Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19116 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19116 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Nicotera avverso l’ordinanza del 10/10/2023 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento di cui in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza emessa il 9 giugno 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata ad NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari per la ritenuta gravità indiziari
concernente il delitto di detenzione illegale e porto in luogo pubblico dì un’arma comune da sparo, utilizzata per minacciare gravemente NOME COGNOME, con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. nella sua doppia declinazione (capo 76).
Avverso detta ordinanza, la difesa di NOME COGNOME propone un unico motivo di ricorso.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. per mancata retrodatazione dei termini della presente ordinanza cautelare, emessa il 9 giugno 2023, in quanto, già con la precedente misura cautelare, applicata il 27 aprile 2021 a COGNOME nell’ambito del procedimento penale n. 4823/20, denominato “RAGIONE_SOCIALE“, risulta che il pubblico ministero conoscesse gli elementi essenziali della contestazione oggetto dell’odierno provvedimento, come risulta dall’informativa del 18 gennaio 2019, tanto da rendere spirato il termine di fase.
Questa conclusione è ulteriormente rafforzata dall’essere la condotta di cui al capo 76) indubbiamente oggetto dell’originario programma criminoso dell’associazione stante la contestazione non solo dell’aggravante dell’impiego del metodo mafioso, ma anche del fine di agevolare la locale di Limbadi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per genericità.
Il provvedimento impugnato, dopo avere premesso che dall’applicazione della retrodatazione non conseguirebbe la scadenza del termine massimo di custodia cautelare della prima ordinanza, ha correttamente rigettato l’eccezione difensiva volta ad accreditare la conoscenza del compendio oggetto della seconda ordinanza al momento dell’emissione della prima.
2.1. Al riguardo, il Tribunale ha dato atto: a) che le informative finali, poste fondamento della presente ordinanza, sono pervenute all’ufficio di Procura a settembre 2022 e aprile 2023, cioè dopo il rinvio a giudizio del ricorrente nel precedente procedimento denominato “RAGIONE_SOCIALE” risalente al 20 ottobre 2021; b) che il riscontro all’ipotesi accusatoria del presente procedimento si è fondato sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, NOME COGNOME, rese nell’agosto del 2021 e non presenti nell’altra ordinanza cautelare.
2.2. Inoltre, il provvedimento impugnato ha correttamente escluso che i fatti oggetto dei due procedimenti fossero unificati dal vincolo della continuazione in
I.
assenza di elementi da cui evincere che il delitto di detenzione e porto di arma, oggetto del presente provvedimento, rientrasse nella programmazione del reato associativo di cui alla prima ordinanza.
Tali conclusioni non sono vulnerate dai rilievi del ricorso che, sul punto, risultano del tutto generici, senza che valga il rinvio, altrettanto aspecifico, al circostanza che il delitto attribuito a COGNOME sia contestato nella forma aggravata dall’art. 416-bis.1 cod. pen. nella sua doppia declinazione, in quanto questa di per sé, non soltanto è estranea alla continuazione, ma può essere elevata anche rispetto a soggetti che non facciano parte dell’associazione cui si connette.
Va esclusa anche la connessione teleologica del reato contestato a COGNOME con quello associativo in quanto la detenzione e il porto in luogo pubblico dell’arma comune da sparo, utilizzata per minacciare la persona offesa: a) non ha costituito la finalità per cui l’associazione è stata costituita; b) si è collocata in un rappo di mera occasionalità rispetto al delitto contestato nella prima ordinanza cautelare a nulla rilevando l’identità del contesto delinquenziale in cui i reati sono sta consumati.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 marzo 2024
La AVV_NOTAIO estensora
Il P esidente