rispetto alla data in cui è stata adottata la prima (circa l’anteriorità si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, COGNOME, oltre che Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, COGNOME, in motivazione, pag. 24 e ss., alla quale si deve la sintesi dei presupposti legittimanti l retrodatazione, di seguito mutuata e specificata, e che fa riferimento all’intera consumazione del reato oggetto della seconda ordinanza in epoca anteriore alla prima).
Quanto all’individuazione delle condizioni legittimanti l’operatività della retrodatazione in caso di «fatti diversi», non si dubita infatti che retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, disposta per differenti reati, presupponga, in ogni caso, che la seconda ordinanza abbia a oggetto fatti commessi anteriormente all’emissione della prima ordinanza. Ciò, tanto in forza della ratio sottesa alla norma, che mira a evitare, a date circostanze, la protrazione della misura custodiale e non a rendere sostanzialmente inattuabile il procedimento cautelare con riferimento a fattispecie non ancora commesse o interamente commesse, quanto in virtù di locuzioni utilizzate dalla norma e tali da indicare la persistente commissione del reato pur dopo l’emissione della prima ordinanza. Soltanto rispetto a condotte illecite anteriori alla custodia cautelare disposta con la prima ordinanza può quindi ragionevolmente operarsi la retrodatazione di misure adottate in un momento successivo, come si desume dalla lettera dell’art. 297, comma 3, c.p.p., che prende in considerazione solo i «fatti diversi commessi anteriormente all’emissione della prima ordinanza» (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231057; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235910; Sez. 6, n. 21029 del 04/05/2021, COGNOME; Sez.
1, n. 20135 del 16/12/2020, dep. 2021, Ciancio; Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, COGNOME; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, COGNOME; Sez. 6, n. 11807 del 11/02/2013, COGNOME, Rv. 255721).
2.4.2. Circa gli altri presupposti, nel dettaglio, nel caso di non identità de fatto e di intera consumazione del reato di cui alla seconda ordinanza in epoca anteriore alla prima, per l’operatività dell’istituto è necessario che il reato stato commesso: (1) con la medesima azione od omissione con cui è stato commesso il primo (concorso formale); oppure (2) in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (continuazione); oppure ancora (3) per eseguire il primo reato (connessione teleologica). In questi casi, però, la retrodatazione degli effetti della seconda ordinanza: (i) opera automaticamente, se emessa nell’ambito del medesimo procedimento (salva la prova della connessione qualificata); (ii) è subordinata alla prova della desumibilità dagli atti alla data del rinvio a giudizio se emessa in procedimento diverso (Sez. 4, n. 21075 del 2022, COGNOME, cit., e Sez. 4, n. 28813 del 2023, COGNOME, cit.).
2.4.3. Nel caso invece di fatti (diversi) oggetto di differenti procedimenti ma non in rapporto di connessione qualificata, ai fini dell’operatività dell retrodatazione, è necessaria la desumibilità dagli atti degli elementi giustificativ della seconda ordinanza cautelare già dal momento dell’emissione della prima ordinanza ma solo se i procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del Pubblico Ministero. Qualora invece si tratti di procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione della seconda ordinanza non opera in mancanza dell’effettiva sussistenza dell’indicata connessione qualificata tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari (Sez. 4, n. 21075 del 2022, COGNOME, cit., e Sez. 4, n. 28813 del 2023, COGNOME, cit.).
2.5. In ogni caso non osta all’applicazione della retrodatazione la circostanza in forza della quale per i reati oggetto della prima ordinanza sia intervenuta condanna irrevocabile anteriormente all’emissione della seconda (Corte cost., sent. n. 233 del 2011).
2.6. Della sussistenza dei presupposti della connessione qualificata e della desumibilità dagli atti (nei casi in cui essi sono richiesti) è necessaria la prova (art. 187, comma 2, cod. proc. pen.) della quale deve farsi carico la parte che invoca l’applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare (ex plurimis, Sez. 4, n. 28813 del 2023, COGNOME, cit.; Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, COGNOME; Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Rv. 263511; Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, Rv. 257827). La relativa decisione, peraltro, può essere sindacata in sede di legittimità nei limiti stabiliti dall’
606, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, COGNOME; Sez. 4, n. 21075 del 2022, COGNOME, cit.; Sez. 3, n. 20002 del 2020, COGNOME, cit.).
