Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4251 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4251 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 08/08/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’8 agosto 2025 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Ufficio il 2 luglio 2025 con la quale Ł stata applicata a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa dal 2019 all’ottobre 2023.
1.1. Respinta la richiesta di retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale, conformemente al Giudice per le indagini preliminari, ha richiamato gli esiti di altre precedenti indagini di polizia giudiziaria che hanno trovato conferma in quella posta a fondamento del presente procedimento e che ha consentito di accertare la permanente operatività nel territorio catanese, quanto meno, fino al settembre 2022 del sodalizio mafioso riconducibile alla famiglia COGNOME.
La struttura dell’associazione, le dinamiche interne, la suddivisione dei ruoli e i settori di interesse del gruppo sono stati ricostruiti anche tramite dichiarazioni di collaboratori di giustizia fra i quali, a seguito di decisione assunta in tempi recenti, NOME COGNOME.
Il vertice del sodalizio Ł stato indicato in NOME COGNOME coadiuvato da altri soggetti, alcuni dei quali, divenuti collaboratori di giustizia, hanno disvelato le dinamiche interne del gruppo illustrando quelle essenziali alla vita dell’associazione quali i pagamenti degli stipendi agli associati, la disponibilità di armi e la stessa organizzazione verticistica del gruppo che era dotato di una cassa comune e che operava con un penetrante controllo del territorio dedicandosi, in particolare, ai settori delle estorsioni e del narcotraffico.
Con riferimento specifico alla posizione di NOME, il Tribunale ha richiamato il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Inoltre, elementi conferma sono stati ulteriormente desunti dalle dichiarazioni dei
collaboratori NOME COGNOME e NOME COGNOME, oltre che dall’arresto in flagranza del 24 marzo 2022 e da alcuni controlli di polizia giudiziaria.
1.2. In punto di esigenze cautelari, reputato irrilevante il ‘tempo silente’ da ottobre 2021, i giudici di merito hanno, comunque, richiamato la personalità allarmante del ricorrente già condannato, in passato, per reati in materia di stupefacenti e indagato per il delitto associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un motivo con il quale ha eccepito i vizi di motivazione mancante, contraddittoria e illogica con limitato riferimento alla esclusione della retrodatazione ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Da un lato, il Tribunale del riesame ha ritenuto insussistente il requisito della desumibilità dagli atti (al momento della richiesta di rinvio a giudizio per il procedimento COGNOME del 28 novembre 2023) del compendio indiziario a carico di NOME in ragione del fatto che l’apporto collaborativo di NOME COGNOME Ł intervenuto nel luglio 2024, ossia in epoca successiva al rinvio a giudizio.
Le precedenti dichiarazioni di COGNOME, infatti, non costituivano, secondo i giudici di merito, un compendio sufficiente per supportare la tesi accusatoria a carico dell’indagato.
Tuttavia, i giudici catanesi hanno richiamato quali elementi di riscontro gli interrogatori del 24 luglio 2023 dei fratelli COGNOME che hanno reso le loro dichiarazioni in epoca antecedente sia alla richiesta di rinvio a giudizio per il procedimento connesso, sia a quella di esecuzione delle relative misure cautelari (risalenti all’11 ottobre 2023).
Peraltro, anche l’arresto di COGNOME risale al 2021, ossia ad epoca, addirittura, precedente alle dichiarazioni collaborative di COGNOME.
Alla luce di tali elementi, in uno con il richiamo compiuto nel provvedimento impugnato ad altri riscontri risalenti a fatti del 2022, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi l’annullamento dell’ordinanza indicata in epigrafe.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł meritevole di accoglimento.
Incontestata l’anteriorità dei reati in contestazione rispetto a quelli del procedimento denominato COGNOME rispetto al quale Ł stata, parimenti, ritenuta la connessione qualificata, il Tribunale ha rigettato l’istanza di retrodatazione dei termini di custodia cautelare avanzata dalla difesa a norma dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
La richiesta avanzata al Tribunale del riesame ha avuto ad oggetto il solo delitto associativo di cui al capo 1), essendo stata già riconosciuta dal Giudice per le indagini preliminari la retrodatazione con riferimento ai delitti di cui ai capi 22) e 23) (associazione dedita al narcotraffico e commercializzazione di sostanze stupefacenti), con conseguente mancata applicazione della misura cautelare.
