Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44081 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44081 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Romano VincenzoCOGNOME nato a Gela il 30/11/1987
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 27/03/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l’ordinanza cautelare emessa in data 1 marzo 2024
dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, con la è stata applicata a NOME COGNOME la custodia cautelare in carcere per il r di partecipazione ad un’associazione dedita al narcotraffico descritta al c previa esclusione delle aggravanti di cui all’art. 416 -bis.1 cod. pen. e 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2 . Ricorre l’indagato con atto a firma del difensore, Avv. NOME COGNOME in cui deduce tre motivi di seguito sintetizzati nei limiti stret necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Inosservanza od erronea applicazione di legge, in relazione agli art. 273, 274, 275, 292, comma 2, lett. c), c -bis, cod. proc. pen.
Il Tribunale ha omesso di valutare autonomamente le esigenze cautelari non avendo considerato la produzione documentale allegata dalla difesa in sede interrogatorio di garanzia del 13 marzo 2024 e in sede di udienza del 26 ma 2024, in particolare i provvedimenti che dimostrerebbero la rescissione di legame da parte dell’indagato con il sodalizio contestato, successivamente al arresto, avvenuto in data 28 novembre 2019, per la detenzione di 4 kg. di coca
Nel dettaglio, l’indagato è stato affidato in prova al servizio social dedicato al lavoro e al volontariato presso la Croce Rossa di Gela, ven monitorato costantemente dall’UEPE, né risulta che egli abbia violato la legge d il suo arresto, sicchè ben avrebbe potuto essere disposta la custodia extramu con il presidio di controllo del braccialetto elettronico.
Sono inoltre decorsi quattro anni dai fatti.
2.2. Inosservanza od erronea applicazione di legge in relazione all’art. comma 3, cod. proc. pen.
Il Tribunale avrebbe dovuto retrodatare la decorrenza dei termini di custo cautelare al 28 novembre 2019, data di esecuzione della prima ordinanza, n essendo in discussione la partecipazione del ricorrente alla associazione final al narcotraffico in epoca anteriore e prossima al febbraio 2019, ossia ben p dell’adozione, nel novembre del 2019, del primo titolo custodiale, nonch connessione teleologica tra il delitto associativo e il reato scopo.
Gli elementi su cui fonda la gravità indiziaria per il reato assoc sarebbero tutti emersi prima dell’adozione della prima ordinanza cautelare quanto nel novembre del 2011 il ricorrente ed i sodali erano sottopost intercettazione e NOME era monitorato con sistema GPS.
2.3. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il Tribunale, pur avendo escluso l’intraneità del Romano al sodalizio mafio con conseguente disconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 pen., ha dedotto la sussistenza delle esigenze cautelari dalla sua vicin
NOME COGNOME, uomo di vertice dell’associazione mafiosa egemone sul territorio, e all’affiliato NOME COGNOME
Il Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME ha conclus con requisitoria scritta nei termini riportati in epigrafe.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
In ordine logico, va anteposto l’esame del secondo motivo, inerente a violazione della disciplina in tema di contestazioni a catena.
Giuridicamente corrette devono ritenersi le ragioni poste a base de reiezione della istanza di retrodatazione.
Non è invero contestato:
-che il reato associativo per cui si procede e quello di cui alla ordinanza ca eseguita nei confronti di Romano il 28 novembre 2019 risultino avvinti connessione teleologica, in quanto attuativo, tale secondo reato, del progra criminoso dell’associazione;
che la condotta di partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico abbia. inizio in epoca anteriore e prossima al febbraio 2019 e dunque ben prima del adozione del primo titolo custodialei
T Uttavia, come correttamente evidenziato dal Tribunale, alla data del rinv giudizio per il fatto contestato con la prima ordinanza, non era poss inquadrare l’episodio che condusse all’arresto come estrinsecazione del contributo fornito dal COGNOME in qualità di partecipe, ad una più ampia associazione.
Esistenza, struttura e operatività del gruppo risultano emersi in segui protrarsi della attività investigativa, conclusasi solo qualche anno dopo; sicc sussiste l’ulteriore presupposto del meccanismo di retrodatazione, costituito desumibilità dagli atti del fatto associativo per cui oggi si procede, al mo del rinvio a giudizio per il fatto contestato con la prima ordinanza.
La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che è onere della parte che invoca la retrodatazione provare tale requisito e ha precisat a tali fini, assume valenza dimostrativa il deposito dell’informativa final polizia giudiziaria, contenente il compendio dei risultati investigativi, ov note di polizia giudiziaria, rispetto alle quali la successiva informativa fin presenti elementi di novità all’interno del procedimento nel quale è stata em la prima ordinanza e al momento di emissione della stessa (Sez. 2, n. 6374 28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577).
Nella specie, si è evidenziato dal Tribunale che l’informativa conclu dell’indagine risulta depositata solo in data 2 agosto 2022, ossia ben oltre l in flagranza del 2019, e che diverse risultano le Autorità Giudiziarie che proceduto (posto che il procedimento esitato nell’arresto del 2019 era in cari Tribunale di Gela, il presente è nato a Caltanissetta ) e sì da potersi esclud l’adozione di due distinti titoli custodiali sia frutto di una indebita frazionamento operata dal Pubblico Ministero.
Questa Corte ha puntualizzato la corretta ermeneusi della norma di cu all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. , specificando che la nozione di “desumi dagli atti” presuppone la sussistenza di una situazione indiziaria di tale gr completezza da legittimare l’adozione della seconda misura cautelare fin momento in cui è stata adottata la prima (Sez. 6, n. 54452 del 06/11/20 Tedde, Rv. 274752 – 01).
Ancora, si è evidenziato che “la nozione di anteriore “desumibilità” dagli inerenti alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie poste a fonda dell’ordinanza cautelare successiva consiste non nella mera conoscibilità stori determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete e cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare. (v. n. 48034 del 25/10/2019, COGNOME, Rv. 277351 – 02 in relazione a fattispeci cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale, che aveva esc retrodatazione in quanto l’informativa finale relativa ai fatti per i quali emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi l’applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flag quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorr negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la second ordinanza).
Il primo e il terzo motivo ineriscono alle esigenze cautelari e pos essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi.
3.1. Il primo motivo è formulato in termini generici.
L’ordinanza fa riferimento a documentazione prodotta in sede d interrogatorio di garanzia e ad una udienza successiva.
Si tratta di un elenco di atti di cui non è specificatamente precis contenuto.
Si tratta, come sembra, dei provvedimenti di progressiva attenuazione da ultimo, di revoca della misura cautelare emessa nel pregresso procedimento
la cui condanna conclusiva è stata interamente espiata GLYPH e della ordinanza di ammissione alla misura alternativa dell’affidamento ai servizi, in relazione ai la difesa non ha tuttavia spiegato – come non lo aveva fatto in precedenza non in termini assertivi, perché dovrebbe evincersene la rescissione di o rapporto riferibile all’associazione in contestazione; né la prospettata resci può fondarsi sul solo fatto che il soggetto, fuori dalla struttura carcera osservato le prescrizioni impostegli ed è stato sottoposto a monitoraggio da p degli inquirenti.
3.2. Il terzo motivo è aspecifico.
Il ricorrente non tiene conto di quanto argomentato nell’ordinan impugnata a proposito delle esigenze, valutate “particolarmente impellenti e for anche in ragione del ruolo ascritto al ricorrente, come ricostruito – in ter gravità indiziaria – nella ordinanza genetica.
COGNOME è individuato, alla stregua delle emergenze investigative, quale stretto collaboratore del soggetto di vertice NOME COGNOME, boss di ‘ nostra gelese, con cui aveva assidui contatti, e corriere, subentrato all’affili medesima cosca, NOME COGNOME, nell’associazione finalizzata al narcotraffico c costituiva l’asset strategico della cosca mafiosa. La sua partecipazione alla consorteria è fondata su una serie di elementi descritti nell’ordinanza genet ripresi da quella del Tribunale, che con la prima forma un unitario co argomentativo, quali: l’assiduità e la frequenza dei contatti, mediante col stringati e di tenore criptico, con il precitato COGNOME, boss mafioso, al anche del sodalizio dedito al narcotraffico; la frequentazione abituale della del sodale COGNOME; il ricorso alla “staffetta”, come modus operandi e l’utilizzo di una utenza intestata ad un soggetto straniero; le dichiarazioni intercett altri indagati in cui veniva fatto espresso riferimento al coinvolgiment ricorrente in operazioni “di squadra”; l’acquisto di sostanza stupefacent fornitore dell’associazione Curvà; le risultanze della perquisizione dell’autove dell’indagato.
Egli ha operato in un gruppo definito “potente”, perché capace di gestire flusso considerevole e continuativo di sostanze stupefacenti, attraverso pluralità di canali di rifornimento.
Venendo in rilievo reati per i quali opera la presunzione relativa di cui a 275, comma 3, cod. proc. pen. il Tribunale ha ritenuto, senza incoerenze, che, a fronte di un quadro cautelare di così elevato allarme, proprio per la entità del associativo, permanga all’attualità il periculum libertatis, correlato al pericolo di recidiva nza .
Il pericolo è ancorato essenzialmente alla pervicacia e alla professiona criminale dell’indagato, rivelata dal numero di traffici illeciti che egli è r
portare a termine, acquistando, trasportando e cedendo quantitativi elevati dr pesante per conto dell’associazione criminosa.
Questa Corte regolatrice ha, del resto, precisato che il requ dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. p non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel deli richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione progno sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accur fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della cond della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve es tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti; tale valutazione non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occas di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991; Se 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767).
E t ‘ il caso di aggiungere che, in tema di misure cautelari riguardanti, specifico, il reato di associazione finalizzata al narcotraffico, la pro pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa o alla data ul reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costit espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inseriment nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza. postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il t trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del v non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di at delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez 16357 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 281293).
Senza illogicità, le ragioni della inadeguatezza di una misura meno afflit riposano sulla inidoneità ad impedire la ripresa di contatti con un ambi criminoso che travalichi i limiti della associazione di appartenenza del ricorr
3.3. Da ultimo, non vi è alcuna contraddittorietà,nella motivazione i tra la esclusione della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 e la ritenuta prossim rjcorrente ad uno dei vertici di cosa nostra, che dirigeva anche la consorteria al narcotraffico, costituente una risorsa nevralgica della mafia gelese, elemento di spiccata pericolosità.
Le due associazioni sono tipologicamente distinte, posto che l’elemento ch caratterizza l’associazione di tipo mafioso rispetto all’associazione de narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell’utilizzo del metodo, nell’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell’impos una sfera di dominio sul territorio, con un’operatività non limitata al tra sostanze stupefacenti, sicché è ben ipotizzabile anche il concorso tra i due d ad esempio quando il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un riconosci
assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico (v. Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, COGNOME, Rv. 276469 – 01).
In ogni caso, la vicinanza al singolo esponente di una associazione di stampo mafioso non è, per sé sola, sintomatica della volontà agevolativa di tale associazione, né dell’uso del relativo metodo, mentre può incidere sul profilo della pericolosità.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
La Cancelleria curerà gli adempimenti comunicativi di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna. il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 12/09/2024