Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50726 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50726 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
NOME COGNOME, condannato in contumacia, è stato tratto in arre i a seguito della revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione in relazione alla sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 21.9.2015, definitiva il 22.6.2016. La revoca del decreto era disposta in ragione della irreperibilità del condannato.
Il COGNOME ha proposto ricorso avanti alla Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, chiedendo la declaratoria di non esecutività di tale sentenza, in quanto l’estratto contumaciale era stato notificato al difensore d’ufficio senza effettuare le ricerche del condannato presso il domicilio risultante dagli atti. Chiedeva, altresì, la restituzione nei termini ex art. 175 cod. proc. pen. per proporre impugnazione, in quanto il processo era stato celebrato in contumacia senza che egli ne avesse avuto conoscenza, non essendogli stato notificato né il decreto di citazione a giudizio, né la sentenza della quale era venuto a conoscenza solo al momento della notifica della revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione. Chiedeva, inoltre, la declaratoria di inefficacia del decreto di revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione in quanto notificato con il rito degli irreperibili presso il difensore d’ufficio.
La Corte d’appello di Napoli ha accolto solo tale ultima richiesta, rigettando le precedenti, ritenendo la dichiarazione di contumacia effettuata dal giudice di primo grado rispettosa della normativa all’epoca vigente.
Avverso tale provvedimento il COGNOME ha presentato ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di declaratoria di non esecutività della sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 21.9.2015, definitiva il 22.6.2016. La difesa sostiene che le argomentazioni svolte dal giudice dell’esecuzione si sarebbero appuntate sulla sentenza di primo grado, affermando che l’estratto contumaciale era stato notificato al difensore dopo che il tentativo di notifica presso il domicilio eletto aveva dato esito negativo. In realtà, precisa il ricorrente, le censure si riferivano non già alla sentenza di primo grado, ma a quella d’appello, il cui estratto contumaciale sarebbe stato notificato al difensore senza alcuna previa ricerca in ordine alla persistente irreperibilità del COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 670, comma 3, e 175, cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale rigettato l’istanza con cui il ricorrente chiedeva di essere rimesso in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado.
Erroneamente il giudice dell’esecuzione non avrebbe considerato che nel giudizio di appello non era stato emesso alcun decreto di irreperibilità, né compiuta alcuna ricerca presso il domicilio eletto dal COGNOME. In ogni caso, ai fini della valutazione della effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato, in base alla normativa applicabile ratione temporís, non rileverebbe l’avvenuta elezione di domicilio nella fase delle indagini preliminari, assumendo rilievo, ai fini della rimessione in termini, stabilire se egli abbia o meno avuto effettiva conoscenza del
procedimento o della sentenza di condanna. Invero, secondo le Sezioni unite Innaro, solo la notifica di un atto di citazione a giudizio sarebbe idonea ad attestare l’effettiva conoscenza del procedimento.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 670, comma 3, e 175, cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto vagliare in via preliminare la validità della formazione del titolo esecutivo, mentre nella specie sarebbe stata valutata unicamente la sentenza di primo grado, senza esaminare la questione posta dal ricorrente in ordine alla sentenza d’appello.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. Il primo motivo di censura è fondato.
Ai fini dell’autosufficienza del ricorso, la difesa ha riprodotto il contenuto dell’istanza proposta, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., alla Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, e finalizzata alla declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna pronunciata dalla medesima Corte territoriale. Le critiche contenute in tale istanza si appuntavano, non già sulla notifica della sentenza di primo grado, bensì su quella della sentenza di appello, lamentandosi che la notifica dell’estratto contumaciale della medesima era avvenuta senza il previo tentativo di notifica presso il domicilio dell’imputato quale risultante dagli atti.
Effettivamente, come sostenuto dal ricorrente, le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale attengono unicamente alla sentenza di primo grado, laddove si afferma che «la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado al difensore di ufficio» è avvenuta a seguito di ricerche effettuate presso il domicilio eletto dall’imputato, deducendo l’infondatezza della censura.
Trattasi di motivazione del tutto eccentrica rispetto ai rilievi su cui l’imputato aveva fondato la propria istanza, i quali attenevano alla sentenza di appello, risolvendosi pertanto nella totale omissione di una pronuncia al riguardo.
3. Il secondo motivo è fondato.
La Corte d’appello ha rigettato l’istanza di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. in quanto, in conformità con la normativa all’epoca vigente, all’atto di citazione in giudizio erano state disposte nuove ricerche dell’imputato ed era stato emesso decreto di irreperibilità. In ogni caso, avendo egli eletto domicilio, il
mancato reperimento presso tale luogo consentiva di eseguire le notifiche ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore anche d’ufficio.
Trattasi di valutazione erronea che deve essere censurata.
3.1. L’art. 175, comma 2, cod. pen. vigente ratione temporis (cioè, successivamente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 17 del 2005, conv. in I. n. 60 del 2005, ma prima della riforma della legge n. 67 del 2014) così disponeva: «Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l’autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica».
Le Sezioni unite di questa Corte (con sentenza n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 – 01) hanno affermato che tale disposizione riconosce al soggetto condannato in contumacia il diritto “incondizionato” di impugnare la sentenza di condanna, a meno che non risulti provata la conoscenza effettiva dello svolgimento del processo, e quindi del contenuto dell’accusa, della data e del luogo in cui esso si svolgerà. Tale conoscenza, ha precisato la Corte, «non può consistere nella semplice “conoscenza legale” desunta da una notifica formalmente regolare» e «la prova idonea a superare la presunzione di cui all’art. 175 c.p.p., comma 2, previgente non può essere rappresentata dal solo dato della notifica (ancorché a mani proprie) dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari».
Invero, il passaggio dal sistema della contumacia a quello della “contumacia consapevole” operato con la riforma del 2005 ha determinato proprio il superamento della rilevanza della conoscenza legale, determinato dalla ritualità delle notifiche. Le regole imposte dalla giurisprudenza della Corte EDU (in particolare con la sentenza 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia) hanno portato ad affermare il principio opposto, e cioè che «è possibile processare solo chi sia a conoscenza del processo, indipendentemente dall’esservi una notifica formalmente regolare». Per tale ragione, è del tutto irrilevante considerare, ai finì dell’art. 175 cod. proc. pen., la circostanza che la notifica sia conforme al sistema, dal momento che la ritualità del procedimento notificatorio non consente di ritenere per ciò solo che la conoscenza dell’atto sia effettiva. Questa soltanto, infatti, permette di ricostruire l’esistenza di una scelta inequivocabile dell’imputato di non comparire ed è pertanto idonea a superare la presunzione di cui all’art.175, comma 2 cod. proc. pen.
Le Sezioni unite Innaro hanno altresì stabilito che, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc.
pen., l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, dal momento che l’imputato deve essere informato della pendenza del procedimento e dello svolgimento del futuro ed eventuale processo. Pertanto, tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione, oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza.
3.2. Nella specie, il giudice dell’esecuzione ha disatteso tali principi, rigettando l’istanza formulata ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. sul mero rilievo della ritualità della notifica dell’atto di citazione a giudizio, senza verificare che ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento.
L’accoglimento dei primi due motivi, a cui consegue l’assorbimento della terza censura, determina l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello per un nuovo giudizio.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023.