Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1803 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1803 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il 25/09/1991 avverso l’ordinanza del 08/07/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI.
gd ita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME.
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
1.I11 – r – ibunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari, con controllo elettronico, applicata a Sant Petito (a) per la partecipazione ad una associazione a delinquere funzionale alla consumazione di rapine, (b) per la rapina descritta al capo 3), consumata ai danni di tale COGNOME.
L’ordinanza impugnata è stata emessa in seguito alla reiterazione della domanda cautelare proposta dal pubblico ministero, dopo l’annullamento (da parte del tribunale per il riesame) di un precedente provvedimento cautelare emesso il 17 maggio 2023.
T
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 416, 628 cod. pen.) e vizio di motivazi relazione sia alla rapina descritta al capo 3), che al reato associativo: dribu riesame aveva annullato la prima ordinanza, che aveva riconosciuto i gravi indizi re alla rapina a carico di COGNOME descritta al capo 3), ma il pubblico ministero non allegato “elementi nuovi”, idonei a giustificare la seconda ordinanza; segnatamen deduceva (a) che l’orario del fotogramma “numero 7” sarebbe stato erroneament individuato nelle 13:07, contrariamente a quanto indicato nell’informativa dell’8 m 2023 e nell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari; (b) che non sar emersi contatti certi tra il ricorrente e gli altri indagati, (c) che non sarebb presenza degli indagati in INDIRIZZO prima della rapina. In sintesi: si deduceva sarebbero emersi elementi di novità idonei a superare la preclusione del c.d. “giu cautelare”;
2.2. violazione di legge (art. 297 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in o diniego di retrodatazione della ordinanza cautelare in relazione alla rapina desc capo 3): il tribunale avrebbe valutato solo la richiesta di retrodatazione re delitto associativo, ma non quella relativa alla rapina descritta al capo 3) sarebbe stata consumata il 26 aprile 2023, prima della esecuzione della p ordinanza (risalente al 17 maggio 2023), e sarebbe connessa alla rapina descri capo 2), per la quale il 9 ottobre 2023 era stato chiesto giudizio immediato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si r nella richiesta di una – non consentita – rivalutazione della capacità dimostrati elementi di prova posti a fondamento della gravità indiziaria.
Il collegio rileva che è incontestato che le ordinanze in materia cautelare, siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia precl “endoprocessuale” riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, co conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, n essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in e (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato Rv. 235908 – 01).
In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche illlibunale rilevava che, rispet provvista indiziaria posta alla base della prima ordinanza – annullata -, erano elementi nuovi. E, segnatamente: GLYPH (a) l’esito delle perquisizioni, che erano stat effettuate dopo l’esecuzione del primo titolo cautelare ed GLYPH avevano disvelato la disponibilità in capo al COGNOME (ed al COGNOME) dell’abbigliamento indossato il gior
rapina descritta al capo 2), il che aveva rilievo per la valutazione della gravità relativa al delitto associativo; (b) la corretta valutazione degli orari degli s degli indagati dal Covo di Vico Valente il 26 aprile 2003, effettuata nell’infor riepilogativa del 28 agosto 2023, che aveva consentito di escludere ogni dubb incompatibilità di tipo cronologico con l’orario di esecuzione della rapina descritta 3).
Il ‘ COGNOME, con motivazione logica ed accurata, riteneva GLYPH cioè che la corretta ricostruzione e degli eventi effettuata nell’ambito dell’ultima informativa (risalen agosto 2023) aveva consentito di disvelare il significato e la causale degli spostame correi.
Infine, rilevava che la ricostruzione delle ulteriori condotte contestate dai c 14), sulla scorta della trascrizione delle conversazioni ambientali, incideva i decisivo sulla configurabilità del delitto associativo, denotando la sussistenz collaudato modus operandi con riguardo all ‘ uso di beni comuni al gruppo criminale e la sussistenza di un indeterminato programma criminoso (pagg. 3 e ss. della sente impugnata).
Si tratta di una motivazione logica ed accurata, che si sottrae ad ogni censur
Il secondo motivo di ricorso è fondato in quanto si registra – come dedotto totale assenza di motivazione in ordine alla richiesta di retrodatazione relativa 3)
Irrribunale esamina, infatti, solo la richiesta relativa al delitto associativo, ogni valutazione con riguardo alla rapina ai danni del Pistaferri (in relazione al secondo il difensori i termini massimi di custodia, se retrodatatitscadrebber maggio 2023, dunque prima dell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari ha applicato la misura per tale capo, risalente al 13 giugno 2024).
Sul punto l ‘ ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio arrribunale di Napoli, competente ai sensi dell ‘ art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di declaratori decorrenza del termine di custodia cautelare di fase ex art. 297 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui al capo 3), e rinvia per nuovo giudizio alfribunale d competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile resto ricorso.
Così deciso, il giorno 19 novembre 2024.