Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30875 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30875 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MATERA il 24/07/1962
avverso l’ordinanza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso, relativo ad richiesta di sostituzione con la pena pecuniaria della pena detentiva inflitt sentenza divenuta irrevocabile il 23 gennaio 2020, sono manifestamente infondati in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittim secondo cui «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituziona dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 3, Cost., nella parte in cui non estende l’applicabilità delle disposizioni in pene sostitutive delle pene detentive brevi ai reati giudicati con sentenze div irrevocabili prima dell’entrata in vigore del citato d.lgs., posto che il prin retroattività delle disposizioni penali più favorevoli non riguarda qualsiasi n incidente sul trattamento penale, ma solo quelle che disciplinano il reato e la e può subire inoltre, in quanto non assoluto ed inderogabile, deroghe rimesse a discrezionalità legislativa, tra le quali quella connessa all’esigenza di salvagu la certezza dei rapporti coperti dal giudicato» (Sez. 3, n. 47042 del 26/09/2 COGNOME, Rv. 285420 – 01);
che, come evidenziato nella pronuncia testé richiamata, la giurisprudenz costituzionale ha più volte affermato che il principio di retroattività disposizione penale più favorevole al reo – previsto a livello di legge ordina dall’art. 2, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. – non è sta costituzionalizzato dall’art. 25, secondo comma, Cost., che si è limitato a sa l’irretroattività delle norme incriminatrici e, in generale, delle norme pena severe: esso, dunque, ben può subire deroghe per via di legislazione ordinar quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa (v., ex plurimis, Corte Cost. 22 luglio 2011, n. 236; Corte Cost. 9 giugno 2008, n. 215);
che, secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, il princip retroattività della norma più favorevole non ha alcun collegamento con la libe di autodeterminazione individuale, per l’ovvia ragione che, nel caso considera la lex mitior sopravviene alla commissione del fatto, al quale l’autore si e liberamente autodeterminato sulla base del pregresso (e per lui meno favorevole panorama normativo; in quest’ottica, la Corte ha quindi costantemente esclus che il principio di retroattività della legge più favorevole trovi copertura n 25, secondo comma, Cost.; da ciò consegue che la applicazione retroattiva di un norma più favorevole può subire limitazioni o deroghe se vi è una giustificazio razionale, e tale è l’esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti esauriti; d’altronde, l’art. 2, comma 4, cod. pen. stabilisce proprio che se l del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica q
le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronun sentenza irrevocabile;
che, nel senso che l’art. 2, comma 4, cod. pen. sia espressione di una reg generale, questa Corte si è espressa anche nella pronuncia Sez. 6, n. 34091 d
21/6/2023, COGNOME Rv. 285154 – 01, che – nel dichiarare manifestamente infondata un’analoga questione di legittimità costituzionale (l’art. 95 citato
prevederebbe con riferimento al segmento processuale in cui alla data di entra in vigore della riforma era già stata emessa la sentenza di appello, ma non
ancora stato proposto il ricorso per cassazione) – ha affermato che «in virtù de regola generale contenuta all’art. 2, comma quarto, cod. pen., di cui l’ar
costituisce diretta applicazione, l’unico limite all’applicazione retroattiv disposizioni più favorevoli in tema di pene sostitutive è rappresentato d
formazione del giudicato di condanna a pena detentiva, non sostituita, in d antecedente l’entrata in vigore della riforma»;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della ca di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cas delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 05/06/2025.