Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2023 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2023 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GENNARO VESUVIANO il DATA_NASCITA avverso il decreto del 01/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, sezione per le misure di prevenzione, decidendo in seguito all’opposizione presentata da NOME COGNOME diretta ad ottenere la restituzione della somma equivalente al valore dell’autovettura Audi Q3, confiscata con decreto del 15 ottobre 2014 ed assegnata in uso alle Forze dell’ordine, rigettava l’istanza.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva :
2.1. violazione di legge: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale il bene del quale si chiedeva la restituzione “per equivalente” era pertinente alla RAGIONE_SOCIALE; sicché, revocato il vincolo sulla RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto essere restituita anche l’autovettura; sarebbe pertanto errato ritenere che fosse stata confiscata, e poi
n
restituita, la “RAGIONE_SOCIALE come denominazione”, dato che oggetto del vincolo sarebbe stata l’impresa con tutti i suoi beni strumentali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1. Il gravame si fonda sulla ipotetica pertinenzialità dell’autovettura, del cui valo si chiede il dissequestro, alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, già restituita.
Si tratta di un presupposto che non trova conferma nelle risultanze processuali: il provvedimento genetico di confisca, infatti, distingue il vincolo della RAGIONE_SOCIALE da quel dell’auto, mentre il provvedimento di revoca del vincolo si riferisce “solo” alla dit RAGIONE_SOCIALE del COGNOME; la restituzione è fondata sulla irrisorietà dell’investimen iniziale nella RAGIONE_SOCIALE confiscata il quale, a giudizio della Corte gli appello, poteva ess sopportato dal ricorrente, e dunque non poteva essere ritenuto riconducibile alla sua attività di prestanome di NOME COGNOME.
La Corte di appello rilevava, invece, che la confisca della autovettura Audi Q3 – il cui costo superava la somma di trentamila euro e, dunque, non era affatto irrisorio – non poteva ritenersi collegato al vincolo della RAGIONE_SOCIALE, ma era sorretto da autonome ragioni correlate al valore considerevole del bene (pagg. 26 e 27 del provvedimento di revoca). Il Tribunale rilevava, altresì, che l’intestazione dell’auto alla RAGIONE_SOCIALE era stato effettuat per ragioni fiscali e che, pertanto, non era sufficiente a dimostrare la pertinenza del bene al compendio aziendale che si poneva alla base della restituzione.
1.2. Si ritiene, dunque, che il provvedimento impugnato escluda legittimamente il nesso di pertinenzialità tra l’auto e la RAGIONE_SOCIALE, sicché lo stesso non merita alcuna censura i questa sede.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 24 novembre 2023.