Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46673 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46673 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
su ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Lecce il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/07/2023 del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato o dichiarato inammissibile; udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, il quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello ci Lecce rigettava l’impugnazione presentata dall’imputato ex art. 310 cod. proc. pen. avverso
l’ordinanza della Corte d’appello che, a sua volta, respingeva l’istanza, inoltrata ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., volta a far dichiarare l’inefficacia della misura custodiale in virtù della decorrenza del termine massimo di fase della custodia cautelare per retrodatazione rispetto ad altro titolo detentivo.
2. Presentano un unico motivo di ricorso i difensori dell’imputato, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, deducendo violazione dell’art. 29.7, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione nella lettura del capo di incolpazione provvisorio sub a) dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce in data 12 febbraio 2020.
I difensori premettono che l’imputato era stato tratto in ar -esto il 30/10/2019 perché colto nella flagrante detenzione di un’arma comune da sparo con matricola abrasa.
In questo primo procedimento, in data 20/12/2019, su richiesta del pubblico ministero, il Giudice per le indagini preliminari di Lecce disponeva il giudizio immediato con l’imputazione di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e per reati in materia di armi (art 23 comma 1,3 e 4 legge 110/1975).
Seguiva la richiesta di giudizio abbreviato, che si concludeva con la condanna, in data 20/02/2020, dell’imputato.
La Corte di appello di Lecce in data 18/12/2020, riformando la sentenza di primo grado, assolveva l’imputato dal reato di cui all’articolo 23, comma 4, legge 110/1975 perché il fatto non sussiste; riteneva assorbito il reato di cui all’articolo 2 I. 895/1967 in quello dell’art. 23, comma 3, I. 110/1975 e riduceva conseguentemente la pena.
Nel frattempo, in data 12/02/2020, il Giudice per le indagini preliminari di Lecce emetteva a carico di COGNOME l’ordinanza di custodia caul:elare nel presente procedimento penale per: associazione di stampo mafioso (art. 416-bis, commi 1, 2 e 4, cod. pen.) «da data anteriore al 18/10/2017 e fino al 28/07/2018 – con permanenza»; reati in materia di armi (artt. 2, 4 e 7 I. 895/67) e minaccia (art. 612, comma 2, cod. pen.), aggravati dal metodo mafioso (416-bis.1 cod. pen.), commessi il 14/04/2018; danneggiamento seguito da incendio (art. 424, comma 1,), minaccia (art. 612, comma 2, cod. pen.), commessi nella notte tra il 29 e il 30/08/2017.
L’ordinanza era eseguita il 26/02/2020 e l’udienza preliminare si celebrava il 30/11/2020. Seguiva il giudizio abbreviato, che si concludeva con sentenza di condanna alla pena di 14 anni di reclusione.
Da ultimo, con sentenza del 06/06/2023, la Corte d’appello riconosceva il vincolo della continuazione con il reato giudicato dalla Corte d’appello di Lecce con sentenza del 18/12/2020.
Ciò premesso, nel ricorso si rileva quanto segue.
La difesa aveva eccepito che le due ordinanze cautelari erano sì emesse in procedimenti distinti, ma per fatti di reato legati da connessione qualificata.
Ancora, aveva rilevato che i reati contestati nella seconda ordinanza di custodia cautelare erano anteriori a quello della prima ordinanza di custodia cautelare, come risultava dalla dizione testuale del capo di incolpazione, e che sicuramente precedevano la. data del decreto di giudizio immediato nel relativo procedimento.
Infine, aveva rilevato che tali fatti di reato erano desumibili dagli atti nella disponibilità del pubblico ministero, alla data del decreto di giudizio immediato.
Aveva concluso, dunque, che avrebbe dovuto operare il meccanismo processuale della retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare al 30/10/2019, imposta dall’articolo 297, comma 3, cod. proc. pen., e che andava dichiarata ora per allora la perdita di efficacia della misura cautelare in atto per superamento del termine massimo della fase dell’indagini di cui all’articolo 303 comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen. Avrebbe dovuto, infatti, trovare applicazione il principio affermato da Sez. U. n. 23166 del 28/05/2020, COGNOME, Rv. 279347, secondo cui la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all’articolo 297, comma 3, cod. proc. pen. deve essere effettuata computando l’intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee.
Ciò nondimeno, la Corte di appello escludeva potesse valere il meccanismo processuale della retrodatazione, ritenendo insussistente il requisito della anteriorità cronologica. A tal fine, affermava che la formulazione letterale del capo di imputazione provvisoria, pur infelice, fosse chiara nel riferirsi al reato associativo come permanente (ed invocava, dunque, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235909 le quali escludono espressamente il caso di contestazione di associazione di stampo mafioso con descrizione del momento temporale di commissione mediante una formula cosiddetta aperta).
Veniva allora proposta impugnazione ex art. 310 cod. proc. pen. dinanzi al Tribunale del riesame, deducendo che l’incolpazione cautelare da considerare ai fini della corretta applicazione dell’articolo 297, comma 3, cod. proc. pen. era quella contenuta nel provvedimento del Pubblico Ministero, e non quella indicata nei provvedimenti successivi, da cui invece, la Corte di appello aveva (erroneamente) desunto conferma della suddetta volontà, ribadendo, in aggiunta alle considerazioni già riportate, che tale provvedimento recava la dizione «in data anteriore al 18/10/2017 fino al 28/07/2018 – con permanenza», con la
conseguenza che si era in presenza di una contestazione chiusa, con riferimento al termine finale, e non aperta.
Tuttavia, il Tribunale del riesame, con l’ordinanza impugnata in questa sede, ha pretermesso le considerazioni difensive e, ribadendo testualmente le argomentazioni del provvedimento impugnato ed affermando, in modo non condivibile, che all’errore contenuto nella formulazione dell’incolpazione può porsi rimedio nei provvedimenti successivi, come chiaramente disvelato dal passaggio in cui richiama la data finale in rubrica «poi successivamente corretta nella imputazione definitiva».
Inoltre, richiama anch’esso il presupposto del riconoscimento del vincolo della continuazione, ovvero la protrazione della condotta associativa anche oltre il termine finale indicato nel capo di imputazione, interpretando – in modo del tutto inammissibile – diversamente il dato testuale della originaria richiesta di applicazione della misura cautelare formulata dal Pubblico Ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. La difesa dell’imputato aveva chiesto la c.d. retrodatazione del provvedimento di custodia cautelare del suo assistito, ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ritenendo la sussistenza, nel caso di specie, dei suoi presupposti legislativi, per come specificati dalla giurisprudenza di questa Corte (soprattutto, Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231058; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235909; Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, COGNOME, Rv. 279347).
In particolare, aveva sostenuto, nelle diverse sedi e, da ultimo, dinanzi al giudice del riesame, che: a) i fatti di reato della seconda ordinanza di custodia erano stati commessi prima di quelli di cui alla prima ordinanza di custodia cautelare e che tra gli stessi sussistesse una connessione qualificata (acclarata dalla Corte d’appello, là dove ha riconosciuto che erano avvinti dal vincolo di continuazione); b) quantomeno alla data di emissione del decreto di giudizio immediato disposto nel primo procedimento (e cioè al 20/12/2019) i fatti posti alla base dell’ordinanza emessa per il reato associativo del secondo il procedimento erano desumibili dagli atti in possesso del pubblico ministero, essendo stata la relativa richiesta depositata dal Giudice per le indagini preliminari in data 31/05/2019; c) sussistevano i presupposti perché fosse dichiarata “ora per allora” la perdita di efficacia della misura cautelare in atto relativamente al reato associativo, per superamento del termine massimo della fase di indagini un anno di cui all’art. 303, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., dal momento che, come affermato in Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, COGNOME, cit., la retrodatazione
della decorrenza dei termini di custodia cautelare deve essere effettuata computando l’intera durata della custodia cautelare subita, anc:he se relativa a fasi non omogenee.
