Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39712 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39712 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME a SAN GAVINO MONREALE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PRATO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PRATO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/03/2024 del GIP TRIBUNALE di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 6 ottobre 2022, irrevocabile il 27 ottobre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como applicava, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre anni e nove mesi di reclusione e 10.000,00 euro di multa nei confronti di NOME COGNOME e la pena di due anni e otto mesi di reclusione e 8.000,00 euro di multa nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di truffa aggravata, abusivismo finanziario e autoriciclaggio, commessi in concorso.
Nella sentenza citata (pag. 15) si afferma che le entrate illecite, provenienti dagli investimenti fraudolentemente carpiti ai sottoscrittori di azioni RAGIONE_SOCIALE (azioni in seguito rivelatesi di nessun valore), per complessivi 4.021.547,42, costituivano il profitto del reato di truffa e, detratti 1.177.133,00 euro computati quale profitto dell’autoriciclaggio, potevano essere oggetto di confisca “allargata” ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. (già art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla I. 7 agosto 1992, n. 356).
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di persone offese dai reati giudicati nell’evocato procedimento penale, in quanto vittime dei reati di truffa e di abusivismo finanziario per essere stati indotti, fraudolentemente, dagli imputati ad acquistare azioni RAGIONE_SOCIALE OU (con somme poi fatte confluire dall’imputato COGNOME sul conto corrente tedesco di “RAGIONE_SOCIALE Investments”), adducendo la propria veste di terzi di buona fede, estranei al reato, e richiamata la giurisprudenzialmente riconosciuta parificazione di tutela tra i creditori incisi da confisca di prevenzione e credito incisi da confisca estesa penale, avanzavano istanza, depositata in data 20 ottobre 2023, al fine di ottenere la restituzione delle somme da loro versate agli imputati per l’acquisto di azioni RAGIONE_SOCIALE e, in particolare: 25.000,00 euro in favore di COGNOME; 5.000,00 euro in favore di COGNOME; 6.250,00 euro in favore di COGNOME; 29.000,00 euro in favore di COGNOME; 45.000,00 euro in favore di NOME COGNOME, e ciò mediante assegnazione in loro favore, e nei limiti dei predetti importi, delle somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati agli imputati in forza della citata sentenza del G.i.p. di Como.
Con ordinanza resa in data 8 novembre 2023, il G.i.p. del Tribunale di Como, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza, per difetto delle condizioni di legge, dal momento che gli istanti non potevano vantare “alcun diritto, di alcun genere, su alcuno dei beni oggetto di confisca”.
Avverso la suddetta ordinanza gli interessati proponevano opposizione, lamentando che il giudice dell’esecuzione avesse confuso la loro posizione con quella di “terzi titolari di diritti di credito o diritti reali di garanzia” sui beni
confiscati, che avesse escluso nei loro confronti la titolarità di alcun diritto e ch potessero, quindi, avanzare pretese sui beni confiscati agli imputati.
Eccepivano, inoltre, carenza di motivazione, non avendo il giudicante argomentato sul punto, essendosi limitato ad affermazioni apodittiche.
Sottolineavano che l’art. 52 d. Igs. n. 159 del 2011, per quanto riferito alla confisca di prevenzione e ai rapporti tra confisca e i terzi titolari di diritti di c e diritti reali di garanzia, esprimeva un principio generale valido per tutti i tip confisca.
Contestavano che si potesse negare la titolarità del diritto alla restituzione delle somme in questione perché esse erano, nel frattempo, state trasformate in altri beni, anche perché, nella specie, uno dei reati (art. 648-ter.1. cod. pen.) consisteva proprio nella “sostituzione” del denaro, dei beni o delle altre utilit provenienti dalla commissione di precedente delitto, attività il cui risultato non poteva pregiudicare, in via di principio, i diritti restitutori della vittima (citano 1, n. 52179 del 2014).
Prospettavano, infine, che, quanto meno con riferimento al ricavato della vendita di due vetture (Porsche per 216.000,00 euro e AUDI per 113.500,00 euro), individuate con certezza come il frutto della trasformazione del denaro derivanti dai reati di truffa e abusivismo finanziario, essi opponenti avrebbero dovuto veder riconosciuto il loro diritto alle restituzioni mediante assegnazione pro quota del ricavato della vendita.
Con ordinanza emessa il 29 marzo 2024, il G.i.p. del Tribunale di Como rigettava l’opposizione.
Osservava, a ragione della decisione:
che erano stati gli stessi istanti, a pag. 9 dell’opposizione, a dire che, contrariamente a quanto prima affermato, non potevano definirsi quali persone offese dai reati di truffa e di abusivismo finanziario;
che, se, dunque, gli istanti erano persone offese dai reati di truffa e di abusivismo finanziario commessi in loro danno da NOME COGNOME, si trattava, evidentemente, di altro procedimento;
che il precedente rilievo assorbiva ogni ulteriore considerazione, dovendo, comunque, evidenziarsi che il concetto di restituzione andava riferito alla eadem res e non al tantundem;
che la trasformazione in altri beni di somme oggetto del reato di truffa e di abusivismo finanziario costituiva un impedimento assoluto alla restituzione, alla persona offesa, del tantundem ricavato dalla vendita dei beni confiscati.
Hanno presentato ricorso congiunto, per il tramite del comune difensore e procuratore speciale, i terzi interessati NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME iano ” .+0…. COGNOME, articolando i seguenti motivi.
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A
6.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 104 -bis disp. att. cod. proc. pen. e 648 -quater cod. pen.
Si censura la motivazione laddove viene in modo contraddittorio e manifestamente illogico contestata la qualità di persone offese dei ricorrenti, non comprendendosi da dove il giudice a quo abbia tratto il suo convincimento; né era dato comprendere perché, secondo il giudice medesimo, i ricorrenti sarebbero stati persona offese in un diverso procedimento.
6.2. Con il secondo motivo, si eccepiscono violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e 648 -quater cod. pen., nella parte in cui il provvedimento impugNOME aveva negato il diritto alla restituzione evidenziando che il relativo concetto si riferiva alla eadem res, trascurando di considerare che, avendo le persone offese chiesto la restituzione del denaro corrisposto agli imputati a fronte dei reati di truffa e abusivismo finanziario, necessariamente, per la fungibilità del denaro stesso, la restituzione non avrebbe potuto avere ad oggetto che il tantundem.
6.3. Con il terzo motivo, si denunciano violazione di legge e mancanza di motivazione in riferimento agli artt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e 648-quater cod. pen.
Si contesta il ritenuto carattere ostativo alla restituzione dell trasformazione in altri beni delle somme corrisposte dalle persone offese, alla luce dell’opposto principio enunciato da Sez. 1, n. 52179 del 2014.
L’acquisizione al FUG dei beni confiscati non escluderebbe l’obbligo della restituzione della somma pari al profitto dei reati contestati e per i quali è stat disposta confisca: quanto meno, con riferimento al ricavato delle vendite di Porsche e Audi, vetture che rappresentavano con certezza il risultato della trasformazione illecita del denaro conferito agli imputati per l’acquisto delle azioni RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, reputando fondati tutti i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e vanno, perciò, rigettati.
Occorre, brevemente, premettere che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, al giudice non è dato decidere sulla domanda della parte civile, con la conseguenza che egli non può procedere a quantificazione del danno o ad assegnare provvisionali o, infine, statuizioni che presuppongone. una ·
decisione del rapporto civile o, comunque, ineriscono al titolo risarcitorio da conseguirsi in sede civile (Sez. 5, n. 7021 del 25/11/2009, dep. 2010, Puorro e altro, Rv. 246150 – 01).
A seguito della sentenza n. 443 del 1990 della Corte costituzionale, nel caso di ammissione dell’imputato al rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen., la part civile ha diritto esclusivamente alla pronunzia relativa alle spese sostenute.
Quanto alla persona offesa dal reato, che neppure riveste la qualità di parte, questa Corte ha ripetutamente chiarito, da un lato, che essa non ha diritto alla citazione in previsione dell’udienza da celebrarsi ai sensi dell’art. 447 cod. proc. pen. e, dall’altro, che essa non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, trattandosi di pronuncia che, ai sensi dell’art. 445, comma 1 -bis, cod. proc. pen., non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi (Sez. 4, n. 1804 del 12/12/2018, dep. 2019, Bartolomeo, Rv. 275434 – 01).
In conseguenza, va ribadito, ancora una volta, che nel caso di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., le istanze risarcitorie eventualmente, restitutorie vanno esercitate esclusivamente nella competente sede civile, senza che ciò comporti una menomazione dei diritti della difesa (cfr. C. cost. n. 443/1990 cit.).
3. Tale breve premessa è sufficiente per dare ragione della correttezza di fondo della decisione resa dal giudice dell’esecuzione, il quale, nelle due fasi di merito, e a prescindere da alcune inspiegabili – ma ininfluenti – contraddizioni messe in luce dai ricorrenti nel provvedimento oggi impugNOME, ha a chiare lettere affermato che NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, persone offese dai reati di truffa e abusivismo finanziario in relazione ai quali è stata emessa sentenza di applicazione della pena dal G.i.p. del Tribunale di Como il 6 ottobre 2022 nei confronti di NOME COGNOME ed NOME COGNOME, non potevano vantare alcun diritto risarcitorio o restitutorio in relazione a detta pronuncia da pot azionare in sede penale, seppure nell’ambito dell’incidente di esecuzione.
E questo per la evidente ragione che la sede penale, prescelta dagli imputati, nel caso di specie, è stata quella del rito alternativo del patteggiamento, precludente qualsivoglia forma di accertamento sull’azione civile; azione, che, giocoforza, non potrà che essere esercitata nel suo ambito naturale.
Tale soluzione rende, di conseguenza, inconferente anche il riferimento, operato dai ricorrenti, all’applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 52 d. Ig settembre 2011, n. 159: è vero che tale previsione, secondo cui la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi e i diritti reali di garanzia anteri sequestro, sebbene riferita alla c.d. confisca di prevenzione, esprime un principio generale, valido anche per gli altri tipi di confisca, diretta o per equi le
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(Sez. 3, n. 24067 del 09/05/2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 286556 – 01), ma è altrettanto vero che gli odierni ricorrenti non rivestono, con riferimento all vicenda di specie, né la posizione di titolari di diritti reali di garanzia (men che m costituiti in epoca anteriore al sequestro), né la posizione di titolari di diri credito risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro.
Le ulteriori censure, in quanto presupponenti l’accertamento del diritto vantato dai ricorrenti, restano assorbite.
Dal rigetto dei ricorsi consegue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente