Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37353 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37353 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/04/2024 del Tribunale del riesame di Catania
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 8 marzo 2024, che aveva applicato nei confronti COGNOME NOME – :NOME la misura della custodia cautelare in carcere con riferimento ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 8 ottobre 1990, n 300, commessi dall’Ottobre 2021 al lugiio 2022.
Si contesta all’indagato di avere partecipato, con ruolo di push r e vedetta, alla associazione finalizzata al traffico di marijuana, skunk, cocina e crack, operativa nel quartiere di Librino, nonché di avere commesso uno dei reati fine dell’associazione.
Gli elementi indiziari utilizzati nell’ordinanza sono costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, dalle riprese video filmate dalle telecamere installate nelle piazze di spaccio, dalle intercettazioni, dai servizi di appostamento, dagli arresti in flpgranza, dai sequestri e dai verbali di sommarie informazioni testimoniali, il tutto compendiato nella C.N.R. del 27 aprile 2023 della Squadra Mobile di Catania.
Avverso l’ordinanza, ricorre per cassazione COGNOME, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 297, comma 3, cod. Proc. pen.
Il ricorrente era tratto in arresto il 24 febbraio 2022, presso la piazza di spaccio in INDIRIZZO, luogo oggetto di attenzione investigativa a far data dal novembre 2021, per la detenzione ai fini di spaccio di 169 involu icri di cocaina e 16 di marijuana. In relazione a tale fatto era, poi, condannato con sentenza del 19 dicembre 2022
Il Collegio della cautela ha erroneamente ritenuto non sussistenti i presupposti della retrodatazione con riferimento alla ordinanza impugnata, sostenendo che la C.N.R. che compendiava le indagini svolte era stata depositata dalla Squadra Mobile di Catania solo il 27 aprile 2023 e che, conseguentemente, i fatti di cui al presente procedimento non erano desumibili in epoca, antecedente al rinvio a giudizio disposto per i fatti in relazione ai quali COGNOME era stato arrestato il 24 febbraio 2022.
Si tratta di un assunto censurabile perché COGNOME COGNOME stato iscrittb nel registro degli indagati il 15 novembre 2021 per le ipotesi di reato di cui ag i artt. 74,73 d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309 e 416-bis 1 cod. pen., dunque immediatamente e contestualmente all’avvio delle attività investigative; inoltre, l’attività di indagine si è conclusa nel luglio 2022, a prescindere dal fatto che la Poliz a giudiziaria abbia depositato l’informativa finale dieci mesi dopo. È evidente, dunque, che già nel febbraio del 2022 sussistessero sufficienti elementi utili a suffragare l’ipotesi oggi in contestazione, anche in considerazione del fatto che, successivamente a febbraio 2022 (data in 0.1i il ricorrente era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari), non erano stati raccolti ulteriori eiementi di valenza indiziaria richiamati a fondamento della misura oggi applicata. Né può esseré il deposito della C.N.R., quale atto formale, a demarcare la linea al di là della quale sussiste la desumibilità degli atti di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. peri.
In altre parole, l’indagato è stato arrestato in costanza delle indagini a suo carico per i reati di cui all’odierna imputazione provvisoria, e, d’altro canto, il compendio indiziario consta soltanto gli elementi acquisiti fino al rnomento del suo arresto verificatosi il 24 febbraio 2022.
2.2. Violazioni di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Il Tribunale, con la gravata ordinanza, ha avvalorato la gravità del titolo del reato quale unico elemento dirimente per l’individuazione di un pericolo concreto e attuale di ricaduta del delitto.
COGNOME era arrestato in flagranza il 24 febbraio 2022 e imniediatamente posto in regime di arresti domiciliari; da allora, nessun elemento nuovo indiziario si è registrato a suo carico, pure in pieno svolgimento delle attività investigative, ad eccezione della conversazione del 13 marzo 2022, che non faceva che confermare la sua avvenuta estromissione dai traffici criminosi, avendo il predetto rifiutato la proposta di COGNOME di dedicarsi alla organizzazione di una autonoma piazza di spaccio.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 275, commi 3 e 3 -bis, cod. proc. pen.
