Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15452 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15452 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a CASTEL VOLTURNO il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME a POMIGLIANO D’ARCO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME natga NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità di tutti udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; i ricorsi
udito il difensore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale della Libertà di Napoli, con ordinanza in data 14 dicembre 2023, respingeva l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, avverso l’ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale dell’8-11-23 che aveva applicato ai predetti la custodia cautelare in carcere perc gravemente indiziati dei delitti di direzione e partecipazione ad associazone finalizzata al tra di sostanze stupefacenti aggravata ex art. 416 bis,1 cod.pen., e varie ipotesi fine di cui all’ar D.P.R. 309/90.
Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione gli indagati; COGNOME, COGNOME e COGNOME NOME deducevano, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.at cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 297 comma 3 cod.proc.pen. quanto alla omessa retrodatazione del termine di custodia cautelare con conseguente scadenza dei termini massimi ex art. 303 cod.proc.pen. dalle date di esecuzione di precedenti provvedimenti custodiali nei confronti dei medesimi costituiti dalle ordinanze emesse contestualmente alle convalide di arresto intervenute a giugno luglio e dicembre del 2021 per ciascuno di essi; al proposito, si lamentava non potersi valida la conclusione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione, posto che successivamente detti arresti non vi era alcuna prova della prosecuzione delle attività illecite da parte dell’associaz e dei singoli ricorrenti; palese era poi la sussistenza del vincolo della continuazione tra associativo e reato fine;
assenza di motivazione quanto alla richiesta di concessione degli arresti donniciliari fuori contesto delittuoso operante nel territorio di BnYtciario per COGNOME ed Lschero.
2.1 COGNOME NOME deduceva motivazione apparente in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria poiché le dichiarazioni dei collaboratori COGNOME e COGNOME NOME era state valutate in assenza di un previo giudizio circa l’attendibilità intrinseca ed estrinseca stessi; peraltro, si sottolineava come fosse al più emersa una condotta dipanata in appena 4 giorni, incompatibile con una stabile partecipazione al sodalizio; si contestava, poi, la valutaz del contenuto delle intercettazioni e, con il secondo motivo, si deduceva omessa valutazione in relazione alla richiesta di concessione degli arresti domiciliari in Frosolone.
2.2 COGNOME NOME deduceva motivazione carente e meramente apparente in relazione alla eccezione di nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione della gravità indiziaria; riportato il contenuto della memoria, si sottolineava come le cinque condotte da quali era stato tratto il giudizio di gravità indiziaria, erano state integralmente ricopia richiesta. Con il secondo motivo lamentava motivazione carente e rneramente apparente in relazione alla nullità dell’ordinanza relativamente alle dichiarazioni dei collaboratori di gi per assenza di valutazione dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca degli stessi. Aveva erra tribunale nel ritenere detto vizio non decisivo posto che poi si era comunque fatta utilizzazio delle dichiarazioni accusatorie. Il terzo motivo deduceva motivazione carente e meramente apparente in relazione alla gravità indiziaria per omessa valutazione delle circostanze dedott con la memoria difensiva, nella quale si era contestata l’interpretazione delle conversazioni p ciascuna di quelle valorizzate; in particolare, si lamentava l’errata valutazione del signif alternativo della conversazione 28-5-2021, avvenuta dopo l’arresto del COGNOME Bruno e che faceva emergere l’assenza di qualsiasi ruolo direttivo della donna. L’ultimo motivo deduceva omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione degli arresti domiciliari in Emil Romagna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME Il primo motivo del ricorso avanzato nell’interesse di COGNOME, COGNOME e COGNOME NOME, e con il quale si lamenta la violazione della disciplina in tema di contestazioni a cat di cui all’art. 297 comma terzo cod.proc.pen., non è fondato e deve pertanto essere respinto.
Deve essere rammentato che la suddetta norma stabilisce la retrodatazione dei termini di custodia cautelare nei casi in cui siano state emesse più ordinanze cautelari nei confronti de stessi soggetti per fatti connessi, quando, alla data di emissione del primo provvediment sussistevano già gli elementi anche per la contestazione di quelli oggetto dei provvediment successivi. Al proposito le Sezioni Unite hanno affermato che nel caso di emissione nello stesso procedimento di più ordinanze che dispongono nei confronti di un imputato la medesima misura cautelare per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti diversi, da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi anteriormente all’emissione della prima ordinanza, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misur disposte con le ordinanze successive opera automaticamente, ovvero senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento dell’emissione della prima ordinanza, l’esisten degli elementi idonei a giustificare le successive misure (art. 297, comma terzo, prima part cod. proc. pen.). Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate nello stesso procediment riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la connessione prevista dall’art. 297, comma ter cod. proc. pen., la retrodatazione opera solo se al momento dell’emissione della prima esistevano elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive (Sez. U, n. 1453 del 19/12/2006 (dep. 10/04/2007 ) Rv. 235911 – 01).
Precedentemente le stesse Sezioni Unite erano già intervenute sul tema affermando che il divieto della cosiddetta “contestazione a catena” di cui al terzo comma dell’art. 297 cod. p pen. trova applicazione in tutte le situazioni cautelari riferibili allo stesso fatto o a fa tra cui sussista connessione ai sensi dell’art. 12, comma primo, lett. b) e c), stesso codi limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, a nulla rilevando che esse emerga nell’ambito di un unico procedimento o di più procedimenti, pendenti dinanzi allo stesso giudice e quindi innanzi ad esso cumulabili, ovvero a diversi giudici, e quindi cumulabili nella s giudiziaria da individuare a norma degli artt. 13, 15 e 16 cod. proc. pen.. Tale divieto si ap a condizione che siano desumibili dagli atti, entro i limiti temporali rispettivamente previs primo e dal secondo periodo del citato art. 297, terzo comma, per le diverse situazioni in es previste, tutti gli elementi apprezzabili come presupposti per l’emissione delle successi ordinanze cautelari i cui effetti sono da retrodatare, non essendo sufficiente, ai fini del operatività, la mera notizia del fatto-reato (Sez. U, n. 9 del 25/06/1997, Rv. 208167 – 01).
Orbene, proprio l’applicazione dei suddetti principi comporta il rigetto della doglianza; invero, nel caso in esame, appare corretta la decisione del giudice del riesame posto che l stesso ha sottolineato come, al momento della convalida di arresto nei confronti di ciascuno de
ricorrenti COGNOME, COGNOME e COGNOME NOME,.tra giugno e dicembre del 2021, non fosse ancora cessata l’operatività della condotta associativa, così che difetta l’elemento della anteri temporale della seconda contestazione, presupposto decisivo per applicare la regola della retrodatazione secondo la citata pronuncia delle Sezioni Unite Librato (Sez. U, n. 14535 de 19/12/2006 cit.). Né può ritenersi fondata l’eccezione difensiva sollevata al proposito, e co quale si è dedotta l’assenza di condotte partecipative riferibili ai tre predetti ricorrenti, p non rileva l’assenza di condotte di ciascuno di essi a partire dalla data degli arresti, qu piuttosto, l’operatività dell’associazione che appare indipendente dall’apporto che uno d componenti possa avere fornito a seguito di intervenuto arresto. E ciò per l’evidente finalit permettere l’applicazione della disciplina della retrodatazione solo a quei casi in cui al momen dell’emissione del primo provvedimento cautelare fossero già stati commessi gli ulteriori deli poi contestati nello stesso procedimento, altrimenti non sussistendo le ragioni dell’applicazio della norma.
1.1 Peraltro, nel caso in esame, da parte del provvedimento impugNOME vengono sottolineate ulteriori circostanze che paiono escludere l’applicazione della invocata discipl posto che, a pagina 4 della ordinanza, si sottolinea come l’informativa finale riepiloga dell’indagine e dalla quale venivano desunti gli elementi per affermare la sussistenza un’associazione ex art. 74 D.P.R. 309/90, venne depositata il 22 marzo 2022 e cioè in data successiva gli intervenuti arresti tra giugno e dicembre del 2021 per i singoli episodi di spac così che a quella data non era ancora possibile contestare il più grave delitto associativo.
Inoltre, a pagina 8 dell’ordinanza impugnata, si sottolinea un ulteriore elemento decisiv per escludere la sussistenza della disciplina della retrodatazione e cioè la pendenza dei disti procedimenti presso diverse autorità giudiziarie; circostanza, questa, che esclude la possibil della retrodatazione che vuole coprire soltanto i casi di anomale condotte all’interno dello ste ufficio giudiziario. Invero, i fatti di cui all’art.73 D.P.R. 309/90, che avevano portato all dei tre ricorrenti, risultano contestati dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di mentre, il reato associativo successivamente contestato agli stessi Ed oggetto dell’ordinanza gravata dal presente ricorso per cassazione, risulta iscritto dalla procura distrettuale di Na Ne deriva pertanto affermare che al momento dell’emissione dei provvedimenti cautelari per i singoli episodi di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 l’autorità giudiziaria di Ncla non poteva cont anche la fattispecie associativa.
Alla luce di tutte le predette considerazioni, pertanto, il motivo non è fondato.
COGNOME Infondata appare altresì la doglianza avanzata nell’interesse di COGNOME NOME in relazione alla assenza nell’ordinanza cautelare di un’autonoma valutazione degli indi cautelari; deve innanzi tutto essere escluso che l’assenza di autonoma valutazione possa essere ricavata dalla sola circostanza dell’esposizione nell’ordinanza cautelare del contenuto intercettazioni riportate nella richiesta da parte del pubblico ministero. Al proposito questa C di cassazione ha già affermato che in tema di misure cautelar personali, il requisi
dell’autonoma valutazione del giudice cautelare, di .cui all’art. 292, comma 2, lett. c) bis proc. pen., è compatibile con la redazione dell’ordinanza con la tecnica c.d. dell’incorporazion quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la c:onoscenza degli atti del procedimento, e, ove necessaria, la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio riesame, giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme (Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018 (dep. 11/01/2019 ) Rv. 275339 – 01). Deve pertanto affermarsi che la violazione dell’obbligo non può certamente ricavarsi dall’avvenuta esposizione degli elementi probatori e, ove questi consistano in intercettazioni, nella valutazione significato delle stesse, ben potendo coincidere le considerazioni del pubblico ministero e d G.I.P. sul punto, purché, sia comunque dimostrato, che il giudice della cautela abbia proceduto ad una valutazione personale ed autonoma degli stessi elementi che ha l’obbligo di esporre nel provvedimento. Nel caso di specie, il tribunale, con le specifiche osservazioni svolte a pagina 1 ha proprio escluso la violazione dell’obbligo sulla base di plurime circostanze riguardanti o che la corposità del provvedimento del G.I.P., la presenza, all’interno dello stesso, di una s di considerazioni e valutazioni del tutto autonome del giudice della cautela, anche relative a specifica posizione dell’indagata.
COGNOME Quanto a tutte le doglianze in tema di gravità indiziaria, va ricordato come secondo un costante orientamento di questo organo di legittimità, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione d provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi d colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare nat del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giuc’ice di merito ab adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di dir governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 Rv. 215828 01)
Orbene, nel caso in esame, il tribunale della libertà ha analiticamente elencato gli elemen indiziari rilevanti per ciascuno dei ricorrenti sottolineando, quanto a COGNOME NOMENOME NOME p convergenza di dichiarazioni provenienti da diversi collaboratori di giustizia ed il contenut varie conversazioni intercettate e, quanto a COGNOME NOMENOME NOME contenuto di analoghe accuse provenienti da più dichiaranti, oltre che il chiaro ed inequivocabile contenuto di varie informa di reato circa l’attività di spaccio dallo stesso svolta nel giugno e luglio del 2021.
Né dubbi in ordine all’identificazione degli interlocutori nei due COGNOME possono sussistere; la COGNOME NOME, invero, appare essere personalmente individuata quale interlocutrice di diverse conversazioni aventi ad oggetto il traffico di stupefacenti ovv commenti successivi gli intervenuti arresti, in forza di plurimi elementi tutti indicati dall’or impugnata alle pagine 15-16 della motivazione. Rileva in particolare l’utilizzo da parte de
donna .dell’utenza intestata al marito COGNOME, anch’esso tratto in arresto per analoghi f delittuosi nonché l’inequivocabile riferimento da parte di più soggetti chiamati ad interfacc con la donna che ripetutamente si riferivano alla stessa con l’appellativo “la zia”.
Quanto al COGNOME NOME il provvedimento impugNOME fa esplicitazione dei criteri seguiti per l’individuazione dello stesso alle pagine 17-18 ove si sottolinea l’avve identificazione del medesimo quale soggetto dedito ad attività di spaccio nel corso di diver servizi di osservazione (15-7, 19-7- 10-9-, 13-10-2021) e di cont -ollo unitamente ad altri coindagati per i medesimi fatti di concorso in cessione continuata di sostanze stupefacenti.
Generica appare poi la doglianza contenuta nei ricorsi di entrambi i COGNOME e con la quale si lamenta omessa valutazione dell’attendibilità dei collaboratori, posto che, a fronte di motivazione che sottolinea la coincidenza delle accuse da più autonome fonti nei confronti dei ricorrenti predetti nonché l’acquisizione di rilevanti elementi di riscontro desunti da ser osservazione ed intercettazioni, si deduce un aspetto senza sottolineare alcun dato specifico d inattendibilità degli stessi dichiaranti.
COGNOME Infine, assente appare il vizio di omessa motivazione sulla possibilità applicazione del regime degli arresti domiciliari, ove si tenga conto che, con le osservazioni svo a pagina 23, il tribunale ha richiamato gli elementi sulla base dei quali ritenere persisten presunzione di pericolosità a fronte della quale applicare la misura maggiormente gravosa.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamentp delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc:essuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art., 94 comma 1 ter disp a cod.proc.pen..