Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48757 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48757 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Avella il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/05/2023 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino ha disposto il rigetto della richiesta d restituzione nel termine avanzata in data 12 maggio 2023 da COGNOME ex art. 175, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen., ai fini della proposizione dell’opposizione avverso il decreto penale di condanna n. 83/23 emesso il 16 marzo 2023, notificato in data 21 aprile 2023 a mani del figlio convivente e divenuto esecutivo in data 6 maggio 2023
Il G.i.p., dopo aver rilevato che la notificazione è stata eseguita il 21 aprile 2023 a mani del figlio NOME, capace e “temporaneamente” convivente, ha ritenuto che la dedotta mancata tempestiva consegna al padre destinatario dell’atto, avvenuta secondo l’istanza “qualche giorno” prima della presentazione della richiesta di restituzione in termine, fosse irrilevante perché genericamente addotta, senza specificazione del giorno preciso dell’avvenuta conoscenza effettiva dell’atto, non essendo state indicate “rigorosamente le ragioni per le quali il congiunto non abbia provveduto a consegnargli tempestivamente il plico postale, non essendo a tal fine sufficiente l’asserita e come detto inconferente, dimenticanza del figlio”.
Tramite il proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso, articolando un unico motivo con cui deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Si ribadisce che la mancata conoscenza effettiva del decreto penale è dipesa dalle modalità con cui è stata eseguita la notifica, con consegna a mani del figlio “temporaneamente convivente”, e che proprio tale aspetto transitorio della convivenza ha determinato il ritardo nella comunicazione al ricorrente dell’atto giudiziario.
Si osserva che la prova della conoscenza effettiva del decreto penale di condanna non incombe all’interessato sul quale grava solo un onere di allegazione delle ragioni della mancata tempestiva conoscenza, che nel caso di specie è stato soddisfatto, non essendo la notificazione avvenuta a mani proprie del destinatario.
Siffatta interpretazione dell’art. 175 cod. proc. pen. si im o e a maggior ragione dopo l’entrata in vigore della riforma c.d. “Cartabia” che ha reso ancora più stringente l’accertamento della effettiva conoscenza del processo quale presupposto della valida instaurazione del giudizio penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Si deve innanzitutto premettere che in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna ritualmente notificato, grava sull’istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67, a verificare che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza; viceversa, nel caso in cui l’interessato ometta di indicare le ragioni che gli abbiano impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge
l’obbligo di verifica da parte dell’autorità giudiziaria della conoscenza effettiva, la richiesta non può trovare accoglimento (cfr. Sez. 4, n.33458 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273427; Sez.4 n. 3882 del 04/10/2017, COGNOME, Rv. 271944; sez. 2 n. 51107 del 09/11/2016, NOME, Rv. 268855).
Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, in coerenza ai principi del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost. e all’art. 6, comma 3, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, è illegittimo il provvedimento di rigetto di una istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione del decreto medesimo.
Si è affermato che in ciò risiede la differenza tra l’ipotesi all’esame e quella contemplata nel primo comma dell’art. 175, cod. proc. pen., per la quale la legge richiede espressamente la prova, da parte del soggetto che formula l’istanza, di non avere potuto osservare il termine stabilito a pena di decadenza.
Ne deriva come logico corollario che compete al giudice attivare i propri poteri istruttori per verificare che l’interessato non abbia avuto effettiv conoscenza e, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento e l’istante abbia adempiuto al proprio onere di allegazione, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione (cfr. Sez. 1 n. 57646 del 29/09/20.17, Mangiapia, Rv. 271912).
2. Nel caso all’esame, dal tenore del provvedimento impugnato non emerge che il giudice abbia condotto la valutazione richiesta a fronte delle circostanze allegate dalla parte istante.
Effettivamente la notificazione del decreto penale non risulta essere stata eseguita a mani proprie dell’interessato, ma a mani di un familiare temporaneamente convivente con il destinatario dell’atto.
Sebbene si tratti di notifica formalmente regolare, essendo prevista la possibilità della consegna a mani di persona temporaneamente convivente, del tutto inappagante è la valutazione operata dal G.i.p. per affermare che detta modalità di notificazione abbia consentito di ritenere certa l’effettiva conoscenza dell’atto, essendo la tardiva consegna effettuata da parte del figlio una circostanza di fatto non smentita o contradetta da alcuna emergenza processuale, mentre è del tutto irrilevante che l’omessa consegna sia poi dipesa da una mera dimenticanza da parte del figlio, come addotto nella richiesta di restituzione, o da altre ragioni non diversamente individuate.
A fronte dell’allegazione di una plausibile circostanza di fatto che contraddice la conoscenza dell’atto, spettava al giudice verificare ed accertare se la consegna
fosse effettivamente avvenuta tardivamente come dedotto dall’istante o in data compatibile con la presentazione dell’opposizione nel termine di giorni quindici decorrente dalla data della formale notificazione dell’atto.
Peraltro, la circostanza addotta dall’istante di avere avuto conoscenza effettiva dell’atto solo “qualche giorno prima” della presentazione della richiesta di restituzione nel termine rende irrilevante stabilire la data esatta, considerato che l’istanza presentata sei giorni dopo la scadenza del termine per fare opposizione non può essere ritenuta tardiva perché comunque avvenuta nel rispetto del termine di giorni trenta dall’affettiva conoscenza previsto dall’art. 175, comma 2bis, cod.proc.pen., in assenza di elementi di segno contrario e tenuto conto del breve intervallo temporale decorso dalla scadenza del termine per fare opposizione.
Pertanto, non essendo stato esercitato alcuno scrutinio effettivo nel provvedimento impugnato delle circostanze addotte a supporto della mancata effettiva conoscenza del decreto penale a prescindere dalla regolarità formale della notificazione, il provvedimento va annullato senza rinvio non emergendo elementi di segno contrario che possano giustificare un differente accertamento, con conseguente restituzione nel termine per fare opposizione al decreto penale, compreso il termine previsto dall’art. 459, comma 1-ter cod. proc. pen. per richiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e restituisce NOME nel termine per impugnare il decreto penale n.83/2023 del Gip del Tribunale di Avellino, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento.