Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41711 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41711 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 23/05/2025 del Tribunale di Napoli, in funzione di riesame; respinta, preliminarmente, l’istanza di rinvio formulata dai difensori dei ricorrenti, come da ordinanza letta in udienza; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori di fiducia hanno concluso per l’accoglimento di entrambi i ricorsi per i motivi esposti.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, ha respinto l’istanza di riesame formulata nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, confermando l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Napoli del 17 marzo 2025, in ordine al reato di cui agli artt. 416 -bis , primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, cod. pen. (capo 1 delle imputazioni provvisorie) contestato ad entrambi gli indagati e, per il solo COGNOME NOME in ordine, per quanto qui rileva, tra gli altri, ai reati di cui agli artt. 110, 575, 577, n. 3 e 4, in relazione all’art. 61, n. 1 416bis. 1. cod. pen. (capo 13); art. 110 cod. pen., 61, n. 2, cod. pen., artt. 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974, art. 416bis .1, cod. pen. (capo 14); artt. 110, 61 n. 2, 648, 416bis .1, cod. pen. (capo 15). Va, infatti, considerato che il ricorso proposto nell’interesse del COGNOME circoscrive l’impugnazione ai capi 13, 14, 15 e a un capo 16 che non Ł menzionato nell’intestazione del provvedimento impugnato tra quelli attribuiti allo stesso NOME (l’intestazione ha riguardo, piuttosto, a un capo 17), non Ł indicato tra i capi della contestazione provvisoria riportati nell’ordinanza del Tribunale di Napoli e non appare neppure oggetto di alcuna contestazione specificamente individuabile contenuta nel ricorso, che, proprio per tale imperscrutabilità sul punto, si connota come inammissibile.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati, entrambi difesi dai difensori di fiducia avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2.1. I difensori di NOME NOME e di COGNOME NOME, in via preliminare, hanno
rappresentato di aver depositato, all’udienza innanzi al Tribunale del riesame del 23 marzo 2025, una memoria difensiva contenente eccezioni procedurali, e di avere oralmente esposto elementi a sostegno della mancanza della gravità indiziaria che non sarebbero stati riprodotti fedelmente nel relativo verbale di udienza redatto in forma riassuntiva, sicchØ non corrisponde al vero quanto indicato nell’ordinanza impugnata, lì dove al paragrafo 2, rubricato ‘non contestazione’, i Giudici di merito hanno affermato che nulla sarebbe stato contestato dai difensori in ordine alla gravità indiziaria.
Alla luce di tale premessa, i difensori, innanzi a questo Collegio, hanno formulato istanza di rinvio del procedimento all’udienza del 28 novembre 2025, per essere trattato insieme al ricorso proposto dal coindagato NOME e al fine di produrre un esposto da presentare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, quanto alla denunciata omissione relativa alla verbalizzazione delle discussioni delle difese di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Ciò precisato, il ricorrente, con esclusivo riferimento ai reati di cui ai capi 13), 14) e 15) delle imputazioni provvisorie, ha dedotto la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 191, 192, comma 3, 273 e 309 cod. proc. pen.
Mediante diffuse argomentazioni, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge in riferimento alle regole che disciplinano la valutazione della dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia COGNOME NOME; la illogicità della motivazione derivante dalla inconciliabilità tra le dichiarazioni rese dallo COGNOME e quanto emerso dalle investigazioni; l’inconferenza dell’asserito reciproco riscontro tra quanto affermato dallo COGNOME e quanto affermato da altro collaboratore di giustizia COGNOME NOME, relativamente alla imputazione provvisoria di cui al capo 13).
In particolare, il ricorrente ha evidenziato che le dichiarazioni dello COGNOME e del COGNOME divergono ictu oculi in relazione a molteplici profili: con riferimento al nucleo essenziale del narrato costituito dal perimetro valutativo del capo 13), non sussistendo convergenza delle chiamate, le quali non si riscontrano reciprocamente in maniera individualizzante; in ordine al soggetto da cui partì l’iniziativa omicidiaria; ai termini di coinvolgimento del COGNOME; al movente, in relazione al quale il COGNOME ha escluso qualsivoglia partecipazione dell’COGNOME NOME, mentre per lo COGNOME, erano stati l’COGNOME e i fratelli COGNOME, capi di COGNOME, a dare il benestare all’azione omicidiaria, pur non partecipandovi.
Il ricorrente ha poi eccepito il travisamento delle emergenze investigative, in quanto la ricostruzione del fatto operata dal collaboratore di giustizia NOME, in ordine agli orari indicati e all’abbigliamento del NOME risulterebbe smentita dalle immagini riprese dalle telecamere; immagini che non sarebbero state oggetto di valutazione da parte del Tribunale del riesame.
Il narrato del collaboratore, poi, sarebbe sconfessato dai tabulati telefonici e dagli accertamenti autoptici che collocano la morte del COGNOME tra il sabato pomeriggio del 7 settembre 2019 e la domenica mattina successiva.
NOME NOME ha dedotto, il travisamento della prova nonchØ la violazione di legge in relazione agli artt. 125, 297, comma 3 e 303, comma 1, cod. proc. pen. e in riferimento all’ art. 27, secondo comma, Cost
4.1. Ad avviso della difesa, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la conversazione di cui al progr. n. 3139 – dalla quale emergerebbe il ruolo di comando del ricorrente nel sodalizio mafioso – sia stata effettuata in data 24 dicembre 2019, anzichØ il 24 febbraio 2019, con la conseguenza che il provvedimento impugnato, sulla base di tale dato errato, ha
affermato la permanenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di partecipazione al sodalizio mafioso anche dopo il mese di marzo del 2019, dopo, cioŁ, la commissione del reato di cui all’art. 110, 56, 629 in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 1 e n. 3) 416bis .1 cod. pen., commesso nel febbraio e nel marzo 2019, oggetto del proc. pen. n. 12753 del 2019. Ed a tal riguardo la difesa ha, altresì, evidenziato che alla data del 24 dicembre 2019 il ricorrente era in stato di detenzione.
Inoltre, in relazione alla corretta applicazione della disposizione sul computo dei termini di durata della custodia cautelare, il ricorrente ha eccepito che la richiesta della misura restrittiva nell’ambito del proc. pen. n. 12753 del 2019 già conteneva gli elementi indicativi della gravità indiziaria della partecipazione del ricorrente, come affiliato di spicco, al sodalizio, quali, ad esempio, le dichiarazioni di dodici collaboratori di giustizia.
Il difensore ha, altresì, rappresentato che anche le intercettazioni fondanti detta gravità indiziaria risultano antecedenti alla richiesta cautelare avanzata nell’ambito del proc. penale n. 12753 del 2019.
Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorrente ha, dunque, evidenziato la necessità di retrodatare la decorrenza dei termini dell’attuale custodia cautelare al 16 dicembre 2019, data in cui Ł stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare n. 570 del 2019 per il reato di tentata estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416bis .1 cod. pen., oggetto del proc. pen. n. 12753 del 2019, ritenendo, pertanto, errato il provvedimento impugnato che ha respinto la richiesta di retrodatazione.
4.2. Il ricorrente ha, poi, dedotto la contraddittorietà della motivazione sulla eccezione di inutilizzabilità, ex art. 407, comma 3, cod. proc. pen., degli atti investigativi compiuti dopo lo scadere del termine di durata delle indagini.
Si Ł evidenziato che il Tribunale ha dapprima affermato l’inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., rilevando che il ruolo del ricorrente nel sodalizio di cui al capo 1) fosse supportato da elementi probatori successivi al rinvio a giudizio dell’indagato nel procedimento per tentata estorsione, poi, contraddittoriamente, ha affermato che le accuse mosse ai ricorrenti hanno trovato supporto nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in innumerevoli intercettazioni autorizzate prima del 9 dicembre del 2019 (indicato quale termine di scadenza delle indagini) e in varie informative di reato susseguitesi negli anni.
Con ordinanza letta in udienza e allegata al verbale, il Collegio ha rigettato la richiesta di rinvio dei procedimenti, sentito il Sostituto Procuratore generale, NOME AVV_NOTAIO che ha rilevato l’intempestività della richiesta, concludendo nel merito per il rigetto di entrambi i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati, per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare, va rilevato che il Collegio, come da ordinanza letta in udienza, ha respinto la richiesta dei difensori affinchØ i ricorsi fossero trattati insieme con quello del coindagato NOME all’udienza del 18 novembre 2025, affermando la sussistenza dei caratteri di autonomia di detti procedimenti, tenendo conto sia della mancanza di dati di conoscenza rispetto alla non conosciuta posizione dell’altro ricorrente sia la necessità di una sollecita decisione dei ricorsi concernenti gli attuali indagati destinatari della misura della custodia cautelare in carcere.
