Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32356 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32356 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/03/2024 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 20 dicembre 2023 della Corte di appello Napoli che aveva dichiarato insussistenti le condizioni previste dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. ai fini della retrodatazione della misura applicata al COGNOME con ordinanza del 23 febbraio 2022, relativa al reato di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/1990 e numerosi
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reati fine, retrodatazione da far risalire, secondo la prospettazione difensiva, alla data del 30 settembre 2020, cioè al momento in cui veniva data esecuzione ad altra ordinanza, emessa il precedente 5 aprile 2019 dal Tribunale del riesame, su appello del Pubblico Ministero, e che aveva applicato la medesima misura, sempre per il reato associativo (art. 74 d.P.R. cit).
2. Con unico e composito motivo di ricorso, sintetizzato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini de motivazione, il ricorrente denuncia l’erronea applicazione della legge penale (art. 297, comma 3, cod. proc. pen.) per effetto del travisamento degli atti del procedimento e carenza di motivazione sul punto delle deduzioni difensive svolte con i motivi di impugnazione e incentrate sulla medesimezza dei fatti, oggetto delle due misure. Rileva il ricorrente che il Tribunale, esaminando le imputazioni oggetto delle due ordinanze, ha escluso la medesimezza delle associazioni sul rilievo che “unico” soggetto coinvolto nei due gruppi era solo il COGNOME laddove fin dalla lettura delle imputazioni è possibile rilevare che tra i componenti del gruppo di spaccio, oggetto di contestazione della prima ordinanza, vi era anche tale NOME COGNOME, partecipe anche del reato associativo oggetto di contestazione con l’ordinanza del 23 febbraio 2022. Insiste, pertanto, sulla identità dei due reati associativi sulla base di uno stralcio della informativa di polizia relativa alle indagini svolte con riferimento al primo titolo cautelare, dalla qual emergeva il coinvolgimento nelle attività di spaccio di numerosi indagati, fra i quali quelli raggiunti anche dalla seconda ordinanza di cui si chiede la retrodatazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.
E’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non ricorre il presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto dell seconda ordinanza coercitiva, rispetto all’emissione della prima, allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la condotta di partecipazione al sodalizio criminoso si sia protratta anche dopo l’emissione della prima ordinanza (Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, COGNOME, Rv. 274511).
L’ordinanza impugnata, senza incorrere in alcun travisamento delle risultanze processuali, ha fatto coerente applicazione di tale principio al caso in esame sul rilievo che i due reati associativi, nei quali concorrono imputati diversi, coprono differenti periodi, poiché, quanto al reato associativo oggetto della prima
ordinanza, i fatti contestati si fermano all’anno 2017, interruzione che prescinde dalla esecuzione della misura avvenuta solo nel settembre 2020, mentre quelli oggetto della seconda ordinanza coprono fatti commessi negli anni 2019 e 2020.
Ai fini della esclusione della anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza, il Tribunale ha valorizzato non tanto il dato formale risultante dalla contestazione, in cui si dà atto dell’operatività dell’associazione oggetto della nuova misura nel periodo compreso tra il 2019 e il 2020, quanto il dato, affatto trascurabile, dell’epoca di commissione degli specifici reati fine, individuato con riferimento ai reati ascritti agli imputati, e non al solo ricorrente, e la cui data commissione si è protratta fino al marzo 2020.
Effettivamente le contestazioni rimandano alla gestione di una piazza di spaccio, operativa presso l’abitazione del ricorrente, di composizione variabile, ma attiva nel corso degli anni, anche se per un breve periodo, ben prima della esecuzione della prima ordinanza – che aveva ad oggetto fatti commessi nel 2017 -, ordinanza che è stata eseguita solo nel settembre 2020, a seguito di una complessa vicenda cautelare.
Cionondimeno non ricorrono i presupposti per l’applicazione del principio di retroattività che è saldamente ancorato, in relazione al reato permanente, alla data di commissione dei reati.
2.11 GLYPH ricorrente, in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, deve essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024