Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33577 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33577 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Sierra Leone il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona i 28/09/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed ii ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugna
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi e quindici giorni di reclusione, pronunciata dal Tribunale di Pesaro nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
Ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, in cui denuncia, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all’art. 7, comma 1, lett. b-bis, d. I. 14 giugno 2019, n. 53.
Alla data del commesso reato (30 luglio 2019) la disposizione normativa che ha modificato la cornice edittale dei reato di cui all’art. 341-bis cod. pen , innalzandone la pena minima a sei mesi, non era vigente, essendo stata introdotta solo dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, di conversione del citato dl. n. 53 del 2019.
La Corte di merito ha fatto applicazione retroattiva della norma che ha determinato l’inasprimento sanzionatorio, avendo ritenuto che la pena fosse congrua perché contenuta entro il limite edittale, individuato nella misura di sei mesi di reclusione, sicché deve pervenirsi ad una rimodulazione della pena inflitta, in rapporto ai diversi parametri, tenuto conto della limitata gravità fatto per cui è processo, complessivamente apprezzato.
Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, ha concluso nei termini indicati in epigrafe.
In mancanza di richiesta di trattazione orale, il procedimento è stato trattato secondo la disciplina dettata dall’art. 23, comma. 8, d.l. n.’ 137 del 2 ottobre 2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, e successive proroghe.
Considerato in diritto
1.11 ricorso è fondato.
Il reato è stato commesso in data 30 luglio 2019.
All’epoca, la norma incriminatrice di cui all’art. 341-bis cod. pen. prevedeva la pena della reclusione “fino a tre anni”, senza indicazione del minimo edittale, da individuarsi conseguentemente in giorni 15 di reclusione, a tenore dell’art. 23 cod. pen.
La pena minima di sei mesi è stata introdotta dalla legge di conversione del d. I. n. 53 del 14 giugno 2019 (Decreto “sicurezza bis”), specificamente dall’art. 1 della legge 8 agosto 2019, n.77, che ha inserito nell’art. 7, comma 1, del predetto decreto la lettera b-bis, con decorrenza dal 10 agosto 2019.
Incidendo la modifica normativa in senso peggiorativo sul trattamento sanzionatorio, e dunque su profili di disciplina di diritto sostanziale, opera
divieto di applicazione retroattiva della legge più sfavorevole, costituzionalmente e convenzionalmente presidiato, rispettivamente, dagli artt. 25, secondo comma, Cost. e 7 Convenzione EDU, come ulteriormente declinato dall’art. 2, quarto e sesto comma, cod. pen.
Dovendo trovare applicazione la /ex mitior, la sentenza impugnata ha dunque errato nell’individuare la pena base nella misura di mesi sei di reclusione, assumendo che si trattasse della pena minima.
Si impone conseguentemente l’annullamento della sentenza impugnata per una nuova valutazione in punto di trattamento sanzionatorio, da operare alla luce della diversa cornice edittale, ferma restando l’affermazione di responsabilità.
Gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Perugia, competente per il nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 02/05/2024