1.2. La Corte d’appello aveva rigettato l’istanza, ritenendo mancante uno dei tre requisiti appena indicati, ovvero l’anteriorità dei fatti posti a base dell’ordinanza di cui si chiede la retrodatazione (a), dal momento che, come precisato (tra l’altro) da Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, COGNOME, l’anteriorità non può dirsi sussistente quando il provvedimento successivo riguarda un’associazione con descrizione del momento temporale di commissione mediante una formula c.d. aperta, che fa uso, cioè, di locuzioni tali da indicare la persistente commissione del reato pur dopo l’emissione della prima ordinanza.
Aveva, quindi, ritenuto destituita di fondamento la lettura, proposta dall’appellante che, nella contestazione alla base della seconda ordinanza di custodia cautelare («da data anteriore al 18/10/2017 fino al 28/07/2018 – con permanenza»), valorizzava il secondo dato cronologico, sostenendo come il richiamo alla permanenza attenesse all’intervallo temporale tra le due date caratterizzato dall’assenza di soluzione di continuità.
1.3. Il Tribunale del riesame, con l’ordinanza qui impugnata, ha confermato la valutazione della Corte di appello.
Ha inoltre ribadito, a supporto della testuale lettura del capo di incolpazione, da essa condivisa, come anche l’ordinanza c.d. genetica del Giudice per le indagini preliminari avesse ritenuto il carattere aperto della contestazione (riportandone ampio stralcio, il quale si conclude con l’eloquente affermaz one che il sistema criminale aveva «continuato a prosperare ben oltre la data di chiusura delle investigazioni»), oltre al fatto che, essendo il reato associativo di cui all’art. 416bis cod. pen. un tipico reato permanente, la condotta di appartenenza allo stesso viene meno, secondo il pacifico orientamento di legittimità, soltanto là dove risulti accertato l’avvenuto recesso del singolo partecipe oppure il disgregarsi dell’associazione stessa – ciò, che, nel caso di specie, è stato escluso – ed aggiungendo, infine, che il riconoscimento del vincolo di continuazione tra il reato di associazione armata e la detenzione clandestina di arma di cui alla sentenza pronunciata dalla Corte di appello il 06/07/2023 – e quindi ben dopo 28/07/2018, asserita data finale della contestazione – presupponesse, appunto, il permanere dell’associazione.
A prescindere dalla questione su cui insiste il ricorrente e relativa al provvedimento cui deve aversi riguardo per individuare la contestazione (comunque provvisoria) ai fini del computo dei termini di durata delle misure cautelari – e cioè, se al capo di incolpazione formulato dal pubblico ministero
ovvero alla successiva ordinanza cautelare emanata dal giudice delle indagini preliminari -, ai fini che qui interessano, va precisato che anche il capo di incolpazione provvisoria del Pubblico Ministero nel procedimento in oggetto formulava in modo inequivoco una contestazione c.d. aperta del reato associativo, come d’altronde emerge se si pensa al fatto che, diversamente, l’espresso richiamo alla permanenza non avrebbe avuto alcun senso (non potendosi supporre che il Pubblico Ministero avesse voluto precisare, sul piano teorico, ciò che è d’altronde pacifico, e cioè che il reato è associativa-appartiene al genus dei reati permanenti).
Di conseguenza, l’asserito termine di consumazione del reato si riferiva, evidentemente, al momento conclusivo delle indagini.
È sulla base di tale, invero indiscutibile, presupposto che la Corte di appello prima, e il Tribunale del riesame poi, hanno disatteso le deduzioni reiteratamente proposte dalla difesa del ricorrente, aggiungendo – si ritiene, solo ad adiuvandum -il richiamo a passaggi dell’ordinanza c.d. genetica del Giudice per le indagini preliminari e a provvedimenti successivi (come la sentenza con cui la Corte di appello riconosce la continuazione tra i due reati).
I giudici del riesame hanno fatto, dunque, corretta applicazione del principio per cui, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all’emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l’emissione della prima ordinanza (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 20117, cit.).
Deve pertanto ritenersi che l’ordinanza impugnata non soltanto non incorre in alcuna violazione di legge processuale, ma appare altresì motivata in modo logico e compiuto, e come sia stato, piuttosto, il ricorrente a non confrontarsi adeguatamente con l’argomentazione dei giudici.
Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/10/2023