Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27393 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27393 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Albania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona in data 13/2/2024 udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria con la quale l’ AVV_NOTAIO, difensore di NOME
NOME, ha replicato alle conclusioni del AVV_NOTAIO generale
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 13/2/2024 il Tribunale del riesame di Ancona, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Suprema Corte con sentenza del 29/11/2023, ha rigettato l’istanza di riesame proposta da NOME avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Ancona che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 74 D.P. 309790.
La sentenza rescindente, come segnalato dal Tribunale nel provvedimento impugnato, richiamava il giudice di merito ad osservare, in relazione al motivo di doglianza riguardante la retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare prospettata dalla difesa con riguardo alla anteriorità dei fatti di cui a delitto associativo rispetto al delitto scopo commesso il 6/1/2022 e per il quale NOME era stato arrestato, il principio di diritto secondo cui nella partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, l’arrest dell’associato elidendo la possibilità di protrarre l’attività criminale, determin l’interruzione del vincolo associativo, salvo che ricorrano elementi positivi idonei ad escludere tale dissociazione, sicché non poteva ritenersi come affermato dal GIP e dall’ordinanza del riesame poi annullata, che la retrodatazione non potesse configurasi in ragione della persistenza del vincolo associativo in ragione della permanenza del sodalizio e della mancanza di elementi di dissociazione.
Data questa indicazione l’ordinanza impugnata ha motivato in ordine alla persistenza del vincolo associativo ritenendo quindi non applicabile il meccanismo della retrodatazione per effetto della contestazione a catena.
2.Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione NOME per mezzo del difensore il quale denuncia il vizio di violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione avendo il Tribunale del riesame solo apparentemente osservato il dictum della sentenza rescindente poiché, secondo la difesa, una volta espunte dal materiale indiziario le conversazioni intercettate il 27/8/2021, in cui NOME e NOME COGNOME commentano l’arresto del associato COGNOME, e il 7/1/2022 in cui NOME coadiuva il rientro in Albania della moglie del NOME all’indomani del suo arresto, che non potevano essere utilizzate perché depositate oltre il termine di cui all’art. 309 comma 5 c.p.p., l’ordinanza del riesame risulterebbe basata sugli stessi elementi già giudicati dalla Suprema Corte inidonei a motivare il rigetto della richiesta di retrodatazione ex art. 297 co. 4 c.p.p.,
Infatti, secondo la difesa, sostenere, come fa il Riesame, la perdurante operatività dell’associazione non varrebbe anche a dimostrare anche la persistente adesione del NOME all’associazione, successivamente al suo arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In presenza di un giudizio rescissorio delimitato nel perimetro decisorio dal principio di diritto sopra ricordato, il motivo di ricorso con il quale si censu l’ordinanza del Riesame per l’illegittimità della retrodatazione non avendo il
Tribunale evidenziato elementi nuovi, idonei a dimostrare il perdurante vicolo associativo anche dopo l’arresto del NOME, così da escludere il meccanismo della contestazione a catena, appare infondato.
Va al proposito ricordato che, quanto al giudice del rinvio, l’ambito della sua autonomia di valutazione è naturalmente delimitato. Detto giudice, infatti, pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante un’autonoma valutazione delle emergenze probatorie concernenti il punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali o al compimento di una certa indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione (Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, Rv. 255122; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, Rv. 254830; Sez.1, n. 7963 del 15/01/2007, Rv. 236242). Ed invero, appare evidente che gli spazi di valutazione spettanti al giudice in sede di rinvio siano inversamente proporzionali alla specificità dei princìpi di diritto e delle ulteriori statuizioni rassegnati da quello di legittimità la sentenza di annullamento.
Nello specifico, in presenza di una decisione della Corte di cassazione molto puntuale nell’evidenziare l’aspetto trascurato dall’ordinanza che essa ha annullato, il Tribunale di Ancona ha compiutamente dato conto delle proprie determinazioni. In particolare ha ritenuto che il meccanismo della retrodatazione non operasse in quanto dagli atti di indagine emergeva la persistente operatività dell’associazione anche successivamente al 6/1/2022, data dell’arresto del COGNOME, risultando la contestazione del reato associativo “aperta” laddove l’indicazione ” in corso alla data del 29/10/2022″ doveva intendersi riferita al persistere dell’associazione a quella data e non alla cessazione della permanenza.
Ha sottolineato poi il riesame che, dopo gli arresti, l’associazione mostrava in concreto la sua reattività e vitalità rimodulando il proprio assetto senza per questo cessare di operare ( cfr. pag. 3 dell’ordinanza impugnata).
Il Tribunale ha anche motivato in ordine alla persistente partecipazione del NOME al contesto associativo richiamando significative intercettazioni telefoniche successive al suo arresto da cui emergeva l’interessamento ed il sostegno fornito dal capo dell’associazione per l’assistenza legale di NOME e per aiutare la famiglia di COGNOME quest’ultimo a fare rientro nel paese di origine, segnali questi indicativi del persistente rapporto di solidarietà tra gli associati e pertinentemente ricordando anche il contegno processuale tenuto dal NOME
dopo il suo arresto ( pag. 5 dell’ordinanza impugnata ), sicchè le svolte censure si risolvono nel sollecito ad una rilettura del fatto ed ad una diversa valutazione del tenore delle intercettazioni, o del significato in genere della prova indiziaria che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il giudizio, tipicamente di merito se (come nella specie) logicamente argomentato, sulla rilevanza e sull’attendibilità delle fonti indizianti (Sez. 1, n. 11603 d 11/05/2017, COGNOME; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623; Sez. 2 n. 20806 del 5/05/2011, Rv. 250362).
Giova poi sottolineare che non sussiste alcuna violazione dell’art. 309 co. 5 c.p.p., e comunque del diritto di difesa, posto che le informative del 18/7/2023 e del 12/1/2024, poste a base del provvedimento impugnato sono state prodotte dal P.M. in udienza, davanti al riesame, nel contraddittorio tra le parti, ma non sono state utilizzate dal GIP nell’ordinanza cautelare ‘sicchè non può parlarsi di omessa o tardiva trasmissione cui consegue ex at. 309 co. 10 c.p.p., la sanzione dell’inefficacia della misura (Sez. U, n. 19853 del 27/03/2002, Rv. 221393).
Va infatti ribadito il principio secondo cui in tema di riesame delle misure cautelari personali, la perdita di efficacia dell’ordinanza, prevista dall’art. 309 comma 10, cod. proc. pen., consegue soltanto al caso di mancato invio al tribunale di tutti gli atti trasmessi al giudice per le indagini preliminari momento della richiesta della misura, mentre non opera quando l’omesso invio riguarda atti non trasmessi, a suo tempo, al giudice per le indagini preliminari. (Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, Rv. 273296).
Per quanto complessivamente esposto deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma Iter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 17/5/2024