2.7. Ai fini della «desumibilità dagli atti», infine, il fatto storico ogget contestazione non va confuso con la prova dello stesso; non è sufficiente, altresì, né la mera notizia del fatto-reato, essendo indispensabile che già sussista il quadro legittimante l’adozione della misura, né che l’ordinanza emessa successivamente si fondi su elementi già presenti nel primo procedimento, perché, in molti casi, gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato (Sez. 4, n. 28813 del 2023, COGNOME, cit.; Sez. 3, n. 20002 del 2020, COGNOME, cit.; sull’istituto in esame in termini generali veda anche Sez. 4, n. 30062 del 07/07/2022, Giustiniani).
Premesso quanto innanzi circa l’istituto in esame, in ordine al merito cassatorio occorre rilevare che il giudice del riesame, come emerge dall’ordinanza impugnata ed evidenziato dallo stesso ricorrente, ha escluso la rilevabilità della questione in sede di riesame, ritenendo non riscontrabile nella fattispecie concreta, pur in considerazione dell’invocata «retrodatazione», l’intervenuta scadenza del termine di durata complessivo al momento dell’emissione della seconda ordinanza cautelare, e, comunque, nel merito, ha escluso la sussistenza di tutti i presupposti di dui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla misura disposta con la precedente ordinanza eseguita I’l settembre 2022, con riferimento al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottob 1990, n. 309.
Orbene, il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati.
Il Tribunale ha richiamato il pacifico orientamento di legittimità in materia, per cui l’indagato in stato di custodia cautelare, nei cui confronti siano stat adottati vari provvedimenti restrittivi della libertà personale e che assuma la sussistenza di un’ipotesi di «contestazione a catena», non può impugnare davanti al Tribunale del riesame l’ulteriore ordinanza impositiva di misura cautelare, posto che la «retrodatazione» non incide sul provvedimento in sé ma solo sulla decorrenza e sul computo dei termini di custodia cautelare, questioni che possono essere proposte al giudice che ha applicato la misura con istanza di scarcerazione ex art. 306 cod. proc. pen. che provvederà con ordinanza appellabile ai sensi dell’art. 310 del medesimo codice. La questione della «retrodatazione» può quindi essere dedotta anche nel procedimento di riesame, solo a condizione che, per effetto della stessa, al momento dell’emissione della successiva ordinanza cautelare il termine di durata complessivo fosse già scaduto
(ex plurimis, anche per la ricostruzione dello sviluppo della giurisprudenza di legittimità in materia in considerazione dell’intervento delle Sezioni Unite e del successivo intervento della Consulta: Sez. 2, n. 37879 del 05/05/2023, COGNOME,, Rv. 285027 – 01; Sez. 2, n. 13021 del 10/0372015, Belgio, Rv. 262933 – 01).
Premessa la citazione di tali principi, il Tribunale ha ciò nonostante eluso l’obbligo motivazionale.
È stata esclusa la rilevabilità della questione della «retrodatazione» in sede di riesame in forza della mera asserzione per cui non sarebbe riscontrabile nella fattispecie concreta la scadenza del termine di durata della misura cautelare al momento dell’emissione della seconda ordinanza, così limitandosi il giudice di merito a formulare una clausola di stile del tutto priva di riferimenti al da fattuale considerato e inidonea a rendere comprensibile l’iter logico-giuridico sotteso alla decisione (il vizio di violazione di legge, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, ricomprende difatti sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice, si vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01, Sez. 4, n. 20218 del 13/03/2024, Morlino; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01).
Il Tribunale, nonostante la ritenuta insussistenza dei presupposti per dedurre la questione in sede di riesame, si è fatto comunque carico dell’invocata «retrodatazione» con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 sottesa alla seconda ordinanza cautelare, escludendone l’operatività, e il ricorrente deduce con il motivo unico di ricorso anche censure che si appuntano sul relativo apparato motivazionale ma caratterizzate da plurimi profili d’inammissibilità.
5.1. In primo luogo trattasi di censure manifestamente infondate per l’assorbente considerazione per cui nella specie, ritenuta la non medesimezza dei reati di cui alle due ordinanze cautelari, è stata esclusa l’esistenza del presupposto indefettibile per l’operatività di ogni retrodatazione: l’anteriorità rispetto all’adozione della prima ordinanza, del reato di cui alla seconda ordinanza (si veda sul punto il precedente paragrafo n. 2.4.1.)
Nell’ordinanza impugnata, con motivazione non sindacata sul punto dal ricorrente, si esclude la medesimezza dell’RAGIONE_SOCIALEne di cui alle due ordinanze cautelari. Il Tribunale ha difatti evidenziato che nell’RAGIONE_SOCIALEne ascritta all’attuale capo 1, finalizzata allo smercio di stupefacenti all’interno del carcere d
Catanzaro e la cui esistenza è contestata dal 2021 e in permanenza attuale, l’indagato assume la veste di organizzatore e non di partecipe, ruolo diversamente contestato come assunto nell’RAGIONE_SOCIALEne sottesa alla prima ordinanza cautelare, e fa capo a soggetti (COGNOME e COGNOME) diversi da quelli di vertice dell’altro sodalizio (afferente invece all’RAGIONE_SOCIALE). Le condotte associative dell’indagato inerenti al sodalizio di cui alla seconda ordinanza cautelare sono state ritenute commesse anche dopo l’esecuzione a suo carico della prima ordinanza cautelare. NOME COGNOME continuò, dal carcere, a seguire le direttive dategli da uno dei capi del sodalizio, NOME COGNOME, fornendo altresì informazioni in merito agli altri sodali detenuti. Quanto innanzi emerge dalla stessa incolpazione (si veda pag. 2 dell’ordinanza), ove si indica anche la specifica utenza utilizzata in carcere dall’indagato per le finalità dell’RAGIONE_SOCIALEne, e il Tribunale ne fa riferimento pe escludere l’operatività della retrodatazione (a pag. 10, ultimo rigo, dell’ordinanza impugnata, laddove ritiene insussistente il requisito della «anteriore desumibilità dagli atti»). La considerazione della permanenza della condotta associativa dell’indagato, con riferimento al sodalizio oggetto della seconda ordinanza cautelare, emerge altresì dall’apparato motivazionale del provvedimento impugnato (pag. 17). Il giudice di merito evidenzia non solo la condotta di NOME COGNOME integrante la fattispecie di cui all’art. 391-ter cod. pen. ma anche quella associativa dallo stesso tenuta durante la detenzione, come già scritto, emergente dalle conversazioni intrattenute (tramite il cellulare detenuto in carcere) con, NOME, uno dei capi dell’RAGIONE_SOCIALEne (il riferimento in ordinanza è ai Rit. 1350 e 1368).
5.2. All’assorbente profilo d’inammissibilità di cui innanzi se ne aggiungono altri in termini di manifesta infondatezza e aspecificità anche per mancata considerazione della ratio decidendi sottesa all’ordinanza impugnata (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
5.2.1. Il ricorrente, pur non sindacando la ritenuta diversità dei reati sottesi alte due ordinanze cautelari e dei relativi procedimenti, pendenti innanzi alla medesima autorità, si limita a una mera critica relativa alla ritenuta insussistenza di una connessione qualificata ma senza articolarla, se non in termini manifestamente infondati, Si deduce la mancata considerazione di una connessione meramente probatoria, quindi irrilevante ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., e senza evidenziare in che termini fosse stata dedotta innanzi al giudice di merito.
Il Tribunale, che comunque ha sostanzialmente evidenziato elementi escludenti la sussistenza di una connessione qualificata, con l’apparato motivazionale che (a pag. 10) nei termini già evidenziati si diffonde nella considerazione delle caratteristiche dei due sodalizi, ha ritenuto non assolto l’onere probatorio in capo all’instante, con motivazione non idoneamente censurata dal ricorrente, così facendo propri i principi sanciti nella detta materia dalla Suprema Corte, come innanzi richiamati, con particolare riferimento all’essere la richiesta retrodatazione sfornita di supporto probatorio, della cui introduzione è onerato l’indagato. Della sussistenza del presupposto della connessione qualificata, così come di quello dell’«anteriore desumibilità dagli atti», è difatti necessaria la prova (art. 187, comma 2, cod. proc. pen.) della quale, diversamente da quanto avvenuto nella specie, deve farsi carico la parte che invoca l’applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, COGNOME, in motivazione; Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, COGNOME, Rv. 263511; Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, COGNOME, Rv. 262577; Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, COGNOME, Rv. 257827; più di recente si vedano, in motivazione, le citate Sez. 4, n. 21075 del 2022 COGNOME, n. 28813 del 2023, COGNOME, e n. 29174 del 2024, COGNOME).
5.2.2. Parimenti dicasi quanto alla critica che si appunta sulla ritenuta non «anteriore desumibilità dagli atti»: aspecifica, nella parte in cui si deduce l manifesta illogicità, senza articolazione e senza riferimento alcuno all’apparato motivazionale che si manifesterebbe illogico; costituente un «non motivo», laddove si sostanzia nella deduzione di una mera incongruità motivazionale, in quanto, al di là della formulazione della rubrica, non deduce l’assenza di motivazione o vizi motivazionali ovvero violazioni di legge o altre censure contemplate nell’art. ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01, e, tra le più recenti, Sez. 30040 del 23/05/2024, COGNOME; si vedano altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione; nonché Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T., per lo specifico riferimento alla qualificazione in termini di «non motivo» della censura non rispettosa del contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione).
Sul punto deve peraltro ribadirsi che tanto l’esistenza della connessione rilevante ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, COGNOME) quanto la «desumibilità dagli atti» del primo procedimento degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari (Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829-01)
costituiscono quaestiones facti, la cui valutazione è riservata ai giudici di merito ed è sindacabile dal Giudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonché della congruenza e non contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi (ex plurimis, Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, COGNOME, in motivazione).
Orbene, il Tribunale ha escluso l’anteriore desumibilità dagli atti con motivazione coerente, non manifestamente illogica oltre che in linea con i principi innanzi richiamati, facendo riferimento alle informative di polizia giudiziaria successive all’esecuzione della prima ordinanza (vedi pag. 12) oltre che ad altri elementi probatori, tra cui dichiarazioni rese da soggetti ammessi al programma di protezione dei c.d. «collaboratori di giustizia». Trattasi di dichiarazioni successive all’esecuzione della prima ordinanza e inerenti al sodalizio di cui al capo 1 nonché alla condotta dell’indagato. Il riferimento, i ordinanza (pag. 6), è alle dichiarazioni rese, Il agosto 2023, da NOME COGNOME e, il 17 settembre 2022, da NOME COGNOME.
Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, il provvedimento è altresì lungi dal non confrontarsi con quanto dedotto dalla difesa circa il contenuto di conversazioni captate (ivi specificatamente indicate) in quanto, proprio le intercettazioni a cui fa riferimento il ricorrente sono state dal Tribunal valutate (pag. 17) per evidenziare la condotta associativa dell’indagato tenuta in carcere successivamente all’esecuzione della seconda misura cautelare.
L’evidenziato apparato motivazionale è quindi insuscettibile di censure in questa sede in quanto coerente e non manifestamente illogico. Il giudice del riesame ha mostrato aderenza al principio per cui ai fini dell’«anteriore desumibilità dagli atti», da intendersi in termini di specifica significanz processuale degli atti ai fini della gravità indiziaria fondante la richies cautelare, il fatto storico oggetto di contestazione non va confuso con la prova dello stesso. Non è sufficiente, altresì, né la mera notizia del fatto reato, essendo indispensabile che già sussista il quadro legittimante l’adozione della misura, né che l’ordinanza emessa successivamente si fondi su elementi già presenti nel primo procedimento, perché, in molti casi gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente la detta significanza (ex plurimis, Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, COGNOME, cit., e Sez. 3, n. 20002 del 2020, COGNOME, cit., nonché, tra le più recenti, la citata Sez. 4, n. 29174 del 2024, De NOME).
6. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi
dell’articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagat ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, c 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 9 luglio 2024
Il PrYente