Va, peraltro, aggiunto che neppure avrebbe potuto giustificare il rinvio richiesto la dedotta necessità di produrre un esposto da presentare alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli, in ordine alla asserita non corrispondenza al vero del verbale dell’udienza del 23/05/2025 tenutasi innanzi al Tribunale di Napoli, quanto al contenuto delle discussioni delle difese di COGNOME NOME e COGNOME NOME che, diversamente da quanto risultante da detto verbale, avrebbe dovuto contenere anche la sintesi della discussione delle difese sulla sussistenza di indizi di colpevolezza.
Un rinvio non può essere disposto su una base meramente congetturale, tenuto conto che non emerge alcuna impossibilità per esercitare le iniziative difensive delle quali s’Ł detto, tenuto conto che un articolato ricorso per cassazione Ł stato depositato già il 7 luglio 2025.
Ciò posto, su un piano generale, va ribadito che non possano essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l’avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando esse non siano deducibili dal testo dell’impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell’essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell’udienza tenutasi a norma dell’art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (cfr. ex plurimis , Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266226 – 01, in motivazione)
In ogni caso, per quanto si dirà infra, il tema Ł destinato ad essere superato dal momento che l’ordinanza impugnata non si Ł sottratta al dovere di motivare, alla luce del carattere devolutivo del riesame, rispetto alla sussistenza della provvista indiziaria, sorretta da argomentazioni che non presentano alcuna manifesta illogicità.
Piuttosto e in ogni caso, le censure sviluppate in ricorso, come si dirà subito infra, quanto alla ricostruzione delle vicende, tendono ad una inammissibile rivalutazione degli apprezzamenti operati dal giudice di merito.
In particolare, con riferimento ad entrambi i ricorsi, va rilevato che le argomentazioni difensive relative all’assenza di motivazione sulla gravità indiziaria sono inammissibili, in quanto per le considerazioni già evidenziate, il riesame risulta essere stato proposto esclusivamente per l’insussistenza delle esigenze cautelari.
Giova, al riguardo, ribadire che non possano essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l’avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando esse non siano deducibili dal testo dell’impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell’essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell’udienza tenutasi a norma dell’art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (cfr. ex plurimis , Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266226 – 01, in motivazione).
Di conseguenza gli specifici elementi sottoposti al Collegio non risultando oggetto di valutazione da parte del giudice del riesame, non rientrano nel perimetro decisorio del giudice di legittimità attenendo a profili che attengono alla valutazione in fatto degli elementi indiziari.
Va, peraltro, ribadito l’ulteriore principio per cui in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame
in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01).
4. Ciò posto, quanto alla posizione del ricorrente NOME NOME deve rilevarsi, in ogni caso, la solidità dell’ordinanza impugnata che, in modo esaustivo, ha dato conto della sussistenza della gravità della provvista indiziaria in ordine all’omicidio di COGNOME NOME; l’ordinanza, infatti, ha illustrato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME NOME – amico del COGNOME ed entrambi affiliati al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – e di COGNOME NOME, le propalazioni dei quali sono state oggetto di puntuale analisi, anche alla luce dei riscontri offerti dalle videoriprese investigative.
L’ordinanza ha evidenziato come attraverso il narrato del collaboratore COGNOME siano emersi elementi di riconducibilità dell’evento omicidiario al NOME, anche lui appartenente al RAGIONE_SOCIALE COGNOME, avendo riferito che COGNOME NOME gli confessava di aver dovuto compiere l’omicidio per fare un piacere ad NOME COGNOME. Inoltre, i giudici del riesame hanno sottolineato che lo COGNOME riferiva che i mandanti erano stati i fratelli COGNOME (NOME e NOME) e piø specificamente che NOME NOME era stato l’esecutore materiale.
Alcuni dei momenti significativi del narrato dello COGNOME in ordine alla ricostruzione fattuale di quanto avvenuto prima e dopo la scomparsa del NOME ed ai movimenti del NOME nello stesso arco temporale sono stati ritenuti riscontrati dalle immagini videoriprese (in particolare, dalla telecamera installata in INDIRIZZO che riprendeva il collaboratore di giustizia nel Rione Don Guanella proprio venerdì 6 settembre 2019, giorno della scomparsa della vittima).
