Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9256 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9256 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Vibo Valentia DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 16/10/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità della impugnazione;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell’appello cautelare, rigettava il gravame presentato da NOME COGNOME avverso il provvedimento della Corte di assise della stessa città, emesso il giorno 26 agosto 2025, con il quale era stata respinta l’istanza di retrodatazione, ai sensi dell’art. 297, comma 3, del codice di rito, della misura cautelare della custodia in carcere disposta in data 4 giugno 2024 nei suoi confronti per il capo B) della rubrica del procedimento c.d. ‘Habanero’ riguardante il reato di concorso in un triplice omicidio ed un tentato omicidio pluriaggravato anche ai sensi dell’art. 416bis.1. cod. pen. (fatti noti anche come ‘Strage dell’Ariola’ avvenuta il 25 ottobre 2003 nella omonima località sita nel comune di Gerocarne e da inquadrarsi nell’ambito della lotta tra i clan mafiosi rivali dei RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE) – a quella adottata a suo carico in data 20 gennaio 2012 con riferimento al procedimento penale per violazione dell’art. 416-bis cod. pen., noto anche come ‘Luce nei boschi’, nell’ambito del quale egli ha riportato condanna.
1.1. In sintesi, il Tribunale riteneva infondato l’appello avendo escluso, anzitutto, la sussistenza di alcuna ipotesi di connessione qualificata dal vincolo della continuazione oppure teleologica tra il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed il capo B).
1.2. Inoltre, il giudice dell’appello cautelare osservava che all’epoca della emissione della ordinanza per il procedimento ‘Luce nei boschi’ gli elementi indiziari a carico dell’appellante per la ‘Strage dell’Ariola’ erano ancora indefiniti, dovendo gli inquirenti verificare l’attendibilità delle dichiarazioni rese da vari collaboratori di giustizia, elaborare tutti i dati raccolti ed ottenere dei riscontri carattere oggettivo rispetto al narrato dei propalanti medesimi.
Avverso la sopra indicata ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 297, 303 e 125 del codice di rito ed il vizio di motivazione; al riguardo osserva che il Tribunale (come prima la Corte di assise)
ha illogicamente escluso la sussistenza della connessione qualificata tra i due delitti (associazione di stampo mafioso e gli omicidi ed il tentato omicidio pluriaggravati) nonostante per i fatti della ‘strage dell’Ariola’ sia stata contestata l’aggravante della premeditazione e dell’art. 416-bis.1 cod. pen., perché gli omicidi erano stati commessi per vendicare la morte dei genitori degli indagati e contrastare l’espansione territoriale del clan ‘ndranghetistico rivale.
2.2. Quanto poi al profilo della anteriore desumibilità degli elementi indiziari per la sopra indicata strage sin dal momento della emissione del primo titolo cautelare, NOME COGNOME deduce l’omessa motivazione da parte del Tribunale rispetto alle specifiche censure sollevate con il gravame rispetto agli indizi esistenti a suo carico e non conosciuti al momento della applicazione della prima misura.
Il AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile l’impugnazione.
Il difensore del ricorrente ha depositato articolata memoria con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui motivi sono in parte infondati ed in parte inammissibili, deve essere complessivamente respinto.
Come sopra esposto il ricorrente sostiene che, alla data dell’emissione dell’ordinanza coercitiva avente ad oggetto il reato associativo nell’ambito del procedimento ‘Luce nei boschi’, il triplice omicidio ed il tentato omicidio pluriaggravati (riguardanti ‘La Strage dell’Ariola’) oggetto dell’ordinanza cautelare applicata nell’ambito del procedimento ‘Habanero’ erano già desumibili ex actis e che, inoltre, tra detti reati sussiste connessione teleologica, oltre che qualificata dal vincolo della continuazione.
Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di emissione ne confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente all’emissione della prim ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure dispos con le ordinanze successive, prevista dall’art. 297, comma terzo, del codice rito, opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dell’emissione dell prima ordinanza, di desumere dagli atti l’esistenza dei fatti oggetto d ordinanze successive, ed indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l’esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure.
3.1. La giurisprudenza di legittimità prevede poi che, quando nei confronti d un imputato siano emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione quali esiste una connessione qualificata (concorso formale, continuazione o connessione teleologica), opera la retrodatazione prevista dall’art. 297, comm terzo, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un “diverso” procediment se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i oggetto della prima ordinanza.
3.2. Nella ipotesi in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti dive riguardino, invece, fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al moment dell’emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti son corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può ess frutto di una scelta del pubblico ministero; in tema di retrodatazione de decorrenza dei termini di custodia cautelare, per l’anteriore “desumibilità” da atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata co primi, è necessario che il quadro legittimante l’adozione della misura cautela sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prim potendo gli stessi non manifestare sin dall’inizio il loro significato in m
immediato ed evidente (in senso conforme Sez. 6, n. 48565 del 06/10/2016, Rv. 268391 – 01).
Ciò premesso, si rileva che la ordinanza impugnata non è censurabile poiché ha spiegato, con argomentazioni adeguate e non illogiche, le ragioni per le quali ha escluso la sussistenza delle condizioni per la retrodatazione della ordinanza cautelare di cui si tratta.
4.1. In particolare, con riferimento alla dedotta connessione tra i due reati il Tribunale ha escluso la continuazione evidenziando, coerentemente, che il triplice omicidio ed il tentato omicidio pluriaggravati (‘Strage dell’Ariola’) non potevano essere previsti al momento dell’ ingresso di NOME COGNOME nell’organizzazione di stampo mafioso, poiché essi rappresentavano la risposta all’omicidio del padre e dello zio avvenuti in epoca successiva alla sua adesione al sodalizio criminale e che, quindi, egli non poteva ragionevolmente prevedere che anni dopo avrebbe posto in essere la strage in questione.
4.2. Analogamente, l’ordinanza impugnata ha escluso, in maniera non irrazionale, la dedotta connessione teleologica qualificata, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), del codice di rito, tra il delitto associativo ed i fatti omicid del procedimento ‘Habanero’ visto che gli omicidi non erano finalizzati ad occultare l’esistenza dell’associazione mafiosa e neppure per eseguire il delitto ex art. 416-bis cod. pen., considerato che l’organizzazione mafiosa era preesistente alla c.d. ‘Strage dell’Ariola’.
4.3. Infatti, rispetto al computo dei termini di durata delle misure cautelari, perché sussista la connessione di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non basta che tra i due reati esista un qualsiasi rapporto di connessione finalistica, essendo necessario che esso sia qualificato secondo lo schema di cui all’art. 12, comma 1 lett. b) e c) del codice di rito, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri. Con specifico riferimento alla connessione teleologica, questa Corte ha affermato che ai fini della retrodatazione della decorrenza del termine di durata di più misure cautelari disposte con ordinanze diverse, non sussiste alcuna connessione rilevante tra il reato di associazione mafiosa e quelli di omicidio commessi nello svolgimento dell’attività del sodalizio, atteso che questi ultimi non rappresentano la finalità per cui lo stesso è stato costituito
(Sez. 1, n. 22751 del 06/05/2021, Rv. 281545 – 01; Sez. 6, n. 28023 del 06/06/2011, Rv. 250544; Sez. 1, n. 12715 del 06/03/2008, Rv. 239379).
4.4.Tale valutazione non manifestamente illogica non è sindacabile in questa sede, mentre le doglianze difensive, sul punto, finiscono con il prospettare una inammissibile diversa lettura dei dati procedimentali rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di Catanzaro.
Infondate risultano, invece, le censure relative alla conoscibilità degli indizi relativi alla ‘Strage dell’Ariola’ sin dall’epoca della emissione della ordinanza di custodia cautelare relativamente al processo ‘Luce nei boschi’.
5.1. Come noto, ai fini dell’applicazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., la valutazione dell’anteriore desumibilità delle fonti indiziarie poste a fondamento dell’ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, è una questione di fatto che, per intrinseca natura, non può essere rivisitata o rielaborata nel presente scrutinio di legittimità, poiché questo è limitato alla disamina della logicità e coerenza descrittiva degli eventi processuali e delle emergenze probatorie enunciati nel provvedimento impugnato e nella connessa conseguenza e non contraddittorietà delle valutazioni ricavatene sul piano della logica giuridica dal giudice di merito.
5.2. Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale di Catanzaro ha sottolineato che al momento della emissione della prima ordinanza cautelare (relativa alla associazione di stampo mafioso) non vi erano elementi indiziari sufficienti a giustificare anche la emissione della misura cautelare per la ‘Strage dell’Ariola’ essendo necessaria la elaborazione dei vari dati indiziari, del materiale istruttorio ed il riscontro del narrato dei vari collaboratori che avevano indicato l’odierno ricorrente come uno dei responsabili, al fine di fondare la richiesta di misura cautelare su elementi idonei ed in grado di soddisfare le condizioni normativamente richieste per la emissione. In altri termini, soltanto quando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia avevano trovato riscontri oggettivi e conferme nelle ulteriori attività di natura investigativa potevano ragionevolmente ritenersi sussistenti i gravi elementi di colpevolezza fondanti la richiesta di applicazione della misura cautelare.
5.3. Pertanto, le logiche argomentazioni svolte dal Tribunale sul punto non vengono efficacemente disarticolate dalle censure difensive, peraltro in parte rivalutative.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 del codice di rito; la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2026.