L’indagato ha fornito la prova dell’efficacia dissuasiva della misura degli arresti domiciliari nel caso concreto, per come emerge dalla conversazione con COGNOME NOME del 13 marzo 2022. COGNOME ha mostrato, con il suo comportamento susseguente, di essersi emancipato dall’ambiente criminale e, proprio in ragione di ciò, era stato anche autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa.
Appare illogica e contraddittoria la motivazione dell’ordinanza impugnata, là dove sostiene la inidoneità della misura degli arresti domiciliari cori l’ausilio del braccialetto elettronico, ritenuto esclusivamente idoneo a scongiurare il pericolo di fuga.
Se COGNOME si fosse dedicato ad attività di spaccio domiciliare,, ciò sarebbe certamente emerso, giacché il medesimo è stato continuamente intercettato dal momento dell’arresto per i successivi cinque mesi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso inerisce al diniego di applicazione della retrodatazione della presente misura, in virtù del disposto di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. per., che appare, invece, pienamente coerente con il
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principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il qual, in tema di partecipazione al reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. CIL, l’arresto dell’associato, elidendo la possibilità per lo stesso di continuare la comune attività criminale, determina l’interruzione del vincolo associativo, salvo che ricorrano elementi positivi idonei ad escludere tale dissociazione (Sez. 6, n. 4004 del 29/11/2023 – dep. 30/01/2024 – Mema, Rv. 285904 – 01).
La permanenza dell’appartenenza all’associazione dopo che l’associato sia stato sottoposto a misura cautelare in carcere in riferimento ad uno idei reati fine della medesima, non può, in altre parole, essere affermata per la soia assenza di indici positivi di dissociazione. Al contrario, in mancanza di Manifestazioni positive di ausilio al sodalizio, la perdita della libertà personale rappresenta un elemento fattuale dirompente del quale è plausibile presumere la capacità di recidere materialmente i legami tra gli associati (Sez. 4, n. 34258 del 25/05/2007, Meziu, Rv. 237049 – 01).
2.1. Ciò detto, nel caso in esame, correttamente il Collegio della cautela ha ritenuto che la primigenia incarcerazione non abbia interrotto la partecipazione dell’indagato alla associazione. A conferma del fatto che l’attività di COGNOME in favore della stessa era continuata senza soluzione di continuità’, l’ordinanza impugnata ha, in particolare, sottolineato che:
il 13 marzo 2022 COGNOME e COGNOME discutevano della possibilità di aprire una autonoma piazza di spaccio da affidare alla direzione dell’odierno indagato, il quale però rifiutava la proposta per l’evidente preoccupazione di subire ulteriori controlli da parte della polizia;
il 20 dicembre 2022 NOME forniva indicazioni al sodale NOME COGNOME circa il prezzo da praticare nella vendita delle varie dosi di droga e circa la necessità di tenere “conti” diversi in base alla tipologia di droga venduta.
3.11 secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, afferendo alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
Trattasi di motivi generici a fronte della congrua e logica motivazione del Collegio della cautela.
3.1. Quanto al secondo motivo, l’ordinanza impugnata ha rimarcato la gravità non del titolo del reato, come sostenuto dalla difesa, bensì della condotta tenuta dall’indagato, il quale rivestiva un ruolo importante all’interno della struttura associativa, con particolare riguardo alla fungibilità del ruolo di puscher e di vedetta e ai contatti perduranti con la associazione, anche se ristretto in regime di arresti domiciliari.
3.2. Il Tribunale del riesame ha, infine, esaurientemente, IcJgicannente razionalmente argomentato le ragioni del proprio convincimento circa la inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, sottolineando a fronte della pericolosità dell’indagato, come sopra rappresentata, la custo cautelare in carcere era l’unica misura idonea a fare fronte alle esige cautelari.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell’indagato a pagamento delle spese processuali.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzipnale del giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni dl colpa nel determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi ch ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18 luglio 2024
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