Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41389 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41389 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 11/05/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe II Tribunale di Napoli ha rigettato l’appe cautelare proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la ordinanza emessa i aprile 2023 dal Giudice per le indagini perliminari dello stesso Tribunale co quale era stata rigettata l’istanza di declaratoria di inefficacia, ai sensi 297, comma 3, cod, proc. pen. della ordinanza cautelare applicativa della custod in carcere emessa in data 11-19 luglio 2022 dal Giudice per le indagini prelimin nei confronti del predetto in relazione ai reati di cui agli artt. 74-73 d.P.R. 9 1990 n. 309 – per fatti commessi in data antecedente e prossima al dicembr 2020 e almeno fino al 4.5.2021 – in relazione alla precedente analoga ordinanza a seguito di arresto in flagranza del 4 maggio 2021, emessa dallo stesso giud in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME deducendo con unico motivo violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla denegata desumibilità dagli prima del rinvio a giudizio disposto per i fatti di cui alla prima ordinanza, elementi indiziari posti a base della seconda ordinanza della quale è stata chi la declaratoria di inefficacia per retrodatazione dei suoi effetti. Erroneamen ordinanza assume che l’arresto dell’COGNOME in data 4 maggio 2021 non era sta comunicato alla D.D.A. di Napoli che ne avrebbe avuto conoscenza solo con la informativa finale del 1.12.2021. Invero, detto arresto fu comunicato – oltre al P.M. di AVV_NOTAIO, dove fu eseguito l’arresto – anche al Pubblico Ministero press Tribunale di S. M. Capua RAGIONE_SOCIALE che dirigeva le indagini nell’ambito delle qual predetto arresto era stato effettuato in base alle intercettazioni di nell’ambito del proc. n. 5774/2020 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. M. Capua RAGIONE_SOCIALE. Il dato obliterato dal provvedimento impugnat è proprio quello della sistematica trasmissione delle risultanze delle varie at di riscontro fatte sul conto dell’COGNOME tanto dalla DDA di Napoli – alla qua atti erano stati trasmessi in data 8 marzo 2021 dal RM. di RAGIONE_SOCIALE.M. Capua RAGIONE_SOCIALE sensi dell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. – che al RM. RAGIONE_SOCIALE M. Capua RAGIONE_SOCIALE, titolare del proc. pen. n. 5774/2020, dal quale era gemmato il p.p. n. 8287/2 R.G.N.R. DDA Napoli (v. all. 2 al ricorso). Cosicché non può dubitarsi che alla da del rinvio a giudizio del 9 luglio 2021 la DDA di Napoli avesse a propria disposizio gli elementi per richiedere l’arresto dell’COGNOME anche in relazione alla associativa, tenuto conto che le indagini tecniche si esaurirono – come riferiro CC di RAGIONE_SOCIALE al P.M. di S. M. Capua RAGIONE_SOCIALE – proprio con il suo arresto del maggio 2021 (v. all. 4).
Inoltre, come si desume dalla comunicazione dei CC che svolgevano le indagini per il RM. di S. M. Capua RAGIONE_SOCIALE alla stessa DDA (v. all. 5) questo ulti ufficio risultava informato sin dal 26 febbraio 2021 sulla operatività della piaz spaccio gestita dall’RAGIONE_SOCIALE. Né può contrastare l’assunto difensi considerazione dell’interrogatorio di NOME COGNOME COGNOMECOGNOME più che essere funzional a consolidare l’accusa associativa, ormai cristallizzata, era strumen all’accertamento del favoreggiamento del consumatore riottoso (v. pag. 110 informativa del 1 dicembre 2021).
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’ar comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione o il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indic
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale ha rigettato l’appello proposto dalla difesa dell’COGNOME, condividendo la sussistenza del nesso qualificato della continuazione tra i r oggetto delle due ordinanze, assumendo che dell’arresto dell’COGNOME del 4 magg 2021 fu informata la sola autorità giudiziaria di Noia. La RAGIONE_SOCIALE Distrettu Antimafia di Napoli è stata destinataria del fascicolo n. NUMERO_DOCUMENTO PM SMCV in cui sono confluite le indagini dei CC della RAGIONE_SOCIALE fino al marzo 2021, iscrivendo in data 22.3.3021 il p.p. n. 8287/2021 per i reati di cui agli artt. d.P.R. n. 309/90 a carico, tra gli altri, di COGNOME e COGNOME, risultando inf dell’arresto solo con l’informativa del dicembre 2021, a seguito della quale è formulata la richiesta cautelare che ha dato luogo alla ordinanza di cui si chie retrodatazione. Ha così escluso che alla data della richiesta di giudizio immedi da parte del P.M. di Noia, la DDA di Napoli fosse a conoscenza del compendio indiziario posto a base della seconda ordinanza. Ha rilevato, inoltre, che le ind si sono sviluppate successivamente alla trasmissione degli atti alla DDA nel marz del 2021 con esiti solo successivamente portati a conoscenza della DDA, necessari al fine di decodificare le captazioni e con audizione di soggetti acquir successivamente al 9 luglio 2021, che hanno consentito di consolidare la gravi indiziaria a carico dell’COGNOME. Cosicché solo con la informativa del 1 dice 2021 e quella integrativa del 17 dicembre si è palesata la gravità indiziaria ch consentito di formulare le accuse in ordine alle quali è stata emessa la c ordinanza.
Ritiene questa Corte che all’ineccepibile motivazione resa dal Tribunale la difesa oppone una ricostruzione del fatto processuale generica volta ad avall la conoscenza del compendio posto a base della ordinanza cautelare del 11-19 luglio 2022 da parte della DDA di Napoli al momento della richiesta di giudizi immediato formulata dal RM. di AVV_NOTAIO in data 9 luglio 2021. Non vale a superare l’assunto del Tribunale la trasmissione degli atti al PM della DDA del 8 marzo 20 né i rapporti informativi dei CC che non provano né l’avvenuta conoscenza da parte della DDA dell’arresto del 4 maggio 2021 né del compendio captativo utilizzato per l’ordinanza cautelare in questione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equ determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Devono essere disposti gli adempimenti di cui all’art. 94. Comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen
Così deciso il 20/09/2023.