Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4636 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 4636  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, n. Tropea (Vv) DATA_NASCITA avverso l’ordinanza n. 1265/23 del Tribunale di Catanzaro del 03/08/2023
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
sentito il pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento con rinvio limitatamente al capo G e il rigetto nel resto;
sentito per il ricorrente gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito di precedente annullamento per motivi procedurali, ha respinto l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa in data 10/01/2023 dal G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva disposto l’applicazione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di partecipazione all’omonima associazione di ‘ndrangheta (art. 416-bis cod. pen., capo A) radicata ed operante in Tropea nonché a plurimi episodi di estorsione (D, E, F, G, K, M, N).
 Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che deduce due motivi di doglianza.
Con un primo articolato motivo denuncia la violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., evidenziando che i fatti contestati con la presente ordinanza emessa nell’ambito del procedimento cd. Olimpo sono connessi in maniera qualificata con quelli oggetto dell’ordinanza cautelare a suo tempo emessa nei propri confronti nell’ambito del procedimento cd. COGNOME, entrambi promossi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro Direzione Distrettuale Antimafia; deduce, inoltre, omessa motivazione derivante da solo apparente confutazione delle argomentazioni difensive sul punto.
Allega che i fatti oggetto del presente procedimento erano noti all’Ufficio requirente ben oltre un anno prima rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio del 29 luglio 2020 riguardante il procedimento COGNOME in forza di annotazione di Polizia Giudiziaria trasmessa il 7 dicembre 2018 (all. 4 al ricorso) e riproposti con altra del 20 agosto 2019 (all. 5 al ricorso).
L’informativa riassuntiva (in parte allegata al ricorso, all. 2) è, infine, giun all’attenzione del Pubblico Ministero il 16 luglio 2019 e si lega indissolubilmente con l’attività d’indagine del precedente procedimento, considerato che tutta quanta la documentazione allegata al presente ricorso era stata depositata al Tribunale di Catanzaro nell’ambito del procedimento RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge in reazione agli artt. 273, comma 1 e 192 cod. proc. pen. e 629 cod. pen. nonché mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione, con ruolo di vertice, all’omonima associazione di ‘ndrangheta ed alla partecipazione ai reati di cui ai capi G e M della contestazione provvisoria.
Con atto del 27 novembre 2023 la difesa ha aggiunto nuovi motivi a quelli del ricorso principale.
Con riferimento alla contestazione associativa, si sostiene che a ben vedere non si pone nemmeno un problema di connessione, ricorrendo piuttosto l’ipotesi disciplinata dalla prima parte dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., riguardando le due ordinanze cautelari il medesimo fatto, perfettamente sovrapponibile quanto ad oggetto, luoghi ed arco temporale di commissione, come emerge graficamente dal tenore delle rispettive contestazioni.
Ma la stessa formulazione delle comuni contestazioni rende del tutto evidente anche il rapporto di connessione qualificata rispetto al reato associativo che connota le specifiche condotte estorsive aggravate ex art. 416-bis.1 c.p., oggetto della seconda ordinanza cautelare, tutte commesse anteriormente all’emissione del primo provvedimento restrittivo, connessione, invece, esclusa dal Tribunale evocando il principio AVV_NOTAIO (di per sé non in discussione) secondo cui i reati fine, anche se corredati dall’aggravante agevolatrice mafiosa, non debbono necessariamente considerarsi in rapporto di connessione qualificata col reato associativo, senza però considerare la specificità del caso concreto. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di cui alla motivazione.
La parte qualitativamente e quantitativamente preponderante del ricorso verte sul tema dell’invocata retrodatazione dell’ordinanza impugnata al momento dell’emissione di quella riferita al ricorrente nell’ambito del procedimento cd. RAGIONE_SOCIALE, sostenendo la difesa – con progressiva messa a punto della censura mediante formulazione di motivi nuovi (v. supra) -la perfetta sovrapponibilità dell’imputazione provvisoria di natura associativa (capo A) del presente con quella a suo tempo formulata nel distinto procedimento, transitato ormai alla fase del giudizio e che ha visto il ricorrente condannato in via non definitiva per partecipazione al clan di ‘ndrangheta noto come ‘famiglia RAGIONE_SOCIALE‘ di Tropea, affiliata alla più nota e rilevante cosca RAGIONE_SOCIALE di Vibo Valentia, anche in quanto fratello del capo riconosciuto NOME COGNOME.
Sull’eccezione di inefficacia dell’ordinanza cautelare per retrodatazione di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., osserva preliminarmente il Collegio che il Tribunale di Catanzaro non si è sottratto all’onere di rispondere in maniera specifica alle allegazioni difensive, ad es. mediante riferimento puntuale al momento di redazione dell’informativa finale in relazione al criterio della
desumibilità dagli atti (v. in particolare pag. 4).
Il Tribunale ha, infatti, argomentato che l’informativa riassuntiva trasmessa dalla Polizia Giudiziaria il 16 luglio 2019 era solo in parte sovrapponibile “con la complessità e pluralità degli elementi indiziari acquisiti in seguito e compendiati nella citata informativa finale e nella richiesta cautelare” (pag, 5 ordinanza).
Trattasi di valutazione che non spetta a questa Corte di cassazione sindacare nel merito, ma la questione che con il presente ricorso viene posta alla sua attenzione è quella della completezza nell’apprezzamento delle allegazioni e delle deduzioni difensive.
La difesa del ricorrente sostiene che al Pubblico Ministero distrettuale di Catanzaro era pervenuta annotazione di P.G. trasmessa il 7 dicembre 2018 e che i temi in essa svolti erano stati riproposti in altra del 20 agosto 2019, successiva anche alla citata informativa riassuntiva (v. supra).
Come anticipato, non spetta alla Corte di cassazione svolgere apprezzamenti, oltre tutto necessitanti continui confronti con il complesso del materiale indiziario disponibile, di stretta pertinenza dei giudici della cautela, ma la specificità dell deduzioni difensive ed il silenzio su di esse serbato dal Tribunale impone di necessità uno sforzo di approfondimento aggiuntivo, comportante l’annullamento dell’ordinanza impugnata sul punto con rinvio per nuovo giudizio.
Discorso diverso riguarda i reati fine rappresentati dalle estorsioni provvisoriamente ascritte al ricorrente.
Anche riguardo ad alcune di tali estorsioni il Tribunale ha svolto considerazioni circa la retrodatazione dell’ordinanza per desumibilità dei fatti da precedenti informative o annotazioni di P.G., ma non è questo il tema che ad avviso del Collegio ed anche del AVV_NOTAIO Generale (v. richieste) merita approfondimento.
Con riferimento all’ipotesi di reato di cui al capo G, relativa all’estorsione i danno di soggetto rimasto, peraltro, non identificato (“quello del pullman”), sostiene il Tribunale che il compendio delle conversazioni intercettate ‘dà conto del coinvolgimento diretto del COGNOME NOME quantomeno nella fase di programmazione dell’azione delittuosa’ (pag. 10 ordinanza).
Il Collegio osserva che dal suddetto compendio emerge unicamente una interlocuzione tra il ricorrente e tale COGNOME NOME (che si assume essere partecipe della cosca) ed a seguire frammenti di conversazioni che sembrano riferirsi al conteggio di una somma di denaro che si arguisce essere stata consegnata dallo stesso COGNOME al ricorrente e provenire da “questo del pull”, come riferito dallo stesso COGNOME durante un successivo colloquio con COGNOME COGNOME.
Ciò premesso non ritiene il Collego che quanto esposto sul punto dal Tribunale in motivazione possegga la necessaria valenza evocativa a fornire dimostrazione dell’effettivo compimento di una estorsione ai danni di soggetto allo stato non identificato, ma che potrebbe eventualmente esserlo sulla scorta di ulteriori emergenze indiziarie suscettibili di colmare i vuoti di un quadro allo stato obiettivamente lacunoso.
Analoghe considerazioni valgono per l’estorsione, che si vuole consumata (capo M) ai danni di imprenditori coinvolti nell’esecuzione di lavori edili presso il costruendo Ospedale di Tropea.
Al di là del rilievo che anche in questo caso non vengono esplicitati i nomi dei soggetti da sottoporre ad estorsione, con l’eccezione di tale COGNOME NOME, l’intervento nella vicenda del ricorrente si limita – stando alla ricostruzione operata dal Tribunale (pag. 11-12 ordinanza) – con certezza alla manifestazione dell’intento di procedere con un avvertimento violento nei confronti delle potenziali vittime (“entriamo là dentro e glieli curriamo”) e forse – non essendo chiaro il riferimento alla persona del ricorrente o del fratello NOME – all’ulterio intento di adottare per l’avvenire il medesimo modus operandi impiegato “all’ospedale”, quando le vittime “avevano visto il cattivo tempo” decidendosi a portare (sottinteso: il denaro) oggetto delle condotte estorsive (pag. 12 ordinanza).
Osserva al riguardo il Collegio che pur considerato il carattere provvisorio delle acquisizioni investigative ed indiziarie, le loro attuali lacune si riflettono ne sostanziale apoditticità della motivazione, anche con riferimento al cruciale aspetto della partecipazione del ricorrente alla condotta tipica, al di là della manifestazione di un mero intento e dell’eventuale stipula di un accordo a questo relativo che, ove non seguito dalla sua attuazione, notoriarnente non integra illecito penale (art. 115, primo comma, cod. pen.).
Anche con riferimento ai capi G ed M dell’imputazione provvisoria si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale, eventualmente anche alla luce di ulteriori risultanze indiziarie.
4. Il ricorso va, invece, rigettato con riferimento alle censure formulate riguardo alle estorsioni provvisoriamente contestate ai capi F (persona offesa: un imprenditore operante nel settore alberghiero di nome COGNOME) e N (persona offesa: l’imprenditore NOME COGNOME, titolare di struttura ricettiva turistica ubicata in località Riaci di Tropea), mentre non risultano fatte segno di specifica doglianza difensiva quelle contestate ai capi D (persona offesa COGNOME) e K (persona offesa COGNOME).
In tali casi, oltre al non secondario aspetto della compiuta identificazione delle persone offese del reato, non è dato rinvenire nelle motivazioni articolate dal Tribunale il discutibile ricorso a ripetute presunzioni, di ordine fattuale e logico che connota le situazioni precedentemente considerate.
Con argomentazioni congrue e circostanziate rispetto allo stato attuale delle acquisizioni indiziarie, il Tribunale argomenta il pieno coinvolgimento del ricorrente nelle condotte estorsive, evidenziando che il contenuto delle conversazioni captate fotografa lin un caso, il momento del conteggio e della spartizione dei proventi delittuosi (capo F, pag. 9 ordinanza) e in un altro il riferimento, obiettivamente esplicito, a quelle che il Tribunale definisce plausibilmente “annose dinamiche di ingerenza della cosca’ “nella struttura ricettizia (sic) del COGNOME” (pag. 13 ordinanza), giuste valutazioni insuscettibili di critica sotto il profilo logico – espositivo e come tali insindaca in sede di legittimità. 
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai capi A, G, M e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 21 dicembre 2023
Il Presi-dente