Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39790 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39790 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PIACENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2016 della CORTE APPELLO di TORINO
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 13 aprile 2016 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato in contumacia NOME COGNOME per il delitto di furto in abitazione aggravato, commesso il 4 marzo 2008.
L’imputato era stato dichiarato irreperibile e nei suoi confronti le notificazioni erano state eseguite ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio, che aveva proposto l’atto di appello avverso la sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 5 dicembre 2022, la Corte di appello di Torino ha restituito l’imputato nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza di appello.
Ha proposto dunque ricorso per cassazione l’imputato, affidandosi ad un unico motivo con il quale ha chiesto «l’annullamento della sentenza di appello, con restituzione nel termine per impugnarla, ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen.» (nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della I. n. 67/2014), come risultante a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 317 del 2009 della Corte costituzionale.
Il Procuratore generale, concludendo per iscritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
4.1. Come risulta dall’ordinanza del 5 dicembre 2022 della Corte di appello di Torino, l’imputato aveva chiesto espressamente a quella autorità giudiziaria (invero incompetente: cfr. art. 175, comma 4, cod. proc. pen. e, in giurisprudenza, Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019, COGNOME, Rv. 277017 e Sez. 1, n. 25070 del 08/05/2012, COGNOME, Rv. 253039), di essere rimesso in termini non già per proporre appello avverso la sentenza contumaciale di primo grado, ma per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello.
La Corte ha accolto l’istanza e, a seguito della restituzione nel termine, l’imputato ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, non consentito e dunque inammissibile, con conseguente impossibilità per la Corte di cassazione di rilevare – in assenza di una valida impugnazione – eventuali questioni di nullità ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. per tutte Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218; nonché, per i principi in ordine ai poteri officiosi della Corte di cassazione in caso di ricorso inammissibile, Sez. U n. 38809 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283689; Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME,
Rv. 273551; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818).
4.2. E’ noto che, a seguito della sentenza n. 317 del 2009 della Corte costituzionale, è possibile all’imputato impugnare in proprio la sentenza contumaciale già impugnata dal proprio difensore, e ciò sul presupposto della mancata conoscenza da parte sua del provvedimento.
Ciò in ragione della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo risultante dal decreto-legge 21 febbraio 2005 n. 17, convertito dalla legge 22 aprile 2005 n. 60. La Corte costituzionale, come noto, ritenne che il principio della ragionevole durata del processo fosse applicabile soltanto ad un processo “giusto” e che tale non fosse il processo celebrato nell’incolpevole ignoranza da parte dell’accusato.
Con tale intervento, la Corte costituzionale, superando anche giurisprudenza a Sezioni Unite (n. 6026 del 31/01/2008, Huzuneanu, Rv. 238472), ha ribadito che l’unica interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle norme in materia di contumacia fosse quella che consentisse nella massima ampiezza misure ripristinatorie a favore del contumace inconsapevole (sulla scia di pronunce della Corte Edu quali Colozza c. Italia, 12 febbraio 1985; F.C.B. c. Italia, 28 agosto 1991; T. c. Italia, DATA_NASCITA; COGNOME c. Italia, 18 maggio 2004; COGNOME c. Italia, 10 novembre 2004 e Idem, Grande Camera, 1 marzo 2006).
Tuttavia, è stato lo stesso ricorrente a chiedere la restituzione nel solo termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello.
Nella sentenza di appello, unico provvedimento impugnato, non vi è alcuna violazione di legge rilevante nel senso auspicato dal ricorrente, che, infatti, evoca ancora una volta l’art. 175 cod. proc. pen., norma che è però fuori fuoco perché in nessun modo può ravvisarsi, sulla sua base, una nullità della sentenza di appello.
Insomma, la sentenza di appello è stata resa a seguito di un atto di impugnazione tempestivamente proposto dal difensore di ufficio dell’imputato “inconsapevole”. L’imputato, appena è venuta meno la sua inconsapevolezza, ha chiesto solo di poter proporre ricorso per cassazione avverso tale sentenza, e non invece di essere restituito nel termine per impugnare la sentenza di primo grado.
La questione riguarda solo l’attivazione in maniera più o meno corretta e più o meno ampia dell’istituto della restituzione nel termine, nei tempi previsti e nell’esercizio di una facoltà che compete alla parte che se ne intende avvalere, e non ha alcuna ricaduta, in termini addirittura di nullità assoluta, su una sentenza di appello che è stata correttamente resa all’esito del giudizio di secondo grado, attivato dall’appello del difensore.
Il ricorso, insomma, risulta presentato al di fuori dei casi tassativamente previsti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 13/07/2023