Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17868 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17868 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Limbadi il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/10/2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio; udito l’AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava l’ordinanza con la quale il ricorrente era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato di aver concorso in tre distinte condotte estorsive,
con l’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e l’omessa motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti per la retrodatazione della misura.
Premette il ricorrente che i fatti in questione sono connessi con quelli oggetto di altro procedimento penale – convenzionalmente denominato “RAGIONE_SOCIALE” (successivamente riunito ad altro procedimento), nell’ambito del quale era stato sottoposto a misura custodiale fin dal 19 dicembre 2019. I fatti di reato oggetto di contestazione rientrerebbero nella più ampia contestazione formulata nel primo procedimento, nel quale COGNOME viene indicato quale promotore e organizzatore del sodalizio criminale.
Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe reso una motivazione del tutto avulsa dai dati di fatto, come emerge dalla circostanza che – nell’esaminare i presupposti per la retrodatazione – erra nell’individuare la prima ordinanza cautelare (individuata in quella del 27 aprile 2021, resa nel procedimento “RAGIONE_SOCIALE” anziché in quello “RAGIONE_SOCIALE“); altrettanto errata è l’individuazione dei reati in relazione ai quali si doveva verificare la sussistenza della retrodatazione, posto che il Tribunale in più occasioni fa riferimento all’illecita detenzione di armi, anziché alle ipotesi estorsive.
Il ricorrente, inoltre, censura anche il ritenuto difetto di interesse a dedurre la retrodatazione, sottolineando come l’esposizione stessa del motivo di ricorso sottintendeva necessariamente che, per effetto della retrodatazione, si sarebbe dovuta dichiarare l’inefficacia della misura per decorso del termine massimo di fase.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, adducendo elementi idonei a far venir meno il requisito della gravità indiziaria con riguardo a ciascuna delle imputazioni formulate.
In particolare, per quanto attiene all’estorsione contestata al capo 38), i giudici di merito avrebbero ritenuto di individuare COGNOME quale soggetto interessato ad intervenire in una complessa vicenda, riguardante rapporti di credito tra altri soggetti, nell’ambito della quale la persona offesa veniva costretta a versare una cospicua somma di denaro. Invero, si assume che in alcuna delle intercettazioni valorizzate emergerebbe il coinvolgimento di COGNOME, il cui ruolo sarebbe indirettamente desunto dal solo fatto che questi aveva una riconosciuta caratura criminale nel contesto di riferimento.
In relazione al capo 45), si contesta l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME, nonché la significatività delle intercettazioni. Le dichiarazioni di COGNOME risulterebbero generiche, non facendo direttamente riferimento alle estorsioni compiute ai danni della struttura ricettiva Pizzo Calabro RAGIONE_SOCIALE.
Al contempo, le intercettazioni valorizzate dal Tribunale non consentivano di acquisire elementi di gravità indiziaria a carico di COGNOMECOGNOME nei cui confronti viene individuata una sorta di responsabilità indiretta, per il solo fatto di rivestire u ruolo di rilievo nel contesto criminale.
Infine, in relazione all’estorsione di cui al capo 46), dalle intercettazioni emergeva che, con riguardo alla struttura denominata RAGIONE_SOCIALE, gli interlocutori ammettevano di non aver riscosso alcuna somma, specificando che l’attività ricettiva era stata sequestrata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
Il primo motivo di ricorso concerne il mancato riconoscimento della retrodatazione dell’ordinanza cautelare e della conseguente decorrenza del termine custodiale.
Il ricorrente ha esposto che i reati oggetto del presente procedimento sarebbero una mera esplicazione del programma criminoso dell’associazione per la quale era stato già attinto da misura cautelare, nell’ambito del procedimento noto come “RAGIONE_SOCIALE“. Ne conseguirebbe l’esistenza di un rapporto di connessione qualificata, nonché del presupposto della conoscibilità dei fatti oggetto della misura cautelare in esame fin dall’adozione della prima misura disposta nel diverso procedimento.
Tale impostazione è stata disattesa dal Tribunale del riesame sulla base di argomentazioni avulse dal contesto di riferimento e, presumibilmente, frutto di un vero e proprio errore materiale commesso nella stesura dell’ordinanza.
Premesso che i reati per i quali si procede consistono in tre episodi di estorsione aggravata, emerge ictu ()cui/ come il Tribunale abbia fatto riferimento a condotte di tutt’altro tenore.
Afferma il Tribunale (pag.4) che i fatti oggetto di esame sarebbero legati da vincolo di connessione qualificata rispetto al reato associativo oggetto della prima ordinanza (del 27 aprile 2021 nell’ambito del procedimento “RAGIONE_SOCIALE“), trattandosi di detenzione e porto illecito di armi aggravati ex art. 416 bis. 1 cod.
pen.
Il Tribunale incorre ulteriormente in errore allorquando afferma che non risulta che la condotta di illecita detenzione delle armi rientrasse, ab origine, nel programma criminoso (pag.5).
I riferimenti ivi indicati sono errati, posto che il ricorrente deduceva che la prima ordinanza emessa a suo carico è quella del 19 dicembre 2019, adottata nel procedimento “RAGIONE_SOCIALE” e, inoltre, le imputazioni contestate concernono condotte estorsive e non già reati in materia di armi.
A ciò si aggiunga che il Tribunale, proprio per il travisamento dell’oggetto della contestazione, non ha neppure esaminato il rilievo difensivo secondo cui, nel procedimento “RAGIONE_SOCIALE“, il giudice per le indagini preliminari aveva già riconosciuto il principio della retrodatazione in favore di COGNOME, proprio con riguardo ad un’ulteriore imputazione per estorsione.
Orbene, a fronte dell’errata individuazione sia dei reati in relazione ai quali è stata dedotta la sussistenza della connessione qualificata rispetto all’ipotesi associativa, per la quale è stata emessa la prima ordinanza cautelare, sia dell’ordinanza rispetto alla quale si è chiesta la retrodatazione (ovvero quella emessa il 19 dicembre 2019 e non il 27 aprile 2021), ne consegue la sussistenza del lamentato vizio di motivazione.
2.1. Il vizio sopra individuato non può neppure essere superato valorizzando il richiamo alla regola giurisprudenziale secondo cui l’interesse all’accoglimento della richiesta di retrodatazione della decorrenza del termine di durata della custodia cautelare, nel caso di c.d. contestazione a catena, sussiste solo qualora da essa derivi un diverso e favorevole computo del termine di durata della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari, tale da comportare la scarcerazione (Sez.6, n. 14510 del 9/3/2016, COGNOME, Rv. 266677).
Invero, il ricorrente ha espressamente dedotto che il riconoscimento della retrodatazione avrebbe dovuto comportare la perdita di efficacia della misura in atto, né può ritenersi che – a pena di inammissibilità del ricorso – il soggetto impugnante debba anche dettagliatamente specificare il computo aritmetico sulla cui base si perviene al superamento del termine.
2.2. Peraltro, il Tribunale erra anche nel valorizzare il fatto che il procedimento nel quale è stata adottata la prima ordinanza è transitato dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio.
Si tratta, infatti, di un aspetto che non è destinato ad incidere sul computo del superamento del termine di fase della misura cautelare adottata per seconda, sempre che si riconosca la sussistenza dei presupposti per la retrodatazione. Come chiarito dalle Sezioni Unite, infatti, la retrodatazione della decorrenza dei
termini di custodia cautelare, di cui all’art. 297, comma 3, cod.proc.pen., deve essere effettuata computando l’intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee (Sez.U, n. 23166 del 28/5/2020, COGNOME, Rv. 279347).
La fondatezza della censura concernente la sostanziale omessa valutazione della retrodatazione, con riferimento ai reati per i quali si procede, determina l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso che, in quanto attinenti alla sussistenza della gravità indiziaria, potranno assumere rilievo solo ove si superi la richiesta di retrodatazione e i termini massimi non risultino scaduti.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra indicati, con conseguente annullamento con rinvio per nuovo giudizio in ordine alla verifica dei presupposti per la retrodatazione ed ai suoi eventuali effetti sulla permanente efficacia della misura cautelare.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, co.7, c.p.p.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att., cod. proc. pen.
Così deciso il 4 aprile 2024 Il Consigliere estensore
La Presidente