Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40063 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40063 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Torino ha confermato l’anteriore decisione con la quale il Magistrato di sorveglianza d Novara aveva dichiarato inammissibili per tardività i reclami generici ex art. 35 bis proposti da NOME COGNOME, aventi ciascuno un diverso oggetto, dettagliatamente indicati nel provvedimento stesso.
A ragione della decisione, osservava che la decisione reiettiva de Magistrato di sorveglianza era stata ritualmente notificata al difensore d detenuto, nonché a quest’ultimo che aveva personalmente proposto reclamo oltre il termine dei quindici giorni previsto per legge. In senso contrario a esito – secondo il giudice specializzato – non poteva assumere rilievo giustificazione addotta da COGNOME circa le ragioni del ritardo, posto che stesse avrebbero dovuto essere fatte valere con il diverso rimedio dell restituzione nel termine, invece non esperito.
Ricorre COGNOME per cassazione e, con un unico motivo, deduce erronea applicazione degli artt. 666 e 175 cod. proc. pen.
Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avrebbe dimostrato di non aver potuto presentare tempestivamente il reclamo per il rifiuto illegittimo d Direttore dell’Istituto di pena a rilasciare copie dello stesso. Di contro, scorta di alcune decisioni indicate nel ricorso, risulterebbe evidente la pro delle resistenze dell’Amministrazione penitenziaria a dare esecuzione all’ordinanza avente ad oggetto il diritto del condanNOME ad ottenere le cop cartacee dei file prodotti dal condanNOME. Lamenta, inoltre, che tale situazio era ben nota ai giudici specializzati, sicché la questione meritava la restituzi nel termine per impugnare, implicitamente richiesta dal ricorrente che, difatt aveva dedotto che il ritardo nel deposito era ascrivibile al rifiuto da parte Direttore dell’Istituto di pena di rilasciargli copia dell’impugnazione.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con requisitoria scritta depositata il 3 aprile 2023, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per a-specificità.
È, difatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi c ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (tra molte, Sez. 5, n. 2801 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).
Il Tribunale ha chiarito con motivazione adeguata le ragioni dell’ininfluenza delle ragioni del ritardo, rimarcando come il mancato rilascio della stampa del fi non impediva al condanNOME di presentare, nei termini, il reclamo manoscritto (come aveva già fatto in passato) e, comunque, segnalando l’erroneità del rimedio esperito da parte del ricorrente che, difatti, avrebbe e dovuto svolge istanza di rimessione.
Il ricorso omette di confrontarsi con tale motivazione e, nella parte i cui invoca l’«implicita richiesta di restituzione nel termine», conferma che t corretto rimedio non era stato, invece, esperito.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pro pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 maggio 2023
Il Consigliere estensore