Richiamati i principi espressi da Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909 – 01 in materia – ovvero che «in tema di “contestazione a catena”, quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi piø ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui Ł stata emessa la prima ordinanza» – i giudici di merito hanno confrontato la consistenza del compendio indiziario esistente al momento del rinvio a giudizio per il precedente procedimento con quello a disposizione del giudice
investito della richiesta cautelare.
In particolare, quanto alle dichiarazioni di NOME COGNOME, i giudici distrettuali hanno richiamato quelle del 1° febbraio 2022, del 3 febbraio 2022, dell’8 febbraio 2022 e del 7 marzo 2022 nelle quali NOME Ł stato descritto come componente del clan facente capo a NOME COGNOME ed impiegato nel settore delle sostanze stupefacenti, oltre che in azioni intimidatorie armate ai danni di imprenditori.
Le conferme rese da NOME COGNOME nel corso dell’interrogatorio del 10 luglio 2024 sono state ritenute elemento di riscontro, avendo tale collaboratore dichiarato che NOME era parte del gruppo COGNOME per il quale era stato affiliato proprio dallo stesso COGNOME a Natale 2020.
Dopo essere stato inizialmente addetto al solo settore degli stupefacenti, l’indagato era stato anche impiegato come scorta ad alcuni componenti del clan (fra i quali proprio il collaboratore) e come latore di messaggi ad appartenenti ad altri gruppi mafiosi.
Proprio alla circostanza che la scelta collaborativa di NOME Ł intervenuta in epoca successiva alla richiesta di rinvio a giudizio per il procedimento COGNOME Ł stata assegnata rilevanza decisiva per motivare l’insussistenza del requisito della «desumibilità dagli atti» quale presupposto di operatività della retrodatazione.
Le dichiarazioni dei due collaboratori (sulla cui attendibilità il Tribunale si Ł soffermato) sono state ritenute convergenti nei loro punti essenziali e idonee a supportare la tesi accusatoria, oltre che a smentire quella difensiva secondo cui l’indagato, semmai, avrebbe potuto essere ritenuto gravemente indiziato del solo delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
Tuttavia, in ciò annidandosi il vizio di contraddittorietà della motivazione come eccepito dal ricorrente, il Tribunale del riesame, a supporto della tesi accusatoria ha, ulteriormente, richiamato anche le dichiarazioni dei collaboratori NOME COGNOME e NOME COGNOME che, nel corso dei rispettivi interrogatori del 24 luglio 2023 (ovvero in epoca precedente alla, piø volte menzionata, richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento connesso), hanno descritto NOME come affiliato al gruppo COGNOME, con particolare riferimento al settore a capo del quale vi era COGNOME NOME.
Le dichiarazioni rese da entrambi i collaboratori, si legge nella parte finale dell’ordinanza impugnata, sono state giudicate riscontrate anche da quelle rese dai fratelli COGNOME e sono stati riportati passaggi in cui parrebbero confermate anche dichiarazioni aventi ad oggetto proprio il delitto associativo mafioso.
Sussiste, pertanto, su un punto assolutamente decisivo rispetto alla questione che ha formato oggetto di ricorso per cassazione, un passaggio motivazionale che contraddice, in assenza di ulteriori specificazioni, quanto esposto nella parte iniziale del provvedimento nella quale la conferma alle dichiarazioni di COGNOME Ł stata individuata nelle dichiarazioni rese da COGNOME nel 2024.
A ciò va aggiunto che altri riscontri sono stati indicati nell’arresto in flagranza del 24 marzo 2022 e nei controlli eseguiti a carico dell’indagato mentre si trovava in compagnia di altri associati a partire dal 7 febbraio 2021.
Anche in questo caso, avendo espressamente indicato i giudici di merito, la consistenza di tali elementi quali veri e propri «riscontri», non Ł stato spiegato quale sia la loro concreta incidenza sul quadro indiziario e, in particolare, la loro autosufficienza a fornire elementi di conferma alle dichiarazioni di COGNOME.
3. Alla luce di quanto esposto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, affinchØ indichi la consistenza del
materiale indiziario per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. a carico di COGNOME al momento del rinvio a giudizio per il connesso procedimento COGNOME e l’eventuale decisività degli elementi ulteriori acquisiti in epoca ad essa successiva.
Deve essere, altresì, disposto l’invio del presente provvedimento alla Cancelleria per le incombenze di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania sezione per il riesame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 15/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME