Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 48870 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48870 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Monofiya (Egitto) in data DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 7/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e la conseguente restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione averso la sentenza n. 6909/21 della Corte di appello di Roma.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Frosinone in data 22/01/2019, NOME è stato ritenuto colpevole del delitto previsto dall’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998·e condannato alla pena di 1 anno di reclusione e di 10.000,00 euro di multa.
1.1. Con sentenza n. 6909/2021 in data 7/07/2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado, condannando l’imputato alle spese del . procedimento.
1.2. In data 20/07/2022, il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone ha emesso il relativo ordine di esecuzione, con contestuale decreto di sospensione, dando termine al condannato per presentare l’eventuale richiesta di misura alternativa al carcere.
1.3. Il decreto non è stato notificato non essendo stato il destinatario rinvenuto, sicché dopo l’emissione del decreto di irreperibilità in data 9/09/2022, il decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione è stato revocato in data 20/01/2023; e successivamente il condannato è stato tratto in arresto il 21/02/2023.
1.4. In data 22/02/2023, il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, a seguito di istanza della difesa, verificata l’irregolarità del verbale d vane ricerche redatto dai RAGIONE_SOCIALE di Frosinone in relazione alla notifica al condannato del decreto di sospensione del 20/07/2022, ha ordinato l’immediata scarcerazione del condannato.
1.5. Con provvedimento del 28/02/2023, la Procura AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Roma ha rideterminato la pena che il condannato deve espiare, compresa quella di cui alla sentenza n. 114/2019 del Tribunale di Frosinone, ma ne ha sospeso l’esecuzione in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza di Roma al quale NOME si era nel frattempo rivolto con istanza del 24/02/2023.
Con atto in data 18/03/2023, NOME ha proposto, per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, istanza di restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. al fine di proporre impugnazione avverso la sentenza n. 6909/2021 della Corte di appello di Roma in data 7/07/2021. Secondo quanto dedotto dalla difesa, NOME non avrebbe mai ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio, dal momento che essa sarebbe stata tentata in Frosinone, INDIRIZZO, ovvero in un luogo in cui egli non era reperibile; né sarebbe stato a conoscenza del fatto che l’AVV_NOTAIO, suo difensore d’ufficio, aveva proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, che era stata fissata la relativa udienza (atteso che, come attestato dall’addetto RAGIONE_SOCIALE Frosinone, egli non reperito all’indirizzo indicato nel decreto di citazione, essendosi da tempo trasferito in INDIRIZZO INDIRIZZO) e che la Corte di appello di Roma aveva confermato la pronuncia di primo grado, senza che nel verbale di udienza del 7/07/2021 la Corte avesse specificato se NOME avesse ricevuto la notifica della fissazione di udienza. In definitiva, il procedimento di secondo grado sarebbe stato celebrato con errata instaurazione del contraddittorio e conseguente violazione del diritto di difesa in quanto NOME, già dichiarato assente in primo grado, non sarebbe stato posto in condizione di conoscere la pendenza del processo dinanzi alla Corte
di appello di Roma e, dunque, di proporre ricorso per cassazione avverso la relat sentenza.
In data 7/09/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritt AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte, con la quale è stato chie l’accoglimento del ricorso e la conseguente restituzione nel termine per prop ricorso per cassazione averso la sentenza n. 6909/21 della Corte di appello Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La difesa ha chiesto, con l’odierno ricorso, la restituzione nel termine ai dell’art. 175 cod. proc. pen., lamentando la mancata notifica del decre citazione a giudizio in appello. Tuttavia, la disposizione richiamata, nell versione vigente ratione temporis, non era applicabile alla situazione descritta, atteso che, a mente del comma 1, essa concerne i casi in cui «il pubblico minist le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per for maggiore». Né potrebbe opinarsi l’applicabilità al caso di specie della disci dettata dal comma 2.1, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 15 considerato che essa si applica alle sole impugnazioni proposte avverso senten pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704 – 01); situazione non ricorren nel caso di specie.
A ben vedere, la situazione descritta in ricorso sarebbe dovuta rientr astrattamente, nella fattispecie dettata dall’art. 629-bis cod. proc. pen., del quale «fuori dei casi disciplinati dall’articolo 628-bis, il condannato o la sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confr si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’art 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termin senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pende del processo prima della pronuncia della sentenza». Tuttavia, va ribadit principio secondo il quale l’istanza di restituzione nel termine prop dall’imputato dichiarato assente non può essere riqualificata nella richie rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., pe principio di conservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pe
applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra non rientra la restituzione nel termine (Sez. 4, n. 863 del 3/12/2021, dep. Okoro, Rv. 282566 – 01; Sez. 3, n. 33647 del 8/07/2022, COGNOME, Rv. 283474 – 01).
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve ess dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, de Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono element ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa determinazione della causa di inammissibilità», alla declarato dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d ammende.
Così deciso in data 17/10/2023
Il Consigliere estensore Il Presidente