Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48039 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48039 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2023 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 29 maggio 2023 il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza formulata da NOME COGNOME di applicare l’ulteriore sconto di pena nella misura di un sesto previsto dall’art. 442, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla legge n. 150/2022, sulla condanna disposta a suo carico con la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 14/04/2021 e divenuta irrevocabile in data 30/06/2021. Il giudice ha motivato il diniego affermando che la norma, di nuova introduzione, non è applicabile ai giudizi già definiti con sentenza irrevocabile, e che tale interpretazione non viola né la Carta Costituzionale né l’art. 7 CEDU.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
Il Tribunale ha negato l’applicazione retroattiva dell’art. 442, comma 2-bis, cod.proc.pen., affermando trattarsi di norma processuale, ma essa ha effetti anche sostanziali, che comportano la doverosità della sua applicazione, se tali effetti sono favorevoli al reo. Nel presente caso l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, per l’omessa impugnazione, prima dell’entrata in vigore della nuova norma non è di ostacolo alla sua applicazione retroattiva, essendo l’omessa impugnazione un presupposto per la sua applicabilità. Una diversa interpretazione, peraltro, violerebbe il principio dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, potendo il beneficio essere applicato o meno, in situazioni uguali, solo per un fatto non dipendente dall’imputato, cioè la diversa data di passaggio in giudicato della sentenza.
Il contrasto con tale principio sussiste anche con riferimento ai soggetti giudicati dopo l’entrata in vigore della norma, che ottengono tale beneficio scegliendo di non impugnare la sentenza di condanna, mentre coloro che hanno tenuto la medesima condotta, ma sono stati condannati definitivamente prima della sua entrata in vigore, non possono accedervi.
Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile.
Le argomentazioni del ricorrente contrastano radicalmente con la norma di cui all’art. 2, comma 4, cod.pen., e con i principi consolidati di questa Corte. Tale norma recita che l’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole al reo è impedita dalla irrevocabilità della sentenza, e la Corte di cassazione ha
sempre interpretato detta norma nel senso che essa impedisce, nel caso di definitività della pronuncia, la retroattività anche delle norme aventi effetti sostanziali: si vedano, sul punto, Sez.4, n. 5034 del 15/01/2019, Rv. 275218, in relazione alla novella dell’art. 442, comma 2, cod.pen., e Sez. 1, n. 8320 del 30/01/2020, n. 278486, in tema di solidarietà della condanna alle spese processuali.
L’ordinanza impugnata, quindi, applica correttamente detti principi, richiamati nella sentenza Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Rv. 284545 che ha dichiarato manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale posta con le medesime censure avanzate dal ricorrente
La manifesta infondatezza del ricorso impone la dichiarazione della sua inammissibilità.
Ad essa consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali em in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
– GLYPH Il Presidente