Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2517 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2517 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 19/04/1984
avverso l’ordinanza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Letta anche la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME insiste l’accoglimento del ricorso;
Ritenuto che:
gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso, relativo ad una richiesta di sostitu con la pena pecuniaria della pena detentiva inflitta con sentenza divenuta irrevocabile il maggio 2015, e riproposti nella memoria, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui “è manifestament infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 1 contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non estende l’applicabilit disposizioni in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi ai reati giudicati con sent divenute irrevocabili prima dell’entrata in vigore del citato d.lgs., posto che il prin retroattività delle disposizioni penali più favorevoli non riguarda qualsiasi norma incident trattamento penale, ma solo quelle che disciplinano il reato e la pena e può subire inoltre quanto non assoluto ed inderogabile, deroghe rimesse alla discrezionalità legislativa, tra le q quella connessa all’esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti coperti dal giudicato” (Se 3, Sentenza n. 47042 del 26/09/2023, COGNOME, Rv. 285420);
– infatti, come evidenziato nella pronuncia COGNOME, la giurisprudenza costituzionale ha pi volte affermato che il principio di retroattività della disposizione penale più favorevole a previsto a livello di legge ordinaria dall’art. 2, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. è stato costituzionalizzato dall’art. 25, secondo comma, Cost., che si è limitato a san l’irretroattività delle norme incriminatrici e, in generale, delle norme penali più severe. dunque, ben può subire deroghe per via di legislazione ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa (v., ex plurimis, Corte Cost. 22 luglio 2011, n. 236; Corte 9 giugno 2008, n. 215). Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, il princip retroattività della norma più favorevole non ha alcun collegamento con la libertà autodeterminazione individuale, per l’ovvia ragione che, nel caso considerato, la lex mitior sopravviene alla commissione del fatto, al quale l’autore si era liberamente autodeterminat sulla base del pregresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo. In quest’ottica, l Corte ha quindi costantemente escluso che il principio di retroattività della legge più favore trovi copertura nell’art. 25, secondo comma, Cost.;
da ciò consegue che la applicazione retroattiva di una norma più favorevole può subire limitazioni o deroghe se vi è una giustificazione razionale, e tale è l’esigenza di salvaguarda certezza dei rapporti ormai esauriti; d’altronde, l’art. 2, comma 4, cod. pen. stabilisce p che se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si appl quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sent
irrevocabile, e nel senso che l’art. 2, comma 4, cod. pen. sia espressione di una regola general questa Corte si è espressa nella pronuncia Sez. 6, n. 34091 del 21/6/2023, COGNOME, rv. 285154, che – nel dichiarare manifestamente infondata un’analoga questione di legittimità costituzional (l’art. 95 citato nulla prevederebbe con riferimento al segmento processuale in cui alla data entrata in vigore della riforma era già stata emessa la sentenza di appello, ma non era ancora stato proposto il ricorso per cassazione) – ha affermato che “in virtù della regola gener contenuta all’art. 2, comma quarto, cod. pen., di cui l’art. 95 costituisce diretta applica l’unico limite all’applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli in tema d sostitutive è rappresentato dalla formazione del giudicato di condanna a pena detentiva, non sostituita, in data antecedente l’entrata in vigore della riforma”;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.