Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47155 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47155 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/05/2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentiti i difensori di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO COGNOME e NOME
AVV_NOTAIO, che insistono per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catanzaro adito ex art. 310 cod. proc. pen. ha respinto l’appello presentato nell’interesse di NOME COGNOME, sottoposto a misura cautelare in carcere, avverso il provvedimento di rigetto del Giudice delle indagini preliminari di Catanzaro che aveva escluso la retrodatazione del titolo custodiale al momento dell’esecuzione in data 31 dicembre 2019 di misura cautelare, emessa in ordine all’accusa di usura aggravata dall’art. 416-bis.1 cod. pen., stante la connessione con il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa contestato al capo 1) e con plurimi reati fine (esercizio abusivo del credito, usura, estorsione, intestazione fittizia di beni, riciclaggio aggravati dall’art. 416-bis.1, cod. pen.) oltre
gravemente indiziato di essere a capo di una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati in materia di giochi e scommesse illecite.
La Corte di appello ha ritenuto che in merito alla misura oggetto di impugnazione in ordine alla quale si richiedeva l’inefficacia alla luce del differente termine di decorrenza, non ricorressero i presupposti di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.: la data di consumazione dei fatti contestati nell’ambito della prima misura era antecedente rispetto a quella di cui al procedimento per il quale sussiste la contestazione ex art. 416-bis cod. pen. che, anche in ragione dell’imputazione aperta, non poteva ritenersi interrotta con la detenzione del ricorrente; il Tribunale del riesame ha ritenuto, altresì, insussistente il requisito della “desumibilità dagl atti”.
NOME COGNOME, per il tramite dei difensori, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex artt. 125, comma 3, 297, comma 3, 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
2.1. Quanto al presupposto della necessaria anteriorità della data del commesso reato, che l’ordinanza nega in ragione della permanenza del vincolo associativo di tipo mafioso, si osserva che le comunicazioni di tipo conviviale con la propria compagna, seppure avvenute in violazione delle regole che governano il regime carcerario, non sono idonee a dimostrare la persistenza della partecipazione all’associazione mafiosa; la difesa era tenuta unicamente ad allegare, come effettuato, lo stato detentivo ormai in essere da lunga data in regione distante da quella di provenienza, mentre era onere del Pubblico Ministero e dei giudici della cautela spiegare come, una simile situazione, facesse ritenere persistente il vincolo associativo.
2.2. Quanto alla “desumibilità dagli atti” della prima ordinanza custodiale degli elementi posti a base della misura di cui si richiede la retrodatazione, le difese non reputano sia sufficiente che al momento della seconda misura i plurimi fatti ricompresi nell’indagine non fossero stati ancora valutati. In tal modo viene fatta ricadere sul ricorrente una scelta di mera opportunità processuale della Procura della Repubblica che ha inteso istruire il “maxiprocesso”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto generico e reiterativo dei motivi di gravame a cui il Tribunale ha fornito esauriente risposta.
Assorbente risulta la manifesta infondatezza e genericità del primo motivo.
Deve farsi riferimento a consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui il presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all’emissione della prima, onde valutarne positivamente la retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione di tipo mafioso e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l’emissione della prima ordinanza (Sez. 6, n. 15821 del 03/04/2014, COGNOME, Rv. 259771; Sez. 6, n. 31441 del 24/04/2012, COGNOME, Rv. 253237; Sez. 1, n. 20882 del 21/04/2010, COGNOME, Rv. 247576). Proprio le caratteristiche dell’agire mafioso hanno portato la giurisprudenza di legittimità a ritenere che il sopravvenuto stato detentivo dell’indagato non esclude la permanenza della partecipazione del sodalizio criminale, che viene meno solo nel caso, oggettivo, della cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi soggettive, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014, Caglioti, Rv. 261272).
Questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare disposta per il reato di associazione mafiosa (nella specie contestato in forma “aperta”), che la presunzione relativa di non interruzione deve essere desunta da concreti elementi dimostrativi (Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020, dep. 2021, Ciancio, Rv. 281283), specie in presenza di concrete allegazioni difensive e deve essere tanto più rigorosa quando la data di consumazione del reato associativo sia genericamente indicata, senza alcun riferimento alle condotte degli associati (Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Ciancio, Rv. 278840).
Fedele ai citati principi risulta la motivazione del Tribunale che, proprio al fine di far emergere, in concreto, gli elementi da cui desumere che il vincolo associativo che legava il ricorrente alla compagine mafiosa non fosse reciso, ha valorizzato gli stretti contatti intessuti con i vertici della RAGIONE_SOCIALE come emergente dalla contestazione di cui al capo 2 (art. 391-ter cod. pen.), delitto ricompreso tra i fatti per cui era stata emessa l’ultima misura e che vedeva NOME COGNOME utilizzare dispositivi cellulari al fine di agevolare gli interessi della cosc all’interno della Casa circondariale di Lanciano dal 2020 al 2021, specie quando, nelle conversazioni effettuate anche con apparato mobile di NOME COGNOME con la compagna NOME COGNOME, recepiva da costei i suggerimenti offerti per introdurre in carcere altri dispositivi mobili a vantaggio di altri detenuti.
Declinata in fatto risulta l’interpretazione riduttiva data a tale elemento, tenuto conto che il Tribunale del riesame ha osservato come nessuna allegazione,
oltre al rappresentato stato detentivo, fosse stata effettuata per supportare la cessazione del rapporto associativo, neppure prospettato.
L’esclusa anteriorità dei fatti di cui alla seconda ordinanza tale da sterilizzare l’operatività della retrodatazione prevista dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., rende inutile la confutazione del secondo motivo in merito alla “desunnibilità dagli atti”.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
L’attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della cancelleria al direttore dell’istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell’art. cit.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 26/10/2023.