Così come le videoriprese hanno riscontrato l’episodio narrato dallo NOME relativo al bacio sulla bocca che il collaboratore ha riferito di avere ricevuto dal NOME il giorno successivo alla scomparsa del NOME.
La convergenza degli elementi sulla persona del COGNOME, quale autore materiale della condotta omicidiaria, risulta anche dalle dichiarazioni dell’altro collaboratore di giustizia COGNOME NOME, il quale ha raccontato di aver partecipato a due incontri in cui si Ł discusso dell’omicidio del COGNOME, tenutisi prima con COGNOME NOME e poi a casa di COGNOME NOME, alla presenza del NOME, il quale nel corso dell’incontro aveva dato la conferma che a commettere l’omicidio erano stati loro, i COGNOME insieme ai COGNOME, per essere il COGNOME un confidente di polizia.
In conclusione, con argomentazioni immuni da vizi logici, i giudici del riesame hanno confermato la solidità del quadro di gravità indiziaria alla luce delle dichiarazioni confessorie rese dal COGNOME al collaboratore di giustizia COGNOME, ponendo in rilievo come il COGNOME non avesse alcuna ragione di autocalunniarsi davanti ai suoi alleati appartenenti ad altri sodalizi camorristici; e alla luce della chiamata de relato dello COGNOME, la cui credibilità e attendibilità Ł stata oggetto di specifica valutazione positiva. Elementi tutti confluenti verso la responsabilità del NOME, quale esecutore della condotta omicidiaria, raccordati altresì dalle immagini video riprese nei luoghi in cui si Ł realizzata la vicenda illecita, che riscontrano parte del narrato dei collaboratori.
Del resto, deve ribadirsi che, per le considerazioni già sopra esposte, la valutazione effettuata dai Giudici del riesame, di per sØ adeguata e puntuale, non può, in tale sede,
essere oggetto di un vaglio critico rispetto agli elementi dedotti, per la prima volta con il ricorso per cassazione e, dunque, sottratti alla cognizione del giudice di merito.
Analoghe considerazioni valgono per COGNOME NOME, nei cui confronti l’ordinanza applicativa della misura custodiale ha riguardato il solo capo 1) delle imputazioni provvisorie ovvero il reato di partecipazione al sodalizio mafioso RAGIONE_SOCIALE.
Anche in tal caso, l’ordinanza ha confermato la solidità della gravità indiziaria alla luce di una serie di elementi, quali la precedente condanna divenuta irrevocabile il 10.10.2012, che ha accertato la partecipazione del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE, ma anche sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
In relazione al primo profilo, l’ordinanza ha ritenuto la continuità dell’adesione del ricorrente al sodalizio mafioso sulla scorta delle dichiarazioni di piø collaboratori di giustizia che lo hanno indicato quale soggetto che, insieme al NOME, assume le decisioni organizzative in seno al RAGIONE_SOCIALE; quale reggente della RAGIONE_SOCIALE e, ancora, quale ‘colonnello’ di NOME COGNOME, evidenziandone il ruolo subalterno solo rispetto al NOME.
In aggiunta a tali dichiarazioni accusatorie, l’ordinanza ha poi evidenziato la sussistenza di materiale intercettivo relativo all’anno 2019, dal quale risulta che il ricorrente gestisce una cassa comune anche in riferimento alle mensilità da versare ai familiari degli affiliati detenuti.
Quanto al motivo di ricorso formulato nell’interesse di COGNOME NOME con cui Ł stata dedotta la nullità dell’ordinanza per la erronea individuazione della data di decorrenza della misura cautelare della custodia in carcere, deve rilevarsi che esso Ł infondato.
In via preliminare, va evidenziato che, in ordine alla tematica della “contestazione a catena” riguardante i reati associativi, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ribadito l’orientamento prevalente, secondo il quale la retrodatazione prevista dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell’ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all’emissione della prima ordinanza, precisando «che tale condizione non sussiste nell’ipotesi in cui l’ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con descrizione del momento temporale di commissione mediante una formula cosiddetta aperta, che faccia uso di locuzioni tali da indicare la persistente commissione del reato pur dopo l’emissione della prima ordinanza, precisando che soltanto rispetto a condotte illecite anteriori all’inizio della custodia cautelare disposta con la prima ordinanza può ragionevolmente operarsi la retrodatazione di misure adottate in un momento successivo, come si desume dalla lettera dell’art. 297, comma 3, c.p.p., che prende in considerazione solo i “fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza».(Sez. U, n. 14535 del 10/04/2007, Librato, Rv. 235910).
A tale principio ha dato continuità Sez. U, n. 48109 del 19/07/2018, Giorgi, n.m., lì dove Ł stato affermato che una diversa interpretazione avrebbe il poco comprensibile effetto di “coprire” con la retrodatazione la prosecuzione dell’attività criminale rispetto alla quale non potrebbero piø essere utilizzate misure cautelari», ma con la precisazione che, a fronte di una contestazione aperta, «ben può il giudice o comunque l’indagato offrire una diversa ricostruzione del tempo di commissione del reato (e di cessazione della permanenza)».
Orbene, come affermato nell’ordinanza impugnata, il reato associativo, nel caso di specie, Ł contestato al ricorrente come commesso «fino al dicembre 2019» quindi in riferimento ad epoca successiva alla esecuzione della prima ordinanza di custodia riguardante la vicenda estorsiva (febbraio, marzo 2019). ¨ ben vero che nella fattispecie la contestazione dell’associazione non Ł con formula aperta, ma fino al dicembre 2019, ciò
nondimeno viene in rilievo una condotta perdurante successiva ad una fattispecie delittuosa aggravata ai sensi dell’art. 416bis .1.cod. pen.
Ciò precisato, deve anche rilevarsi che l’ordinanza ha fornito puntuali indicazioni in ordine alla perduranza della partecipazione dell’COGNOME al sodalizio mafioso successivamente alla prima ordinanza adottata per il reato di tentata estorsione, invocando plurimi elementi di prova che attestano la posizione di comando del ricorrente all’interno del sodalizio a tutto il mese di dicembre 2019 quali le dichiarazioni dei collaboratori rese successivamente al rinvio a giudizio per il reato estorsivo (ed indicate a pagina 33 dell’ordinanza).
Ne discende la non decisività dell’errore denunciato relativo alla data nella quale sarebbe intercorsa la comunicazione intercettata tra il NOME e l’COGNOME.
Quanto, poi, all’argomentazione difensiva secondo cui la partecipazione all’associazione mafiosa dell’COGNOME risultava già dimostrata al tempo della emissione della misura per il reato estorsivo – perchØ risultante già iscritto nel procedimento per il reato di cui all’art.416bis cod. pen., di cui all’odierna misura cautelare – va, in ogni caso, rilevato che in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, per l’anteriore “desumibilità” dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, Ł necessario che il quadro legittimante l’adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, nØ che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall’inizio il loro significato in modo immediato ed evidente. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure l’ordinanza del riesame che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della pregressa conoscibilità degli elementi, l’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. e l’autorizzazione allo svolgimento di intercettazioni telefoniche). (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291 – 01).
Alla luce di tale principio l’ordinanza impugnata richiamando le dichiarazioni dei collaboratori sopra menzionate ha dato conto delle ragioni di un quadro legittimante la misura successivo alla prima ordinanza.
Tutto ciò precisato va, in ogni caso, rilevato come la deduzione difensiva sul punto sia generica perchØ omette di indicare specificamente elementi per ritenere la cessazione della permanenza del reato associativo, anteriormente al reato estorsivo, operando un solo indeterminato richiamo ad alcuni collaboratori, le cui dichiarazioni dovrebbero, secondo la pretesa del ricorso, essere verificate da questa Corte (pag. 12 del ricorso), senza considerare le specificità del giudizio di legittimità.
7. Infine, va affermata la genericità del denunciato vizio di contraddittorietà per avere il Tribunale affermato, da un lato, che non poteva trovare applicazione la retrodatazione, trovando la gravità indiziaria supporto in atti successivi alla richiesta di rinvio a giudizio per tentata estorsione e, dall’altro, che l’eccezione di inutilizzabilità per superamento dei termini di cui all’art. 407 cod. proc. pen. era infondata poichØ la provvista indiziaria era fondata su elementi anteriori al 9 dicembre 2019.
Deve, al riguardo, osservarsi che il ricorrente non indica quali atti adottati ‘fuori termine’ sarebbero spia della contraddittorietà, reiterando il vizio di genericità già sottolineato dall’ordinanza impugnata e non consentendo a questa Corte di comprendere la base obiettiva delle sue censure e, a monte, i dati sui quali si fonderebbe l’asserita illogicità delle argomentazioni spese dal Tribunale.
Alla luce delle esposte considerazioni, i ricorsi devono essere rigettati. Consegue alla pronuncia di rigetto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 31/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME