Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16095 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16095 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2025
TERZA SEZIONE PENALE
– Presidente –
VITTORIO PAZIENZA NOME COGNOME NOME NOVIELLO NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME, nato a Tivoli il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 29/11/2024 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 29 novembre 2024 la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto contro la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli il 04/07/2016, e disponeva l’esecuzione della predetta sentenza con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 4, commi 1, 4-bis e 4-ter, l. n. 401 del 1989, perchØ, senza di licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S., esercitava l’organizzazione di pubbliche scommesse su competizioni sportive nazionali ed estere o, comunque, svolgeva in Italia un’attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o, comunque, favorire l’accettazione e la raccolta di scommesse su competizioni sportive da parte del pubblico.
Avverso la ordinanza della Corte di appello di Roma, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, lamentando falsa ed erronea applicazione di legge, con riferimento agli artt. 591 e 592 cod. proc. pen.
Deduce il ricorrente che la Corte di merito, nell’emettere l’impugnata ordinanza di
inammissibilità dell’appello, non ha tenuto conto della determinazione assunta da altra sezione della medesima Corte distrettuale che, con ordinanza n. 167 del 06/03/2017, aveva restituito il ricorrente nel termine – decorrente dalla notificazione dell’ordinanza – per impugnare la sentenza del Tribunale di Tivoli del 04/07/2016. E, poichØ la notificazione dell’ordinanza di rimessione in termine era avvenuta il 19/04/2017, l’appello proposto in data 05/05/2017 era tempestivo.
Il ricorso Ł fondato.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME